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Disabilità e Rapporto di Lavoro: Nullità del Licenziamento Discriminatorio e Obbligo di Accomodamento Ragionevole Geografico.

Disabilità e Rapporto di Lavoro: Nullità del Licenziamento Discriminatorio e Obbligo di Accomodamento Ragionevole Geografico.
  • Dichiarazione di inidoneità al lavoro notturno in via continuativa dal 29.3.2019;
  • Ricovero presso casa di cura per malattie nervose da aprile al 23 maggio 2022;
  • Giudizio di inidoneità alle mansioni fino al 30.9.2022.
  • Onere Economico: La ricaduta del costo del personale sul negozio di Palermo anziché su quello di Firenze corrisponde a “logiche interne di distribuzione del costo del personale che… non dà luogo ad un onere che, per essere ‘sproporzionato o eccessivo’, deve assumere per il datore di lavoro connotati di particolare significatività“, specialmente quando il costo rimane inalterato in capo alla società;
  • Inutilità della Risorsa: L’eccezione confligge con il fatto che la soluzione era stata “concretamente praticata dal datore di lavoro in occasione del ‘trasferimento temporaneo’ della ricorrente presso il punto vendita di Palermo… durante il periodo (luglio-novembre 2025) in cui il negozio di Firenze è rimasto chiuso per ristrutturazione“.

Conclusioni e Profili di Diritto Vivente

  1. Onere Investigativo Datoriale: In tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro non può limitarsi a prendere atto delle assenze. La presenza di elementi indicatori (inidoneità specifiche, ricoveri) costituisce un “campanello d’allarme” che attiva l’obbligo di interlocuzione per verificare la sussistenza di una disabilità e adottare accomodamenti ragionevoli (Cass. n. 4623/2026);
  2. Irrilevanza del Silenzio del Lavoratore: Il lavoratore non ha l’onere di dichiarare spontaneamente la propria disabilità (dato sensibile) se non in seguito a sollecitazione datoriale. Il silenzio non può essere utilizzato per ridurre il risarcimento del danno da licenziamento nullo quando il datore di lavoro era nella condizione di conoscere lo stato di salute usando ordinaria diligenza;
  3. Accomodamento Ragionevole Geografico: Il trasferimento di sede può configurarsi come accomodamento ragionevole necessario a garantire la piena partecipazione alla vita professionale, specialmente quando le condizioni di salute e l’isolamento familiare nella sede attuale costituiscono una barriere. Le mere logiche di distribuzione interna dei costi o l’organizzazione dei turni non sono sufficienti a provare l’onere sproporzionato, specialmente se la soluzione è stata già sperimentata temporaneamente senza disagi (Trib. Firenze 2026);

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