L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31312/2025
1. Introduzione al caso concreto
Con ordinanza depositata in cancelleria il 1° dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha definitivamente respinto il ricorso per cassazione proposto da un Consorzio avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3386/2023, pubblicata il 3 novembre 2023. Il giudizio originario aveva adito il Tribunale in relazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un dipendente assunto con qualifica di quadro e incarico di direttore tecnico, operativo dal 10 febbraio 2017 sino all’8 gennaio 2019. Il lavoratore aveva impugnato il recesso ex art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, deducendone l’illegittimità per insussistenza della causa aziendale addotta e, soprattutto, per violazione dell’obbligo di repechage ex art. 3, comma 1, della medesima legge. In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando il datore al pagamento dell’indennità risarcitoria liquidata in euro 37.557,28, rilevando che non era stato assolto l’onere probatorio circa l’effettività della soppressione del posto di lavoro né, in via alternativa, circa l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione equivalente. In particolare, era emerso che, immediatamente dopo il licenziamento, le funzioni tipiche del responsabile delle risorse umane erano state affidate mediante contratto di collaborazione.
2. Il principio cardine: irrilevanza della qualificazione contrattuale ai fini del repechage
Il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentava la violazione degli artt. 3 L. n. 604/1966 e 41 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto violato l’obbligo di repechage nonostante la posizione di responsabile delle risorse umane fosse stata ricoperta da un collaboratore autonomo e non da un lavoratore subordinato. La Suprema Corte, con argomentazione di particolare pregnanza giuridica, ha dichiarato il motivo infondato, affermando un principio di rilievo sistematico: «Posto il principio secondo cui qualunque attività può essere indifferentemente oggetto di un contratto di lavoro subordinato ovvero autonomo, ai fini del repechage ciò che conta è l’esistenza di una posizione lavorativa, in concreto attribuibile al dipendente altrimenti licenziando. Che poi quella posizione venga ricoperta — sulla base dell’insindacabile scelta imprenditoriale del datore di lavoro — mediante un successivo contratto di lavoro autonomo è circostanza del tutto irrilevante». La Corte ha esplicitamente evidenziato che riconoscere rilevanza alla qualificazione contrattuale significherebbe consentire al datore di lavoro di eludere agevolmente il limite del repechage, soddisfacendo comunque l’esigenza organizzativa mediante figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato. Tale impostazione è stata confermata anche per le ipotesi di nuova assunzione a tempo determinato, senza preventiva offerta al lavoratore licenziato, richiamando la Cass. ord. n. 18904/2024.
3. L’adeguatezza professionale e i limiti del sindacato di legittimità
Con il secondo motivo, il ricorrente contestava la valutazione della Corte territoriale circa l’adeguatezza professionale del lavoratore a ricoprire le funzioni di responsabile delle risorse umane, sostenendo che la gestione del personale costituisse mero «accessorio» rispetto alle sue mansioni principali di direttore tecnico del servizio di vigilanza. La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, ribadendo il principio secondo cui il giudice di legittimità non può sindacare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle circostanze di fatto, riservato a quest’ultimo in virtù del principio di concentrazione probatoria. La Corte territoriale aveva infatti accertato, sulla base delle deduzioni puntuali del lavoratore nel ricorso introduttivo (gestione di ferie, permessi, turni, procedure disciplinari, rapporti sindacali, procedure assunzionali), che tali mansioni erano state effettivamente svolte in misura tale da dimostrare il possesso della professionalità richiesta. Tale convincimento, adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di cassazione.
4. La rilevanza autonoma della violazione del repechage
Di particolare interesse è l’affermazione contenuta al punto g) della motivazione della Corte d’Appello, richiamata dalla Cassazione, secondo cui: «Diventa a questo punto irrilevante l’indagine attinente le ragioni della soppressione del posto di lavoro in origine affidato al [lavoratore], poiché, anche a voler ritenere sussistente quella ragione, resta in ogni caso accertata la violazione dell’obbligo di repechage». Tale affermazione trova fondamento nella giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, richiamata espressamente (Cass. n. 29102/2019), secondo cui l’insussistenza del fatto giustificativo del licenziamento comprende anche la violazione dell’obbligo di repechage. Ne consegue che, una volta accertata la possibilità di ricollocamento del lavoratore, decade ogni esigenza di approfondire la sussistenza della causa oggettiva inizialmente addotta.
5. Profili processuali: ammissibilità delle domande istruttorie
I motivi terzo e quarto lamentavano la nullità della sentenza per motivazione illogica o apparente ex art. 132 c.p.c. La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, rilevando che la motivazione della Corte territoriale era idonea a esplicitare l’iter logico-giuridico seguito ed era «ampiamente satisfattiva del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost.», richiamando la Cass. sez. un. n. 8053/2014. In particolare, è stato confermato il rigetto dell’istanza istruttoria volta ad acquisire prova testimoniale sull’inesistenza di altre posizioni di quadro nell’organico, in quanto ritenuta superflua dal giudice del gravame alla luce del raggiunto convincimento circa la violazione del repechage. È stato altresì ribadito il principio secondo cui è inammissibile una domanda di prova formulata in termini negativi (Cass. n. 23789/2019), quale quella relativa all’«impossibilità del repechage».
6. Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
La pronuncia si inserisce nel contesto normativo e giurisprudenziale seguente:
- Art. 3 L. n. 604/1966: disciplina il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e impone al datore l’onere di verificare preventivamente l’esistenza di mansioni equivalenti o inferiori cui adibire il lavoratore.
- Art. 41 Cost.: garantisce la libertà di iniziativa economica privata nei limiti della sua funzione sociale, principio che non può giustificare l’elusione di obblighi di legge.
- Art. 111 Cost.: sancisce il diritto alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, principio costituzionalmente garantito.
- Cass. n. 29102/2019: afferma che la violazione del repechage rientra nell’insussistenza del fatto giustificativo del licenziamento.
- Cass. n. 23789/2019: esclude l’ammissibilità di domande di prova formulate in termini negativi.
- Cass. ord. n. 18904/2024: estende il principio del repechage anche alle ipotesi di nuova assunzione a tempo determinato.
- Cass. sez. un. n. 8053/2014: definisce il «minimo costituzionale» della motivazione processuale.
Conclusioni
L’ordinanza n. 31312/2025 rappresenta un importante tassello nella consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di repechage, ribadendo con fermezza che l’obbligo di ricollocamento del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo non può essere eluso mediante l’utilizzo di forme contrattuali diverse dal lavoro subordinato. Il principio affermato — secondo cui ciò che rileva è l’esistenza in concreto di una posizione lavorativa attribuibile al dipendente, e non la sua qualificazione giuridica — costituisce un presidio essenziale a tutela della continuità del rapporto di lavoro e della finalità sociale della normativa sul licenziamento individuale. La pronuncia conferma, altresì, la tendenza della giurisprudenza di legittimità a considerare il repechage non quale mero adempimento formale, bensì quale obbligo sostanziale la cui violazione determina, di per sé, l’illegittimità del recesso datoriale.

