La Cassazione riafferma l’autonomia del danno non patrimoniale e ordina il rinvio per una corretta liquidazione.
Con l’ordinanza n. 20593/2024 RG, depositata il 1º ottobre 2025 e pubblicata l’11 dicembre 2025, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ha riformato parzialmente la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 360/2023 (pubblicata il 4 aprile 2024), riaffermando principi fondamentali in tema di risarcimento del danno da demansionamento, con particolare riferimento all’autonomia del danno morale e all’obbligo di una liquidazione distinta rispetto al danno patrimoniale alla professionalità.
I fatti di causa
Il caso riguardava un lavoratore precedentemente inquadrato al 4° livello retributivo della 3ª area professionale del relativo CCNL, con mansioni di responsabile del centro estero. A partire da febbraio 2010, egli venne trasferito dapprima all’unità antiriciclaggio di Brescia, quindi alle filiali di Verona con mansioni di sportellista-cassiere (classificate al 1° livello del CCNL), per essere successivamente riassegnato, da aprile 2021, a mansioni di gestore privati, ritenute equivalenti al precedente inquadramento. Il lavoratore aveva intrapreso un’azione legale con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento del demansionamento a partire da febbraio 2010, il risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito, oltre alla reintegrazione nelle mansioni corrispondenti al 4° livello. Il Tribunale di Bergamo aveva ritenuto legittimo il trasferimento all’unità antiriciclaggio (febbraio–novembre 2010), ma illegittimo il successivo demansionamento a sportellista-cassiere. Aveva liquidato il danno patrimoniale alla professionalità in €50.000, escludendo il mobbing e lo straining, e aveva ritenuto cessata la materia del contendere per la riassegnazione di fatto a mansioni equivalenti dal 2021. La Corte d’Appello di Brescia, in appello, aveva confermato l’illegittimità del demansionamento post-novembre 2010, liquidando anche un danno biologico da demansionamento (invalidità permanente del 5%, corrispondente a €5.469,00), in base alle tabelle del Tribunale di Milano. Tuttavia, aveva liquidato in modo unitario il danno patrimoniale e il danno morale, attribuendo complessivamente €79.415,49, poi ridotti a €50.000 per il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato inammissibile il secondo.
1. Autonomia del danno morale e obbligo di liquidazione distinta
La Corte ha rilevato che la Corte d’Appello, pur avendo accertato in fatto l’esistenza di un danno morale, non ne aveva disposto una liquidazione autonoma rispetto al danno patrimoniale alla professionalità. Ciò è in contrasto con la giurisprudenza consolidata di legittimità. In particolare, la Cassazione ha richiamato: “…all’interno dello stesso danno non patrimoniale da lesione della salute questa Corte ha più volte affermato che il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. ord. n. 9006/2022; Cass. ord. n. 7513/2018)”. La Corte ha altresì richiamato: “Le tabelle milanesi comunemente in uso prevedono la liquidazione del danno morale come separata ed autonoma sia dal danno biologico, sia da quello dinamico-relazionale (Cass. ord. n. 7892/2024)”. Ne consegue che, quando concorrono danno patrimoniale e danno non patrimoniale, la liquidazione non può essere unitaria, ma deve distinguere con chiarezza le singole componenti risarcitorie, anche al fine di consentire un efficace sindacato di legittimità.
2. Danno esistenziale e pregiudizio relazionale
La Corte d’Appello aveva altresì accertato che: “Il demansionamento subito dal lavoratore non è passato inosservato nell’ambiente lavorativo, avendo i colleghi reputato anomala l’assegnazione del ruolo di cassiere in relazione alle mansioni precedentemente svolte.” Tale accertamento imponeva, secondo la Cassazione, la liquidazione anche del danno esistenziale o alla vita di relazione, in quanto componente autonoma del danno non patrimoniale. L’omissione di tale valutazione costituisce violazione degli artt. 2056 e 2059 c.c., in combinato con i principi di liquidazione equitativa previsti dall’art. 1226 c.c. e applicati in conformità alle tabelle del Tribunale di Milano.
3. Concorso colposo del danneggiato (art. 1227 c.c.)
Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla contestazione del concorso colposo del danneggiato, la Cassazione lo ha dichiarato inammissibile, poiché diretto a contestare l’apprezzamento del giudice di merito sulle prove, attività riservata esclusivamente al giudice del fatto.
Conclusioni e rinvio
La Corte ha annullato la sentenza impugnata, limitandosi alla revisione della liquidazione del danno, e ha disposto il rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione. Quest’ultima dovrà procedere a una nuova quantificazione autonoma del danno morale, analizzare e liquidare il danno esistenziale o dinamico-relazionale, riconsiderare o confermare l’entità del danno patrimoniale legato alla professionalità e del danno biologico già accertato, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità. Questa decisione sottolinea con forza il principio della differenziazione delle voci di danno nel risarcimento per demansionamento, richiamando le più recenti pronunce della Corte di Cassazione, e ribadisce la necessità di un’analisi precisa e separata delle componenti patrimoniali e non patrimoniali del danno subito dal lavoratore.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati
- Art. 2056 c.c. – Risarcimento del danno non patrimoniale
- Art. 2059 c.c. – Limiti al risarcimento del danno non patrimoniale
- Art. 1223 c.c. – Danno emergente e lucro cessante
- Art. 1226 c.c. – Liquidazione equitativa del danno
- Art. 1227 c.c. – Concorso colposo del danneggiato
- Cass. ord. n. 9006/2022
- Cass. ord. n. 7513/2018
- Cass. ord. n. 7892/2024
- Cass. n. 4211/2016 – Onere della prova in materia di equivalenza delle mansioni
- Cass. n. 12253/2015 – Criteri equitativi di liquidazione del danno alla professionalità
La sentenza rappresenta un importante richiamo metodologico per i giudici di merito: non è sufficiente riconoscere l’esistenza del danno, ma occorre quantificarne le singole componenti con chiarezza, rispetto e rigore giuridico.

