(Corte di cassazione civile, sez. lav., ord., 11 dicembre 2023 n. 34393)
- con sentenza 16 giugno 2021, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per giusta causa il 16 maggio 2017 da s.r.l. al proprio dipendente, , per svolgimento di attività extralavorativa in costanza di astensione dal lavoro, condannando la società datrice alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, di un’indennità pari a otto mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, oltre accessori di legge: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece ritenuto legittimo il licenziamento;
- in esito a critica e argomentata valutazione delle emergenze istruttorie, in particolare della C.t.u. medico – legale, nella sua progressione dalle conclusioni iniziali nella fase sommaria a quelle a chiarimenti nella successiva a cognizione piena del giudizio di primo grado, la Corte territoriale ha accertato la modifica del fatto inizialmente contestato al lavoratore (avere lavorato come cameriere e cassiere presso l’agriturismo della moglie nelle due serate dell'(Omissis) e dell'(Omissis), ritardando cosi’ la guarigione dalla distrazione cervico-dorso-lombare procuratasi, nello svolgimento dell’attività lavorativa, con la movimentazione di una bombola metallica il (Omissis); essere stato assente dalla visita di controllo dell'(Omissis) alle ore 17.05) nel fatto invece ritenuto dal Tribunale, sulla base delle diverse conclusioni del supplemento peritale alla luce delle risultanze istruttorie della fase sommaria. E cio’ per la decisiva incidenza sul nesso causale di due circostanze nuove (il mancato utilizzo del lombostato prescritto e il compimento quotidiano di viaggi in auto per raggiungere il ristorante, lungo l’intero arco della malattia di circa due mesi), in violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare;
- essa ha pertanto ritenuto insussistente il fatto contestato e, sul rilievo dell’assunzione del lavoratore l’11 agosto 2010 da societa’ diversa da quella odierna (nella quale era transitato per passaggio diretto per il cambio d’appalto del 16 maggio 2015), il suo rapporto di lavoro istituito in epoca anteriore al 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del D.L.vo n. 23 del 2015): così applicando la tutela reintegratoria attenuata, prevista dal testo novellato dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 nell’entità suindicata;
DECISUM:
nel caso di specie, la Corte d’appello capitolina ha ritenuto:
a) avere il Tribunale accertato la legittimità del licenziamento in riferimento a due “fatti nuovi” – quali il mancato utilizzo, da parte del lavoratore, del lombostato prescritto e il suo compimento quotidiano di viaggi in auto per raggiungere il ristorante, lungo l’intero arco della malattia di circa due mesi (primo capoverso di pg. 5 della sentenza), così “facendo proprie le … nuove conclusioni del CTU” (primo periodo di pg. 5 della sentenza), più sopra illustrate agli ultimi due capoversi di pg. 4) – “e diversi rispetto a quelli contestati” (primo periodo di pg. 7 della sentenza);
b) il rilievo marginale, rispetto a quello preponderante attribuito dal C.t.u. e dallo stesso Tribunale, dell’efficienza causale dell’attività extralavorativa contestata sul ritardo della guarigione (primo capoverso di pg. 7 della sentenza)c) il “vulnus nella difesa del dipendente”, comportato dalla “mancata contestazione di circostanze fattuali poi considerate ai fini della sanzione espulsiva”, non avendo così egli “avuto modo di giustificare… la propria condotta” (secondo capoverso di pg. 7 della sentenza);d) l’insussistenza della “condotta contestata” (avere il lavoratore prestato attività come cameriere e cassiere presso l’agriturismo della moglie nelle due serate dell'(Omissis) e dell'(Omissis)), “in quanto non causalmente collegata, con giudizio ex ante, ad alcuna compromissione delle garanzie di pronta ripresa del servizio” (terzo capoverso di pg. 7 della sentenza), con applicazione all’impugnato licenziamento illegittimo… per insussistenza del fatto contestato” (quarto capoverso di pg. 7 della sentenza) – in esito ad articolato ragionamento argomentativo sulla data di istituzione del rapporto di lavoro tra le parti (al terz’ultimo e penultimo capoverso di pg. 7 della sentenza) – della tutela reintegratoria attenuata prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 come novellato dalla L. n. 92 del 2012;appare evidente l’intrinseca contraddittorietà tra le concorrenti argomentazioni decisorie adottate dalla Corte territoriale: da una parte, sub a) e c) (di illegittimità del licenziamento per violazione del principio d’immutabilità della contestazione: Cass. 9 luglio 2018, n. 17992; Cass. 10 febbraio 2022, n. 4412); dall’altra, sub b) e d) (di illegittimità del licenziamento per idoneità del nesso causale tra l’attività extralavorativa contestata e il ritardo della guarigione e della conseguente ripresa del lavoro, comportante insussistenza del fatto contestato: Cass. 7 febbraio 2019, n. 3655 ).tale intrinseca contraddittorietà investe anche la selezione della sanzione, per l’applicazione, in relazione all’insussistenza del fatto contestato, della tutela reintegratoria attenuata, prevista dalla L. n. 300 del 1970 , art. 18, comma 4 come novellato (Cass. 26 aprile 2022, n. 13063 , in motivazione sub p.ti da 8 a 8.3), nonostante l’evidente riferimento di quanto ritenuto dalla Corte territoriale (indicato al superiore p.to 4, lett. c), alla violazione di norme di garanzia procedimentale (segnatamente all’art. 7 Legge cit.), sanzionata invece in via indennitaria attenuata, a norma dell’art. 18, comma 6 Legge cit. (Cass. 9 luglio 2018, n. 17992; Cass. 10 febbraio 2022, n. 4412: entrambe già citate)Sicchè, anche sotto questo profilo, le argomentazioni della Corte territoriale sopra scrutinate paiono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del proprio convincimento decisorio;7. la fondatezza del primo motivo comporta allora l’assorbimento di tutti gli altri: violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105, 2119 c.c., per il mancato rispetto dei principi di diligenza, fedeltà e leale collaborazione del lavoratore, da parte della Corte territoriale, per avere escluso l’incidenza della sua attività extralavorativa prestata nell’aggravamento della patologia, senza valutarne l’idoneità potenziale, nell’ottica dell’illecito di pericolo e non di danno (secondo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la prestazione dal lavoratore, durante il periodo di assenza per infortunio, nelle giornate dell'(Omissis) e dell'(Omissis), di attivita’ extralavorativa gravosa presso l’agriturismo della moglie, nonostante le reiterate certificazioni mediche di prescrizione di riposo, senza alcun esame dalla Corte territoriale della “sequenza di eventi connessi” e “della tempistica emergente dalla sequenza” (terzo motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 per non avere, contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale, ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore, in base a circostanze nuove, non oggetto di contestazione disciplinare, così violando il principio della sua immutabilità (quarto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., per erronea interpretazione, da parte dalla Corte territoriale, della C.t.u. definitiva, non avendo applicato il principio di concorso causale (con il mancato utilizzo del lombostato prescritto e il compimento quotidiano di viaggi in auto per raggiungere il ristorante, lungo l’intero arco della malattia di circa due mesi dell’attività:- Riferimenti normativi: Art. L. del 1970 n. 300 Art. 132 C.P.C. Art. 111 COST. Art. 40 R.D. del 19 ottobre 1930 n. 1398 Art. L. del 2012 n. 134 Art. 360 C.P.C. Art. D.L. del 2012 n. 83 Art. L. del 2012 n. 92 Art. 1175 C.C.