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L’obbligo di repechage sopravvive alla qualificazione contrattuale: irrilevante che la posizione vacante sia ricoperta con contratto autonomo.

L’obbligo di repechage sopravvive alla qualificazione contrattuale: irrilevante che la posizione vacante sia ricoperta con contratto autonomo.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31312/2025

  • Art. 3 L. n. 604/1966: disciplina il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e impone al datore l’onere di verificare preventivamente l’esistenza di mansioni equivalenti o inferiori cui adibire il lavoratore.
  • Art. 41 Cost.: garantisce la libertà di iniziativa economica privata nei limiti della sua funzione sociale, principio che non può giustificare l’elusione di obblighi di legge.
  • Art. 111 Cost.: sancisce il diritto alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, principio costituzionalmente garantito.
  • Cass. n. 29102/2019: afferma che la violazione del repechage rientra nell’insussistenza del fatto giustificativo del licenziamento.
  • Cass. n. 23789/2019: esclude l’ammissibilità di domande di prova formulate in termini negativi.
  • Cass. ord. n. 18904/2024: estende il principio del repechage anche alle ipotesi di nuova assunzione a tempo determinato.
  • Cass. sez. un. n. 8053/2014: definisce il «minimo costituzionale» della motivazione processuale.

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