Con la circolare INAIL n. 55 dell’11 dicembre 2025, recepita e confermata dal decreto-legge n. 159/2025, il legislatore ha introdotto una significativa novità in materia di prestazioni assistenziali a favore dei lavoratori affetti da menomazioni derivanti da infortuni sul lavoro o malattie professionali. La riforma interviene sull’assegno di incollocabilità, prolungandone l’erogazione fino al compimento del 67° anno di età, in linea con l’attuale decorso dell’età pensionabile di vecchiaia.
Natura giuridica e finalità dell’assegno
L’assegno di incollocabilità, disciplinato dall’ordinamento INAIL, costituisce una prestazione economica di natura assistenziale, riconosciuta ai soli titolari di rendita per infortunio o malattia professionale nei casi in cui sia accertata la perdita totale della capacità lavorativa o, in alternativa, quando la tipologia o la gravità della menomazione comporti un rischio per il lavoratore stesso, per terzi o per la sicurezza degli impianti. Tale condizione esclude, di fatto, la possibilità di applicare anche le misure di collocamento mirato previste dalla legge n. 68/1999. La sua funzione è dunque quella di garantire un reddito stabile a soggetti che, a causa di invalidità irreversibili, non hanno alcuna concreta prospettiva di reinserimento nel mercato del lavoro, evitando così interruzioni improvvise del sostegno economico nel delicato passaggio verso la pensione di vecchiaia.
Requisiti di accesso alla prestazione
Ai sensi della normativa vigente, l’accesso all’assegno di incollocabilità è subordinato al possesso di specifici requisiti. In particolare, il richiedente non deve aver superato il limite di età di 67 anni, recentemente innalzato rispetto alla soglia precedente di 65 anni, in linea con l’evoluzione del sistema previdenziale. Inoltre, è necessario che sia stata accertata l’impossibilità di essere collocato in qualsiasi settore produttivo, condizione che deve essere riconosciuta dagli organismi competenti. Ulteriore requisito riguarda il grado di inabilità, che non può essere inferiore al 34%, secondo quanto stabilito dalle tabelle allegate al Testo Unico sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, approvato con D.P.R. n. 1124/1965, applicabile agli eventi verificatisi entro il 31 dicembre 2006. Per gli eventi successivi al 1° gennaio 2007, invece, è necessario che il grado di menomazione dell’integrità psicofisica, considerato come danno biologico, superi la soglia del 20%, come determinato sulla base delle tabelle indicate all’art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000.
Importo e aggiornamento della prestazione
L’importo mensile dell’assegno è stato aggiornato al 1° luglio 2025, risultando pari a € 308,23. Tale cifra è soggetta ad indicizzazione annuale in base all’andamento dell’inflazione ISTAT, al fine di preservarne il potere d’acquisto e garantire un sostegno economico effettivo.
Profili di continuità assistenziale e profili evolutivi
La riforma in commento non si limita a innalzare il limite anagrafico, ma riapre il diritto all’erogazione anche a coloro che, al compimento dei 65 anni, avevano visto cessare il beneficio. Ciò rafforza il principio di continuità assistenziale, evitando vuoti di tutela proprio nella fase di transizione al pensionamento. Inoltre, la disciplina si caratterizza per una flessibilità normativa, poiché non esclude ulteriori adeguamenti del limite anagrafico in caso di nuovi innalzamenti dell’età pensionabile, in linea con le trasformazioni demografiche e previdenziali del Paese.
Riferimenti giurisprudenziali
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12634/2023, ha ribadito che l’assegno di incollocabilità non ha natura previdenziale, bensì meramente assistenziale, e pertanto non è subordinato al possesso di requisiti contributivi. Ciò è stato ulteriormente confermato dalla sentenza n. 8976/2024, che ha precisato come il beneficio debba essere riconosciuto in presenza di una menomazione oggettivamente impeditiva di ogni attività lavorativa, indipendentemente dalla volontà o dalla disponibilità del soggetto all’inserimento occupazionale.
La riforma dell’assegno di incollocabilità, in vigore dal 1° gennaio 2026, rappresenta un passo significativo verso una tutela più coerente e duratura per i lavoratori gravemente colpiti da eventi invalidanti. L’innalzamento del limite anagrafico, accompagnato dal meccanismo di indicizzazione e dalla riapertura dei termini per i beneficiari precedentemente esclusi, dimostra un approccio legislativo sensibile alle esigenze di equità sociale e protezione dei soggetti più fragili.
In un contesto di crescente attenzione ai diritti dei lavoratori e alla sostenibilità del sistema previdenziale, tale intervento si colloca come esempio di equilibrio tra responsabilità finanziaria e dovere costituzionale di solidarietà, sancito dall’art. 2 e dall’art. 38 della Costituzione.

