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Il bacio non richiesto: quando un gesto ‘innocuo’ diventa violenza sessuale secondo la giurisprudenza italiana.

Il bacio non richiesto: quando un gesto ‘innocuo’ diventa violenza sessuale secondo la giurisprudenza italiana.
  • Cass. pen., sez. III, n. 6158/2021: un uomo, durante un intervento lavorativo presso l’abitazione di una donna, le dà un bacio sulla guancia, le rivolge complimenti e le sfiora il seno. La Corte conferma la condanna per violenza sessuale, rilevando che il bacio, pur non essendo diretto a una zona erogena, assume valenza sessuale nel contesto complessivo della condotta, caratterizzata da modalità “repentine e subdole” e da un intento inequivocabilmente erotico.
  • Cass. pen., sez. III, n. 22696/2023: un capotreno tenta di baciare una passeggera sulle labbra; questa, ritraendosi, riceve il bacio sulla guancia. La Corte afferma che anche il bacio sulla guancia può costituire violenza sessuale consumata, poiché il gesto è inserito in una dinamica di aggressione sessuale insidiosa e rapida, volta a sorprendere la vittima;
  • Cass. pen., sez. III, n. 13940/2016: un uomo “ruba” un bacio sulla guancia a una donna e tenta di ripeterlo nonostante il suo rifiuto. La Corte qualifica entrambi gli episodi come tentativi di violenza sessuale, ravvisando anche il reato di stalking per la condotta persecutoria;
  1. Contesto ambientale e sociale: un bacio in un luogo isolato, in un rapporto asimmetrico (es. datore di lavoro/dipendente) o in assenza di confidenza assume connotazioni diverse rispetto a un gesto tra familiari o amici;
  2. Rapporto tra le parti: la mancanza di precedenti relazioni affettive o confidenziali esclude la natura “consuetudinaria” del gesto;
  3. Condotta complessiva: il bacio non è valutato isolatamente, ma inserito in un quadro di atteggiamenti molesti, commenti allusivi o contatti fisici non richiesti;
  4. Impatto sulla libertà sessuale: elemento centrale è la lesione dell’autodeterminazione sessuale, anche se momentanea o limitata;
  5. Dolo specifico: deve sussistere la volontà di soddisfare un impulso erotico, anche fugace, a prescindere dalla gravità oggettiva del gesto.
  • Il bacio sulla guancia può costituire violenza sessuale;
  • Tale qualificazione non è automatica, ma dipende da una valutazione contestuale;
  • L’elemento soggettivo (dolo erotico) e l’effetto lesivo sono decisivi;
  • Il reato è consumato con il contatto effettivo, tentato se il gesto è abortito.
  • Art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale)
  • Art. 56 c.p. (Delitto tentato)
  • Cass. pen., sez. III, n. 6158/2021
  • Cass. pen., sez. III, n. 22696/2023
  • Cass. pen., sez. III, n. 13940/2016
  • Cass. pen., sez. III, n. 26440/2013
  • Cass. pen., sez. III, n. 6596/2023
  • Cass. pen., sez. III, n. 857/2024

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