(effetti retroattivi del contratto di lavoro e irrilevanza della pensione di anzianità ai fini dell’aliunde perceptum)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33777 depositata il 23 dicembre 2025, ha offerto un’importante occasione per chiarire alcuni nodi giurisprudenziali cruciali in materia di clausola sociale, efficacia retroattiva della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e compensatio lucri cum damno nel contesto del rapporto di lavoro subordinato. Il caso riguardava il rifiuto da parte di una società subentrante nell’appalto di mensa aziendale di assumere un lavoratore precedentemente impiegato presso l’impresa uscente, nonostante la previsione collettiva e sindacale ne riconoscesse il diritto. La pronuncia, oltre a confermare l’orientamento consolidato sulla natura obbligatoria della clausola sociale, ha riaffermato principi fondamentali relativi alla tutela risarcitoria del lavoratore non assunto, distinguendo nettamente tra obbligazione retributiva e responsabilità risarcitoria, e ha escluso che la pensione di anzianità possa essere considerata aliunde perceptum ai fini della compensazione del danno.
Il fatto e il quadro normativo
Il ricorrente, cuoco impiegato presso la mensa dello stabilimento Srl dal 1993, era stato assunto con inquadramento al 4° livello del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, svolgendo il ruolo di “cuoco di cucina non organizzata in partite“. Nel giugno 2015, con il subentro della società Spa nell’appalto del servizio mensa, quest’ultima rifiutò di assumerlo, appellandosi all’art. 335 del CCNL che prevede l’esclusione per lavoratori con mansioni di coordinamento o direttive. Tuttavia, nel corso di una riunione sindacale, l’appaltatrice precedente, G.E. Spa, dichiarò che il cuoco non rientrava nelle categorie escluse e che soddisfaceva tutti i requisiti per essere assunto. In primo grado, il Tribunale di Catania respinse la domanda del lavoratore, ma la Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 565/2022, ribaltò la decisione. La Corte condannò P. Spa ad assumere il lavoratore a partire dal 1° luglio 2015 e a corrispondergli le retribuzioni perdute, sottraendo però gli importi ricevuti dal lavoratore come pensione di anzianità a decorrere da gennaio 2019.
Contro tale sentenza, P. Spa proponeva ricorso per cassazione, mentre il lavoratore presentava ricorso incidentale limitatamente alla questione della detrazione pensionistica.
L’orientamento della Corte di Cassazione
1. Inammissibilità del ricorso principale
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il primo motivo lamentava la violazione degli artt. 48, 334 e 335 del CCNL Turismo 2010, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente privilegiato l’inquadramento formale del lavoratore rispetto alle mansioni effettivamente svolte. La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome, il mancato censura di una di esse determina l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 13880/2020). Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva altresì affermato che dalla prova non emergeva alcuna sovraordinazione gerarchica né responsabilità di coordinamento da parte del lavoratore, né che fosse un “lavoratore specializzato provetto” (avendo egli solo la licenza media). Tale ratio, non censurata, era sufficiente a sorreggere la decisione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza, poiché le deduzioni relative alla mancanza di determinazione degli elementi del contratto e alla cessazione dell’appalto non erano state sollevate in sede di merito.
2. Accoglimento del ricorso incidentale: la pensione non è aliunde perceptum
l punto centrale della pronuncia riguarda il ricorso incidentale, con cui il lavoratore contestava la detrazione della pensione di anzianità dal risarcimento del danno. La Corte ha accolto il motivo, richiamando il principio generale secondo cui l’aliunde perceptum rileva solo se derivante dall’impiego della medesima capacità lavorativa (Cass. ord. n. 14301/2024; Cass. n. 16143/2014; Cass. n. 6906/2009). In particolare, la Cassazione ha precisato che: «Lo stato di disoccupazione, in virtù del quale l’interessato abbia potuto accedere al trattamento pensionistico, trova solo occasione e non causa nel fatto illecito del datore di lavoro, poiché il diritto alla pensione discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge e quindi prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell’assicurato» (Cass. n. 16143/2014). Inoltre, la Corte ha evidenziato che la pensione di anzianità non comporta l’invalidità del rapporto di lavoro, né ne costituisce causa di impossibilità: essa rileva solo sul piano previdenziale, eventualmente determinando sospensione o riduzione della prestazione, ma non pregiudica la validità del rapporto subordinato (Cass. n. 6906/2009; Cass. n. 9988/2008; Cass. n. 13871/2007). Infine, la Corte ha osservato che i ratei pensionistici potrebbero dover essere restituiti all’ente previdenziale in caso di incompatibilità con il reddito da lavoro, e pertanto non costituiscono un incremento patrimoniale definitivo (Cass. sez. un. n. 12194/2002).
