La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4260/2026, depositata in udienza il 11 dicembre 2025, ha ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza italiana in materia di successione negli appalti: la mera clausola sociale o il cambio di titolarità dell’appalto non escludono automaticamente l’applicazione dell’art. 2112 c.c., a meno che non sussistano elementi oggettivi di discontinuità organizzativa e produttiva tali da determinare una specifica identità di impresa nel nuovo appaltatore. Il caso riguardava una lavoratrice impiegata nei servizi di pulizia scolastici, assunta da diverse cooperative succedutesi nel tempo, la quale aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento del TFR maturato tra il 1° luglio 2001 e il 28 febbraio 2012. La cooperativa ultima, subentrata nell’appalto, aveva contestato la propria responsabilità solidale ex art. 2112 c.c., sostenendo che il passaggio fosse avvenuto ai sensi della clausola sociale prevista dall’art. 4 del CCNL di settore, e quindi non integrasse alcun trasferimento d’azienda.
Il quadro normativo: dalla riforma del 2016 all’attuale disciplina
Fondamentale per la decisione è il terzo comma dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, come modificato dall’art. 30 della legge n. 122/2016, entrato in vigore il 23 luglio 2016. Il testo attualmente vigente stabilisce: “L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda”. Questa modifica legislativa è stata introdotta proprio per allineare l’ordinamento italiano alla Direttiva comunitaria 2001/23/CE, in risposta a una procedura di infrazione pendente dinanzi alla Commissione Europea, mirata a contrastare le pratiche elusive volte a sottrarsi agli obblighi derivanti dal trasferimento d’azienda.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione: il ruolo della discontinuità
La Corte d’Appello richiama espressamente la sentenza della Corte di Cassazione n. 27607/2024, pronunciata il 24 ottobre 2024, secondo cui: “Ai sensi dell’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, come novellato dall’art. 30 della l. n. 122 del 2016, in caso di subentro di un nuovo appaltatore dotato di una propria struttura organizzativa e operativa, l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto non integra l’ipotesi di trasferimento d’azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti dal subentrante è caratterizzato da profili di novità tali da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l’esecuzione dell’appalto”. La Suprema Corte ha così chiarito che non basta il semplice cambio di “divisa” o la mera ripresa del personale: occorre un reale mutamento strutturale che rompa la continuità funzionale del ciclo produttivo.
L’inversione dell’onere probatorio
Un aspetto decisivo evidenziato dalla Corte d’Appello di Roma è l’inversione dell’onere della prova: spetta infatti al datore di lavoro subentrante dimostrare l’esistenza di quegli elementi di discontinuità che escludono la configurabilità del trasferimento d’azienda. Tale onere deriva direttamente dall’interpretazione conforme al diritto UE dell’art. 29, comma 3, d.lgs. 276/2003, come ribadito dalla Cassazione. Nel caso in esame, la cooperativa appellante si era limitata a richiamare atti negoziali e clausole contrattuali (quali gli accordi sindacali e le clausole sociali), ritenuti però irrilevanti ai fini dell’esclusione dell’art. 2112 c.c., poiché le norme in materia di trasferimento d’azienda hanno natura imperativa e non derogabile tramite autonomia collettiva. Solo in sede di appello, la società aveva tentato di allegare elementi di discontinuità — quali la diversa sede, l’orario di lavoro, l’utilizzo di strumenti propri — ma tali circostanze sono state ritenute generiche, tardive e prive di riscontro probatorio, e pertanto inammissibili in grado di appello.
Conclusioni
La sentenza n. 4260/2026 della Corte d’Appello di Roma conferma un orientamento ormai consolidato: il cambio d’appalto non equivale automaticamente a mancato trasferimento d’azienda. La tutela dei lavoratori prevista dall’art. 2112 c.c. opera pienamente, salvo che il subentrante dimostri concretamente la presenza di una discontinuità organizzativa sostanziale. In un contesto in cui la frammentazione dei rapporti di appalto è sempre più diffusa, questa giurisprudenza rappresenta un presidio fondamentale contro le pratiche elusive, garantendo la continuità dei diritti dei lavoratori anche in presenza di successioni formali tra imprese.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati:
- Art. 2112 c.c.
- Art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 (come modificato dalla legge n. 122/2016)
- Direttiva 2001/23/CE
- Corte di Cassazione, Sez. L., 24 ottobre 2024, n. 27607
- Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 4260/2026 (depositata 11/12/2025)
- Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 3508/2025 (richiamata in motivazione)

