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Diverbio, vie di fatto e rissa nel licenziamento disciplinare: la Corte di Bologna traccia i confini della giusta causa

Diverbio, vie di fatto e rissa nel licenziamento disciplinare: la Corte di Bologna traccia i confini della giusta causa
  • durata dell’episodio di pochi secondi;
  • assenza di scontro fisico prolungato o colpi volontari;
  • mancato coinvolgimento di terzi;
  • lesione di lieve entità (graffio superficiale non sanguinante), priva di certificazione medica;
  • assenza di turbamento dell’ordine aziendale o pericolo per l’incolumità altrui.
  1. L’intensità dell’offesa: la rissa richiede una violenza di “certo spessore”, non riducibile a un contatto fisico occasionale o minimale;
  2. La reciprocità del comportamento: elemento essenziale è la dinamica aggressiva bilaterale o, comunque, un livello di conflittualità tale da generare concreto pericolo per l’incolumità delle persone presenti e perturbazione dell’ordine aziendale.
  • Cass. 7 settembre 2023, n. 26043: la rissa nella dimensione disciplinare non coincide con quella penalistica (dove richiede almeno tre partecipanti), ma diviene qualificazione di gravità di comportamenti violenti idonei a integrare la giusta causa;
  • Cass. 3 febbraio 2016, n. 2830: “la nozione di rissa richiamata da alcuni contratti collettivi nazionali di categoria nei loro codici disciplinari non coincide con quella propria del diritto penale, così che non sono rilevanti il numero dei partecipanti, il carattere violento della contesa e il pericolo per l’incolumità pubblica”;
  • Cass. civ., Sez. Lav., 8 agosto 2024, n. 22488: la nozione adottata nei procedimenti disciplinari è “più aderente, da un lato, al significato che del termine viene dato nella vita comune (e cioè di contesa anche tra due sole persone idonea a procurare, per le modalità dell’azione e per la sua capacità di coinvolgere terzi, una situazione di pericolo non limitata ai soli protagonisti); e, dall’altro, più in linea con le necessità peculiari dell’ambiente di lavoro, prendendo in considerazione l’idoneità del fatto a provocare una qualche alterazione della regolarità e del pacifico e ordinato svolgersi della vita collettiva all’interno di esso”.
  • le modalità esecutive del fatto;
  • il contesto organizzativo in cui si è verificato;
  • l’idoneità oggettiva a generare pericolo per l’incolumità altrui;
  • la capacità di alterare il pacifico svolgimento della vita collettiva aziendale;
  • l’effettiva lesione irreversibile del vincolo fiduciario.

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