Effetti retroattivi della sentenza ex art. 2932 c.c. nel contratto di lavoro
La pronuncia offre un’approfondita analisi dottrinale e giurisprudenziale sull’efficacia temporale della sentenza costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 del codice civile, distinguendo tra le diverse tipologie contrattuali. Nel caso dei contratti ad effetti reali, come la compravendita, la sentenza produce effetti ex nunc, garantendo la tutela del sinallagma e la certezza nei traffici giuridici, come stabilito dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 4059 del 2010. Diversamente, per i contratti ad effetti obbligatori, come il contratto di lavoro, la sentenza ha un’efficacia retroattiva (ex tunc), poiché è finalizzata a concretizzare un regolamento degli interessi già determinato dalle parti, secondo quanto affermato dalla Cassazione nelle sentenze del 25 ottobre 1993 (n. 10563) e n. 15913 del 2004. Tuttavia, la retroattività non implica automaticamente il diritto alla retribuzione per il periodo intermedio. La Corte ribadisce il principio di corrispettività funzionale (art. 2094 c.c.): in assenza di prestazione lavorativa, non sorge obbligazione retributiva, bensì responsabilità risarcitoria per lucro cessante. Questo approccio risulta in linea con l’orientamento consolidato in materia, riguardante la nullità del termine nei contratti a tempo determinato, come previsto dall’art. 32 della Legge n. 183/2010 e ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 303/2011, la somministrazione irregolare secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 2990/2018, nonché la cessione d’azienda effettuata in violazione dell’art. 2112 del codice civile, come recentemente esaminato dalla sentenza n. 5788/2023 della Cassazione.
La clausola sociale come obbligo a contrarre
La Corte ha confermato che la clausola sociale, prevista da numerosi contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), costituisce un obbligo vero e proprio per l’impresa subentrante di stipulare un contratto. Tale obbligo emerge soprattutto quando il contratto collettivo e l’accordo sindacale definiscono elementi fondamentali come il CCNL applicabile, la categoria di inquadramento e il riconoscimento dell’anzianità maturata in precedenza (Cass. n. 8568/2004; Cass. n. 12516/2003). Il contenuto del contratto è sufficientemente determinato ai fini dell’applicazione dell’art. 2932 c.c., anche in assenza di specifica indicazione della sede o delle mansioni (Cass. n. 27841/2009; Cass. n. 28415/2020).
Conclusioni
La sentenza n. 33777/2025 della Corte di Cassazione costituisce un riferimento fondamentale nella tutela dei lavoratori interessati da cambi di appalto, ribadendo con decisione l’importanza vincolante della clausola sociale, il carattere risarcitorio e non retributivo del danno relativo al periodo precedente alla pronuncia e l’ininfluenza della pensione di anzianità nel contesto della compensatio lucri cum damno. Essa ribadisce, inoltre, un principio cardine del diritto del lavoro: la tutela giurisdizionale deve essere effettiva e non meramente formale, e non può tradursi in una mera sanzione simbolica che vanifichi il diritto sostanziale del lavoratore alla continuità occupazionale e reddituale. In un contesto di crescente precarizzazione e frammentazione dei rapporti di lavoro, questa pronuncia costituisce un presidio fondamentale contro le elusioni contrattuali e a garanzia della funzione sociale del lavoro.

