La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza depositata il 23 ottobre 2025 (n. 28212/2025, udienza del 16 settembre 2025), ha accolto un ricorso contro una sentenza del Tribunale di Macerata, riconoscendo che la condizione di “supervisione continua” nella deambulazione integra il requisito legale per l’indennità di accompagnamento.
Il caso nasceva da una domanda inizialmente rigettata dal Tribunale di Macerata con sentenza n. 386/2016. In seguito a un precedente intervento della Cassazione (ordinanza n. 16611/2018), il giudizio era stato rinviato a un diverso magistrato dello stesso tribunale, il quale — con sentenza n. 176/2021 — aveva riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° novembre 2014 fino alla data del decesso dell’interessato.
L’INPS aveva impugnato tale riconoscimento in Cassazione, sostenendo che la condizione descritta — deambulazione possibile solo “con appoggio e supervisione continua” — non soddisfacesse il requisito previsto dall’articolo unico della legge n. 18/1980, il quale richiede l’“impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”.
La Corte, tuttavia, ha ribaltato questa interpretazione. Richiamando espressamente l’art. 1 della legge n. 18/1980 e l’art. 1 della legge n. 508/1988, ha affermato che:
«La “necessità d’aiuto” riscontrata nel settembre 2013 è sostanzialmente sovrapponibile alla “supervisione continua” riscontrata nel novembre 2014. In entrambi i casi deve concludersi che [l’interessato] non fosse in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, perché la supervisione implica necessariamente che l’attività in questione (deambulazione) non potesse essere compiuta in autonomia; e risulta [che] tale necessità non fosse episodica, ma continua.»
La Corte ha inoltre chiarito che la valutazione della residua autonomia funzionale secondo la scala di Barthel — utilizzata per misurare la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita — attiene a un requisito alternativo previsto dalla legge, e non può pregiudicare la sussistenza del requisito specifico relativo alla deambulazione.
Pertanto, il giudice del rinvio aveva errato nell’interpretazione dell’art. 1 della legge n. 18/1980, escludendo che la “supervisione continua” configurasse l’“aiuto permanente” richiesto dalla norma.
La Corte conclude:
«Il giudice del rescissorio ha dunque errato nella applicazione dell’art.1 della legge n.18/1980, laddove ha ritenuto che la deambulazione con necessità di “supervisione continua” non rientrasse nella fattispecie astratta della disposizione applicata, ed in particolare nell’ambito del requisito della impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.»
Per tali ragioni, il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata cassata, e la causa rinviata al Tribunale di Macerata, in persona di un diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

