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Licenziamento discriminatorio per condizione di salute: il Tribunale di Prato annulla il recesso datoriale per violazione dei doveri di accomodamento

Licenziamento discriminatorio per condizione di salute: il Tribunale di Prato annulla il recesso datoriale per violazione dei doveri di accomodamento

Con la sentenza n. 478/2025, depositata il 28 dicembre 2025 (ma decisa il 29 ottobre 2025), il Tribunale Ordinario di Prato, Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa C. M., ha dichiarato nullo il licenziamento di un operaio metalmeccanico, riconducendolo a una discriminazione fondata sulla condizione di salute del lavoratore, qualificabile come disabilità ai sensi della normativa comunitaria. La decisione offre un’importante occasione per riflettere sulle obbligazioni gravanti in capo al datore di lavoro in presenza di patologie sopravvenute del dipendente, sull’obbligo di accomodamento ragionevole, nonché sul delicato equilibrio tra esigenze produttive e diritti fondamentali del lavoratore, tra cui il diritto alla riservatezza sanitaria e il diritto al mantenimento del posto di lavoro.

Sintesi dei fatti

Il lavoratore, assunto il 7 aprile 2022 presso un’azienda metalmeccanica, svolgeva mansioni di saldatore a filo, ma era anche impiegato in attività accessorie quali verniciatura, taglio con sega elettrica e carico/scarico merci. Il 18 ottobre 2022, in seguito a visita medica, era stato dichiarato idoneo alle mansioni, con l’unica prescrizione dell’obbligo di utilizzo di otoprotettori. Nel luglio 2023, il dipendente ha subìto un episodio clinico riconducibile a un “attacco epilettico” , che ha destato preoccupazione tra i colleghi data la mansione rischiosa svolta (manovra di carroponte con macchinari pesanti). A seguito di nuova visita del medico competente, il lavoratore era stato dichiarato inidoneo permanentemente alla mansione. Tale giudizio veniva impugnato dal lavoratore ai sensi dell’art. 41, comma 9, d.lgs. n. 81/2008, e il competente organo di vigilanza, con provvedimento del 4 gennaio 2024, lo dichiarava invece parzialmente e temporaneamente idoneo, con le seguenti prescrizioni:

  • non adibire ad attività in postazioni isolate;
  • non adibire a lavori in quota su piani privi di protezioni laterali né all’uso di scale;
  • evitare l’uso di attrezzature con organi di lavoro non completamente protetti;
  • adibire solo a carroponte con pulsantiera a funzionamento “uomo-presente”;
  • obbligo d’uso di otoprotettori.

Nonostante tale giudizio, il datore di lavoro licenziava il dipendente con lettera del 12 febbraio 2024, motivando la decisione con l’impossibilità di ricollocarlo senza sostenere costi “ingenti e sproporzionati”, e stigmatizzando il silenzio del lavoratore al momento dell’assunzione circa la propria condizione di salute. Il lavoratore impugnava il licenziamento ex art. 441-bis c.p.c., chiedendo la nullità del recesso, la tutela ex art. 2, d.lgs. n. 23/2015, nonché il pagamento delle retribuzioni dal 14 novembre 2023 (data del primo licenziamento revocato) al 14 febbraio 2024, per un importo di € 5.320,08.

La decisione del Tribunale di Prato

1. L’errore datoriale: confusione tra “inidoneità” e “idoneità parziale/temporanea

2. La violazione del dovere di accomodamento ragionevole

3. Il licenziamento è nullo per discriminazione

4. Violazione del diritto alla riservatezza sanitaria

La tutela applicata

Conclusioni

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