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Accompagnamento e assistenza: la Corte di Cassazione ridefinisce il concetto di “invalidità” includendo il rischio di caduta

Accompagnamento e assistenza: la Corte di Cassazione ridefinisce il concetto di “invalidità” includendo il rischio di caduta

“L’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 18/1980, va intesa non solo nel senso dell’assoluta incapacità di muoversi, ma anche nel senso dell’impossibilità di camminare in sicurezza, ovvero in presenza di un rischio concreto e grave di caduta che renda necessaria la presenza costante di un accompagnatore per prevenire danni alla persona.”

  • la frequenza e la gravità degli episodi di caduta o di quasi-caduta;
  • la presenza di vertigini, svenimenti, perdita di equilibrio;
  • la necessità di ausili (bastone, deambulatore, sedia a rotelle);
  • la dipendenza da terzi per gli spostamenti esterni o anche interni all’abitazione.

  • Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1
  • Costituzione italiana, artt. 2 e 32
  • Legge 3 marzo 2009, n. 18 (ratifica Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)
  • Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 25033 del 2023
  • Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 14218 del 2022
  • INPS – Messaggio n. 1890 del 2023 (orientamenti applicativi)

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