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Il Tribunale civile di Cassino Sez. Lavoro dichiara ammissibile l’impugnazione se riguardante la componente “contributiva” accertata dall’Ispettorato del Lavoro nel Verbale Unico amministrativo.

In particolare, si precisava che: L’atto di accertamento amministrativo relativo a contributi o premi non versati, è un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, che pertanto deve essere motivato in modo adeguato a consentire al destinatario dell’atto di ricostruire esattamente l’iter logico seguito dall’ente previdenziale al fine di garantirgli l’esercizio del proprio diritto di difesa, anche nella eventuale fase di immediata impugnazione dell’atto di cui all’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999, essendo irrilevante – ai suddetti fini – che si tratti di una impugnativa facoltativa .

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