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La giusta causa di licenziamento per negligenza grave in caso di phishing informatico: orientamenti della Corte di Cassazione.

La giusta causa di licenziamento per negligenza grave in caso di phishing informatico: orientamenti della Corte di Cassazione.
  1. Violazione della procedura aziendale: È pacifico che la procedura interna per l’esecuzione di bonifici verso l’estero non sia stata seguita dalla lavoratrice.
  2. Elementi di sospetto oggettivi: Appariva oggettivamente sospetto che il legale rappresentante, socio di maggioranza e presidente del consiglio di amministrazione, non conoscesse le modalità tecniche per effettuare un pagamento verso una società nel Regno Unito, ignorando la necessità di indicare conto corrente, dati SWIFT e causale specifica.
  3. Doveri di diligenza qualificata: I giudici hanno statuito che “vi erano molteplici elementi che dovevano indurre la lavoratrice ad altre e ben più pregnanti verifiche prima di effettuare il bonifico”.
  4. Irrilevanza della mancata formazione: Sebbene la lavoratrice avesse dedotto di non aver ricevuto formazione sulla prevenzione delle frodi informatiche, tale circostanza è stata ritenuta “irrilevante, specie in considerazione del fatto che da chi svolge da tempo mansioni particolarmente qualificanti in tema di contabilità ci si attende quell’accortezza che, secondo i canoni dell’ordinaria diligenza nei rapporti commerciali, impone di effettuare le verifiche ed i necessari approfondimenti prima di dare corso al pagamento”.
  5. Inapplicabilità delle sanzioni minori: L’art. 74, lett. C), n. 4, CCNL Confapi PMI, che prevede la sanzione della multa per “irregolarità del servizio, abusi, disattenzioni di natura involontaria, mancanza di diligenza nei propri compiti quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno”, non trova applicazione “mentre nella specie il danno all’azienda è stato incontestabilmente arrecato”. Analogamente, non è applicabile l’art. 74, lett. D), n. 9, poiché “nessuna di tali previsioni è ‘analoga’ a quella oggetto della contestazione disciplinare”.
  6. Valutazione della giusta causa ex art. 2119 c.c.: Esclusa l’applicabilità delle fattispecie contrattuali di sanzione minore, la Corte ha verificato se “l’illecito disciplinare in concreto integri una giusta causa”. Sul punto, il giudice di merito ha osservato: “ebbene la ‘disattenzione’ della lavoratrice è stata particolarmente grave, poiché con un minimo di diligenza, soprattutto in chi era assegnataria di quelle funzioni, la frode sarebbe stata evitata”; inoltre, “l’illecito denota scarsa attenzione per gli interessi aziendali, superficialità nel comportamento, imprudenza nell’espletamento della prestazione lavorativa, con grave esposizione della datrice di lavoro a danni patrimoniali”.
  7. Rilevanza del precedente disciplinare: Sebbene l’evento non rilevi come recidiva perché non contestato, “nondimeno ha significato il fatto che nel 2015 la lavoratrice era stata destinataria di altra contestazione disciplinare […] sebbene poi l’azienda avesse deciso di astenersi dall’irrogare sanzioni”. Tale addebito “può comunque essere valutato sotto il profilo della gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione (Cass. n. 1909/2018; Cass. n. 23924/2010)”.
  1. Valutazione della proporzionalità: La valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva rimette al giudice di merito un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, salvo che per vizi logici o violazione di principi giuridici.
  2. Diligenza professionale: Il canone della diligenza professionale va modulato in relazione alle mansioni svolte: da chi opera in ambito contabile con qualificata esperienza ci si attende un livello di accortezza superiore alla media.
  3. Evento dannoso: L’evento dannoso, sebbene non costituisca di per sé giusta causa, assume rilievo nella valutazione della gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione, come ribadito dalle sentenze Cass. n. 1909/2018 e Cass. n. 23924/2010.
  4. Onere probatorio: L’onere probatorio in materia disciplinare grava sul datore di lavoro, ma una volta che lo stesso abbia fornito prova dei fatti costitutivi della giusta causa, spetta al lavoratore allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, secondo i principi di cui all’art. 2697 c.c., come recentemente ribadito da Cass. n. 25220/2023 e successive.
  5. Formazione specifica: La mancata formazione specifica del lavoratore non esime dallo standard di diligenza oggettivamente atteso, laddove le mansioni svolte richiedano competenze tecniche e prudenza operativa.

In definitiva, la Suprema Corte ha confermato che la condotta omissiva della lavoratrice, caratterizzata da superficialità e mancata verifica di elementi oggettivamente sospetti, ha integrato gli estremi della giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., in quanto ha determinato una lesione irreparabile del vincolo fiduciario, con grave esposizione patrimoniale della datrice di lavoro.

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