1. Il quadro normativo: oltre la presunzione assoluta abolita
L’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 definisce con precisione tecnica il discrimine tra appalto legittimo e somministrazione illecita: «Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa». La riforma del 2003 ha abrogato la presunzione assoluta di illegittimità prevista dall’art. 1, comma 3, della L. n. 1369/1960, secondo cui l’appalto era considerato fittizio quando i mezzi necessari alla prestazione non appartenevano all’appaltatore. Oggi tale criterio è stato sostituito da una valutazione funzionale, ancorata alla ratio dell’art. 1322 c.c., che riconosce l’autonomia contrattuale «nei limiti imposti dalla legge», senza vincoli formali sulla proprietà dei beni strumentali. L’art. 18, comma 5-ter, della L. n. 136/2012 (come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022) introduce invece la sanzione amministrativa per la «somministrazione illecita di manodopera», configurabile quando «l’impresa appaltatrice o subappaltatrice si limita a mettere a disposizione del committente o subcommittente esclusivamente manodopera, senza esercitare alcun potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e senza assumere alcun rischio d’impresa».
2. La svolta giurisprudenziale: appalti “leggeri” vs “pesanti“
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22796 del 20 ottobre 2020, ha introdotto una distinzione concettuale decisiva per i servizi labour-intensive: «Nei contratti di appalto cd. “leggeri”, in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro umano, il requisito dell'”organizzazione dei mezzi necessari” di cui all’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 può identificarsi esclusivamente nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori, senza necessità che l’appaltatore disponga di strumentazione materiale rilevante». Questa pronuncia ribalta l’approccio tradizionale: nei call center e help desk – servizi per definizione labour-intensive – la legittimità dell’appalto non dipende dalla proprietà dei locali o del software, bensì dalla effettività del potere organizzativo esercitato dall’appaltatore sui propri dipendenti.
3. I due pilastri della legittimità: potere organizzativo e rischio d’impresa
La Cassazione, ordinanza n. 15557 del 10 giugno 2019, ha fissato con rigore tecnico i requisiti di legittimità: «Sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscono un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell’appaltante sulle modalità esecutive delle singole prestazioni lavorative».
Il potere organizzativo si manifesta concretamente nella facoltà di:
- determinare turni, ferie e permessi;
- impartire direttive operative specifiche;
- valutare le performance individuali;
- applicare sanzioni disciplinari;
- decidere assunzioni e licenziamenti.
Il rischio d’impresa, come chiarito dalla sentenza n. 30694 del 27 novembre 2018, «consiste nella possibile incapacità, per il sopraggiungere di eventi che aumentano le spese, a coprire tutti i costi (macchinari, materiali, manodopera impiegata) nell’esecuzione del contratto rispetto al corrispettivo pattuito», configurandosi come «rischio economico derivante dall’impossibilità di stabilire previamente ed esattamente i costi relativi, per cui l’appaltatore, che non ha il potere di interrompere i lavori per l’aumentata onerosità degli stessi, potrà anche perdere nell’affare se i costi si riveleranno superiori al corrispettivo pattuito».
4. Il discrimine invisibile: gestione delle credenziali software e potere di accesso
L’elemento probatorio decisivo, spesso trascurato dalla dottrina ma centrale nella giurisprudenza recente, è la gestione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici. Il Tribunale di Catania, sentenza n. 4553 del 4 novembre 2021, ha affermato con chiarezza: «È illecito l’appalto di servizi di call center quando il committente si inserisce nell’organizzazione dell’appaltatore gestendo direttamente le credenziali di accesso ai software aziendali e aggiornando periodicamente le procedure operative, poiché tali condotte rivelano l’esercizio di un potere direttivo tipico del datore di lavoro». Questo principio innovativo rivela che la mera proprietà del software non è rilevante; ciò che conta è chi detiene il potere di attivare/disattivare gli account, modificare i profili utente, e decidere l’accesso alle funzionalità operative. Quando il committente esercita tali poteri, configura un’intromissione nell’organizzazione del lavoro che travalica il mero controllo del risultato contrattuale.
5. Ciò che NON configura interposizione: il limite del “coordinamento necessario“
La Cassazione, sempre con l’ordinanza n. 15557/2019, ha tracciato con precisione il confine tra legittimo coordinamento e illegittimo potere direttivo: «Non integra esercizio del potere direttivo proprio del datore di lavoro il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto o per l’armonizzazione delle attività al fine del conseguimento del risultato contrattuale. Le uniche indicazioni che il committente può impartire ai dipendenti dell’appaltatore sono quelle necessarie per individuare talune caratteristiche generali del servizio, senza regolare direttamente e immediatamente la prestazione dei singoli lavoratori». Pertanto, la mera indicazione delle priorità operative o delle linee guida generali non configura interposizione; diventa illegittima solo quando il committente impartisce direttive individualizzate e vincolanti sulle modalità esecutive delle singole prestazioni.
6. La prova decisiva: come vincere la causa
Per dimostrare l’interposizione illecita nei call center occorre produrre elementi probatori che rivelino:
- L’assenza di potere organizzativo dell’appaltatore: documentazione che dimostri come turni, ferie, permessi e valutazioni siano decisi direttamente dal committente (es. email operative, flussi di approvazione);
- La gestione diretta delle credenziali: prove che il committente crei, modifichi o disattivi gli account utente nei sistemi CRM/telefonici, configurando profili operativi individuali;
- L’assenza di rischio economico: clausole contrattuali che prevedano il pagamento pro quota dei lavoratori effettivamente impiegati, o l’assenza di penali per inadempimento contrattuale;
- L’integrazione organizzativa: elementi che dimostrino l’inserimento dei lavoratori nell’organigramma del committente (es. indirizzi email aziendali, accesso a sistemi interni non filtrati, partecipazione a riunioni operative con dipendenti diretti).
L’elemento innovativo è la prova tecnologica: l’analisi forense dei log di accesso ai sistemi informatici può rivelare chi effettivamente gestisce gli account, superando le mere dichiarazioni contrattuali.
7. Conseguenze della declaratoria di interposizione fittizia
Le Sezioni Unite, sentenza n. 2990 del 7 febbraio 2018, hanno chiarito con rigore la portata della declaratoria: «In caso di accertamento giudiziario di interposizione fittizia di manodopera, il rapporto di lavoro subordinato si instaura direttamente con il committente fin dall’origine, con effetti ex tunc. Il rifiuto della riassunzione da parte del committente configura licenziamento illegittimo, con diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni maturande per l’intero periodo di interposizione, senza decurtazione per le somme già percepite dall’appaltatore (principio dell’aliunde perceptum superato)». Questa pronuncia ribalta la tradizionale applicazione dell’aliunde perceptum, riconoscendo che le somme percepite dall’appaltatore non costituiscono un vantaggio indebito ma il corrispettivo di una prestazione lavorativa effettivamente resa.
8. Conclusione strategica
Vincere una causa per interposizione illecita nei call center richiede di spostare l’attenzione dalla mera proprietà dei beni strumentali – criterio superato – all’analisi funzionale del potere organizzativo effettivamente esercitato. L’elemento decisivo è la gestione delle credenziali software e dei profili operativi: quando il committente detiene il potere di attivare/disattivare gli account e modificare le autorizzazioni individuali, configura un’intromissione nell’organizzazione del lavoro che travalica il limite del legittimo controllo del risultato. La prova tecnologica, unita alla documentazione organizzativa, costituisce lo strumento probatorio innovativo capace di smascherare l’interposizione oltre le apparenze contrattuali.

