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Mobbing e Responsabilità del Dirigente Sanitario: Analisi della Sentenza Cass. Sez. Lav. n. 3103/2026

Mobbing e Responsabilità del Dirigente Sanitario: Analisi della Sentenza Cass. Sez. Lav. n. 3103/2026

4.4. Sul Principio di Responsabilità Personale del Lavoratore Autore di Condotte Persecutorie

4.5. Sul Rilevanza della Sentenza Penale di Assoluzione


  • € 4.000,00 a titolo di onorari;
  • € 200,00 per esborsi;
  • 15% forfettario per spese generali;
  • accessori di legge, in favore della parte controricorrente costituitasi.
  1. Autonomia della responsabilità del dirigente: quando le condotte persecutorie siano frutto di un intento personale ed egoistico, estraneo alle finalità istituzionali dell’ente, e l’ente abbia anzi adottato misure di vigilanza e tutela, la responsabilità si sposta sul piano extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con onere della prova a carico del lavoratore danneggiato.
  2. Qualificazione giuridica “dinamica” della domanda: il giudice può operare una diversa qualificazione giuridica dei fatti allegati (da art. 2087 a art. 2043 c.c.), purché restino invariati petitum e causa petendi, e non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi.
  3. Rilevanza del giudicato penale in sede civile: la sentenza penale di assoluzione pronunciata con rito abbreviato, senza costituzione di parte civile, non vincola il giudice civile ai sensi dell’art. 652 c.p.p., che richiede la pronuncia a seguito di dibattimento.
  4. Liquidazione equitativa del danno: la censura sul criterio equitativo di liquidazione è inammissibile se non specificamente dedotta in appello, confermando il principio di specificità dei motivi di gravame.

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