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IL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE EX ART. 2103 C.C.: LA CORTE DI CASSAZIONE DELINEA I CONFINI TRA SPOSTAMENTO INFRAPRODUTTIVO E MUTAMENTO DI UNITÀ PRODUTTIVA.

IL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE EX ART. 2103 C.C.: LA CORTE DI CASSAZIONE DELINEA I CONFINI TRA SPOSTAMENTO INFRAPRODUTTIVO E MUTAMENTO DI UNITÀ PRODUTTIVA.

Premessa

Fatti di causa e procedimento

Massima e principi di diritto affermati

Motivazione della decisione: analisi tecnico-giuridica

1. Sul primo motivo: insussistenza del giudicato interno

2. Sulla nozione di trasferimento e di unità produttiva (secondo motivo)

  • Interessi tutelati: da un lato, l’interesse del lavoratore affinché il mutamento del luogo di svolgimento della prestazione non comporti la lesione di interessi personali, familiari e sociali legati all’ambiente in cui vive e lavora; dall’altro, l’interesse del datore di lavoro ad una diversa allocazione spaziale delle risorse, che non incontra il limite del consenso del lavoratore, bensì quello della sussistenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive.
  • Requisito del mutamento di unità produttiva: resta fermo che occorre che il trasferimento avvenga «da una unità produttiva ad un’altra». Pertanto, solo l’atto unilaterale del datore di lavoro che comporti il mutamento dell’unità produttiva dev’essere assistito da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, mentre le stesse non occorrono per ogni altro provvedimento che, pur comportando un mutamento del luogo di esecuzione della prestazione, non alteri la destinazione del prestatore all’unità produttiva cui è adibito.
  • Nozione di unità produttiva: stante il riconosciuto carattere unitario della nozione di «unità produttiva» nell’ambito dello Statuto dei lavoratori (Cass., Sez. Un., n. 222/1986; Corte cost. n. 55/1974), anche per l’art. 2103 c.c. vale che si tratti di «articolazione autonoma dell’azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività dell’impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell’attività produttiva aziendale» (tra le altre: Cass. n. 20600/2014; Cass. n. 20520/2019). La giurisprudenza di questa Corte ha avuto anche cura di precisare che il contenuto della nozione può essere legittimamente definito dalla contrattazione collettiva, anche aziendale (per tutte: Cass. n. 11883/2003; Cass. n. 4494/1991).

3. Sul sindacato giurisdizionale delle ragioni del trasferimento (terzo motivo)

3.1. L’incompatibilità ambientale come ragione giustificatrice

4. Sull’assorbimento dei motivi residui

Dispositivo

  • rigetta il primo motivo di ricorso;
  • accoglie il secondo e il terzo motivo nei sensi di cui in motivazione;
  • dichiara assorbiti i motivi dal quarto al sesto;
  • cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure ritenute fondate;
  • rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Conclusioni ermeneutiche

  • Distinzione concettuale tra spostamento e trasferimento: non ogni mutamento geografico del luogo di lavoro integra il trasferimento ex art. 2103 c.c.; occorre verificare se lo spostamento avvenga tra unità produttive distinte, intese come articolazioni aziendali dotate di autonomia funzionale, tecnica e amministrativa.
  • Limite del sindacato giurisdizionale: il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella imprenditoriale in ordine alle scelte organizzative, limitandosi a verificare la non pretestuosità e la corrispondenza alle finalità tipiche dell’impresa.
  • Rilevanza dell’incompatibilità ambientale: la situazione di conflittualità oggettiva, anche derivante dal mancato gradimento di un soggetto terzo committente, può legittimare il trasferimento, a condizione che la misura sia ragionevole e proporzionata rispetto alle esigenze organizzative.
  • Onere probatorio: spetta al datore di lavoro allegare e, se contestate, provare le ragioni tecniche, organizzative e produttive, senza tuttavia che sia richiesta la dimostrazione dell’inevitabilità del provvedimento.

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