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Messa a riposo da parte dell’agenzia di somministrazione di lavoratori impiegati in una medesima missione per diversi anni e condanna al ripristino del rapporto in capo all’utilizzatore (2024)

Messa a riposo da parte dell’agenzia di somministrazione di lavoratori impiegati in una medesima missione per diversi anni e condanna al ripristino del rapporto in capo all’utilizzatore (2024)

Il giudice ha infatti ritenuto integrato l’abuso nell’utilizzo della somministrazione, in violazione dei principi della dir. 2008/104/CE sul lavoro attraverso tramite agenzia interinale e sulla scorta dell’orientamento della Corte UE, espresso da ultimo da C.giust. 17 marzo 2022, C-232/20. La giurisprudenza UE si è espressa nel senso che le previsioni della Direttiva sono incompatibili con la mancanza, negli ordinamenti degli Stati membri, di misure impeditive della reiterazione di successive missioni di uno stesso lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, oltre i limiti di durata definibile come “temporanea”, secondo il significato che tale espressione ha nel linguaggio corrente, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore, e nel contesto del quadro normativo nazionale, senza che sia fornita alcuna spiegazione obiettiva al fatto che l’impresa utilizzatrice interessata ricorra a una serie di contratti di lavoro tramite agenzia interinale successivi. Un orientamento fatto proprio da Cass. 21 luglio 2022, n. 22861, e Cass. 11 ottobre 2022, n. 29570.

La particolarità della pronuncia in oggetto sta nell’avere ritenuto applicabile tali principi anche al caso in cui il rapporto di lavoro tra lavoratore e agenzia di somministrazione sia a tempo indeterminato, traendone una conclusione che contribuisce al consolidamento di un orientamento già presente nella giurisprudenza di merito.

Sono state respinte le obiezioni della utilizzatrice e dell’agenzia di somministrazione, che eccepivano come i principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria e nostrana si sarebbero infranti nella situazione specifica di stabilità dei rapporti di lavoro delle due ricorrenti nella relazione con l’agenzia di somministrazione. Il giudice afferma invece che il carattere di “temporaneità” che deve essere salvaguardato, a tutela dei principi espressi dalla direttiva, è quello che attiene all’impiego del lavoratore da parte dell’impresa utilizzatrice. E infatti, riferendosi a quanto affermato dalla Corte UE il Tribunale giunge ad affermare che è «il rapporto di lavoro con l’impresa utilizzatrice ad avere, per sua natura, carattere temporaneo e la stabilità del rapporto che eventualmente lega il lavoratore all’Agenzia di lavoro interinale è insensibile a ciò che la direttiva vuole incoraggiare e cioè l’accesso dei lavoratori tramite Agenzia interinale a un impiego permanente presso l’impresa utilizzatrice».

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