Nota a Cass. Sez. Lav., ord. 10/12/2025, n. 16296/2022 (pubbl. 04/02/2026)
1. Introduzione
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza in epigrafe, offre un contributo ermeneutico di significativo rilievo in materia di qualificazione del rapporto di lavoro reso in un contesto di convivenza more uxorio. La pronuncia affronta il delicato equilibrio tra la presunzione di gratuità della prestazione (affectionis vel benevolentiae causa) e la prova rigorosa necessaria a dimostrare l’esistenza di un vincolo di subordinazione ex art. 2094 c.c.. Il provvedimento si pone in continuità con l’orientamento di legittimità consolidato, ribadendo i limiti del sindacato di cassazione sulle valutazioni probatorie del giudice di merito e chiarendo la distinzione tra errore di valutazione ed errore di percezione.
2. Inquadramento Fattuale e Iter Processuale
2.1. I Fatti di Causa
La controversia trae origine dall’attività lavorativa prestata dalla reclamante presso uno studio legale dall’ottobre 1991 fino al 31/01/2018. La lavoratrice assumeva la natura subordinata del rapporto, con mansioni di office manager (inquadramento 2° livello CCNL studi professionali), e impugnava il licenziamento orale intimato in data 31/01/2018. Tra le parti era pacificamente intercorso un rapporto di convivenza more uxorio. All’esito del giudizio di merito, il titolare dello studio legale decedeva in data 11/01/2018, subentrando nel rapporto processuale i suoi eredi.
2.2. Decisioni di Merito
- Tribunale di Monza: Rigettava l’impugnazione. Il Giudice di primo grado riteneva non adempiuto l’onere probatorio, definito “nel caso in esame ancora più rigoroso in considerazione del rapporto di convivenza more uxorio pacificamente intercorso”. Non era stata vinta la presunzione che la prestazione lavorativa fosse stata resa “affectionis vel benevolentiae causa”.
- Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 1628/2021): In parziale accoglimento del reclamo, dichiarava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato da gennaio 1991 al 31/01/2018 (inquadramento 3° livello CCNL) e condannava la parte datoriale al pagamento di € 53.175,86 a titolo di T.F.R. Rigettava invece la domanda di reintegra per mancanza di prova del licenziamento orale.
2.3. Il Ricorso per Cassazione
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso l’erede del legale deceduto, affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso la lavoratrice.
3. La Questione di Diritto: Il Regime Probatorio nella Convivenza
Il nodo centrale della decisione riguarda l’individuazione degli indici idonei a superare la presunzione di gratuità che connota le prestazioni lavorative rese tra conviventi.
La Corte di Legittimità richiama il principio affermato da Cass. n. 12433/2015: “Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione – che va considerata in presenza di una convivenza specie se more uxorio – può essere superata fornendo la prova dell’esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro”.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto superata tale presunzione sulla base di un complesso indiziario, includente:
- Continuità dei compensi: Percezione di somme per l’intero arco temporale (prestazioni occasionali, co.co.co., co.co.pro.).
- Eterodirezione: Note manoscritte dell’avvocato sui propri manoscritti consegnati per la dattilografia.
- Riconoscimento di istituti previdenziali: Lettera del 2008 con riconoscimento di ferie, 13^, 14^, T.F.R. e contributi.
- Dichiarazioni di terzi: Denunzia-querela delle figlie dell’avvocato (19/03/2018) attestante che la lavoratrice “solo su ordine dell’avv. eseguiva di volta in volta i pagamenti”.
- Integrazione organizzativa: Inserimento stabile nella struttura, uso strumenti d’ufficio, assenza di rischio economico.
4. Motivazione della Corte di Legittimità
4.1. Sul Primo Motivo: Violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c.
La ricorrente lamentava il riconoscimento della subordinazione “senza alcuna considerazione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto come risultate dall’istruttoria, in totale assenza dell’elemento dell’eterodirezione e senza attribuire alcun rilievo alla pacifica relazione sentimentale”.
La Corte dichiara il motivo inammissibile, ribadendo il principio del libero convincimento del giudice di merito: “La comparazione dei vari elementi probatori contrastanti, risultati dall’istruttoria, e la valutazione della loro portata e del loro significato appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e al suo prudente apprezzamento, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti dei vizi motivazionali di cui all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.”
Gli apprezzamenti di fatto, se adeguatamente motivati, sono insindacabili in sede di legittimità.
4.2. Sul Secondo Motivo: Rapporto con l’Erede e Errori di Valutazione
La ricorrente contestava la sussistenza del rapporto per il periodo successivo al decesso dell’avvocato (11/01/2018 – 31/01/2018). La Corte osserva che il giudice di merito ha motivato facendo riferimento alla “nota n. 4/18 a firma dell’avv. […] ad una busta paga calcolata ed emessa per il periodo fino al 31/01/2018”. La censura proposta configura un “errore di valutazione (e non di percezione: Cass. sez. un. n. 5792/2024), come tale insindacabile in sede di legittimità”.
4.3. Sul Terzo Motivo: Quantificazione del T.F.R.
Il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale che ha spiegato di aver considerato “la retribuzione globale di fatto effettivamente percepita e non quella del 2° livello prevista dal CCNL”. Inoltre, l’eccezione di compensazione atecnica è inammissibile “non avendo la ricorrente specificato se, dove, come e quando abbia sollevato quell’eccezione”.
5. Principi di Diritto Enucleabili
Dall’ordinanza in commento si estraggono i seguenti principi giurisprudenziali:
- Presunzione di Gratuità: In presenza di convivenza more uxorio, opera una presunzione iuris tantum di gratuità della prestazione. Tale presunzione può essere superata solo mediante prova rigorosa del vincolo di subordinazione (qualità/quantità prestazioni, poteri direttivi).
- Sindacato di Legittimità: Le valutazioni probatorie del giudice di merito sono insindacabili, salvo vizi motivazionali ex art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c..
- Errore di Valutazione vs. Percezione: L’errore nella valutazione del significato di un documento (errore di valutazione) non costituisce motivo di cassazione, a differenza dell’errore sulla esistenza materiale del documento (errore di percezione), come stabilito da Cass. sez. un. n. 5792/2024.
- Onere di Specifica Contestazione: In materia di quantificazione del credito (T.F.R.), la contestazione generica non è sufficiente a spostare l’onere probatorio; il giudice può recepire i conteggi della parte attrice se non specificamente contestati ex art. 115 c.p.c..
6. Dispositivo e Spese
La Corte così provvede: “La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.”
7. Conclusioni Operative
L’ordinanza conferma che il vincolo affettivo non opera ex se come causa di esclusione della natura lavorativa della prestazione, ma impone un onere probatorio aggravato per chi pretende la subordinazione.
Per gli operatori del diritto, si evidenzia l’importanza di:
- Documentare sistematicamente gli indici di subordinazione (direttive, controlli, integrazione organizzativa) anche in contesti familiari.
- Prestare attenzione alla distinzione tra errore di valutazione e di percezione in sede di ricorso per cassazione.
- Curare la specifica contestazione dei conteggi economici per evitare il recepimento acritico delle quantificazioni avversarie.
Riferimenti normativi: artt. 2094, 2120, 2697 c.c.; artt. 115, 360 c.p.c.; L. n. 300/1970; CCNL studi professionali CONSILP.

