La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2991 depositata il 10 febbraio 2026, ha ribadito un principio cardine in materia di contratto di apprendistato: la carenza grave degli obblighi formativi determina la trasformazione ab origine del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente decadenza dai benefici contributivi.
Il caso sottoposto al giudice di legittimità
La controversia origina da un accertamento dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) nei confronti della società F. S.r.l., che aveva stipulato un contratto di apprendistato con la lavoratrice S.V. L’Ente previdenziale, ritenendo privo di genuinità il rapporto formativo, aveva contestato alla società l’omesso versamento di contributi per Euro 20.927,00, oltre a sanzioni ed accessori per Euro 6.083,30, per un totale di Euro 27.010,30. Il Tribunale di Parma e, in grado di appello, la Corte di Bologna (con sentenza n. 680/2020 depositata il 19 gennaio 2021) avevano entrambi confermato l’accertamento dell’INPS, escludendo l’effettività dell’attività formativa quale elemento imprescindibile del contratto di apprendistato. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione (R.G.N. 20120/2021), lamentando due motivi di censura:
- violazione dell’art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché falsa applicazione dell’art. 53 del medesimo decreto e dell’art. 2697 c.c.;
- violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per oscurità e perplessità della motivazione circa l’onere probatorio.
Il ragionamento giuridico della Suprema Corte
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, composta dai Consiglieri R.M., A.F.O., S.M., L.S. e A.C. (relatore), ha respinto entrambi i motivi di ricorso, articolando il proprio decisum su un fondamento ermeneutico consolidato. In primo luogo, la Corte ha ribadito – richiamando la propria giurisprudenza consolidata (Cass., sez. lav., 3 agosto 2020, n. 16595) – che l’inadempimento degli obblighi formativi determina la trasformazione del contratto di apprendistato, sin dall’origine, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ove tale inadempimento presenti un’obiettiva rilevanza. Tale rilevanza si concretizza:
- nella totale mancanza di formazione, teorica o pratica; oppure
- in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto formativo trasfusi nel contratto.
In quest’ultima ipotesi, la trasformazione del rapporto postula la gravità dell’inosservanza degli obblighi formativi, principio recentemente riaffermato anche in relazione al regime regolato dagli artt. 41 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Cass., sez. lav., 16 marzo 2025, n. 6990). Il fulcro della ratio decidendi della Corte territoriale – pienamente condiviso dai giudici di legittimità – risiede nella grave inosservanza degli obblighi di formazione interna. I giudici di merito avevano rilevato che l’attività formativa si era risolta in un «puro e semplice affiancamento alla persona più esperta», secondo i caratteri propri dell’inserimento del lavoratore in ogni nuova realtà aziendale, e non già in una formazione strutturata conforme al progetto formativo. La Corte di Cassazione ha sottolineato come la valutazione dei giudici d’appello, «tutt’altro che arbitraria e illogica», scaturisca dal raffronto tra l’attività formativa comprovata in causa e il progetto di formazione, che definisce gli obblighi del datore di lavoro nel contratto di apprendistato. È proprio alla luce di tale discrasia – idonea a pregiudicare gli obiettivi formativi – che si apprezza l’insussistenza di un genuino contratto di apprendistato.
Rilievi procedurali e conclusione
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte ha escluso qualsiasi vizio di motivazione, evidenziando come la sentenza d’appello abbia esternato in modo «lineare e adeguato» le ragioni della decisione, senza incorrere in errores in iudicando né presentare anomalie radicali tali da integrare il vizio di oscurità o perplessità. Le censure sono state altresì dichiarate inammissibili nella parte in cui tendevano a sollecitare un più favorevole inquadramento dei dati probatori acquisiti, atteso che il sindacato di legittimità non può sindacare l’apprezzamento del giudice del merito sulla gravità dell’inottemperanza agli obblighi formativi, ove condotto in modo plausibile e coerente con il paradigma normativo.
Conseguenze pratiche
La pronuncia ribadisce con forza che il contratto di apprendistato non può ridursi a mero strumento per fruire di agevolazioni contributive: la sua natura giuridica resta ancorata all’effettività della componente formativa. Il datore di lavoro deve garantire una formazione interna strutturata, conforme agli obiettivi del progetto formativo, che vada oltre il semplice affiancamento operativo. La carenza grave di tale elemento determina automaticamente:
- la trasformazione ab origine del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- la decadenza dai benefici contributivi previsti per l’apprendistato;
- l’obbligo di versare i contributi differenziali, con relative sanzioni ed accessori.
La Corte ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese processuali liquidate in Euro 2.500,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi del comma 1-bis dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

