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Apprendistato privo di effettività formativa: la Cassazione conferma la trasformazione automatica in rapporto a tempo indeterminato.

Apprendistato privo di effettività formativa: la Cassazione conferma la trasformazione automatica in rapporto a tempo indeterminato.
  1. violazione dell’art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché falsa applicazione dell’art. 53 del medesimo decreto e dell’art. 2697 c.c.;
  2. violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per oscurità e perplessità della motivazione circa l’onere probatorio.
  • nella totale mancanza di formazione, teorica o pratica; oppure
  • in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto formativo trasfusi nel contratto.
  1. la trasformazione ab origine del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  2. la decadenza dai benefici contributivi previsti per l’apprendistato;
  3. l’obbligo di versare i contributi differenziali, con relative sanzioni ed accessori.

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