Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro
Sentenza n. 3103 del 2026 (R.G. n. 28034/2021; Sez. n. 4745/2025)
Data di pubblicazione: 12 febbraio 2026
Udienza: 19 novembre 2025
1. Inquadramento Processuale
La sentenza in esame si pronuncia sul ricorso proposto da M.R., dirigente medico e Direttrice del Centro di Salute Mentale di X, avverso la sentenza n. 271/2021 della Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 27 aprile 2021, la quale aveva rigettato l’appello proposto dalla medesima ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Lametia Terme. Il giudice di primo grado aveva condannato la ricorrente al risarcimento dei danni conseguenti a condotte persecutorie e vessatorie poste in essere nel periodo marzo 2009 – ottobre 2011, che avevano determinato il completo esautoramento della controricorrente F.M., medico psichiatra, dalle funzioni assistenziali tipiche della sua qualifica professionale.
2. Fatti di Causa e Accertamenti di Merito
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale ha escluso ogni responsabilità dell’Azienda Sanitaria Provinciale di X, accertando che l’ente aveva vigilato sull’operato della Direttrice e adottato i provvedimenti necessari a tutela della lavoratrice. Al contrario, sono state ritenute persecutorie e vessatorie le seguenti condotte poste in essere dalla ricorrente:
–Privazione, a decorrere dal marzo 2009, di attività strettamente territoriali, con “confinamento” della dott.ssa F. alle sole attività ambulatoriali, giustificato dalla Dirigente con la necessità di tutelare utenti, servizio e immagine aziendale, in presenza di condotte della lavoratrice consistenti in: resistenza alla condivisione delle regole organizzative; comportamenti in contrasto con le procedure; infondate rivendicazioni sindacali; rapporti eccessivamente confidenziali con i pazienti; modalità terapeutiche al limite della deontologia; difficoltà relazionali con colleghi e superiori; rapporti conflittuali con i familiari dei pazienti;
–Destinazione della ricorrente, dal 31.03.2010, allo svolgimento di compiti non assistenziali, mediante ordine di servizio, e successive condotte di mancato reintegro nelle funzioni di medico psichiatra territoriale;
–Attivazione di procedimento disciplinare a seguito di episodio verificatosi il 30.03.2010, con nota del 30.04.2010 trasmessa al Direttore Generale dell’ASP ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis, comma 3.
La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, ha affermato che: “per la configurabilità del mobbing lavorativo, l’elemento qualificante (che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria) va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica”; e, nel caso di specie: “la sussistenza dell’intento vessatorio emerge in tutta la sua portata considerato che i provvedimenti comportanti l’assegnazione della dott.ssa F. a compiti diversi da quelli di assistenza dei pazienti, pur formalmente corretti, sono stati adottati dall’appellante non già per far fronte ad esigenze organizzative dell’unità operativa diretta, ma per stigmatizzare la ritenuta carente capacità professionale della ricorrente lavoratrice sotto il profilo dell’approccio ai pazienti e delle scelte terapeutiche da effettuare”. La Corte territoriale ha altresì evidenziato il rifiuto pervicace della Dirigente di ripristinare le mansioni della dott.ssa F., nonostante le disposizioni in tal senso impartite dall’ASP e gli esiti favorevoli della commissione di verifica in relazione all’episodio del TSO del 30.03.2010, qualificando tale condotta come: “una vera e propria forma di prevaricazione atteso che – come più sopra evidenziato – non appare sorretto da esigenze oggettive di tipo organizzativo ma basato unicamente sul convincimento di scarsa professionalità della dott.ssa F., convincimento del quale la dott.ssa M. non è riuscita in giudizio a dimostrare la fondatezza”.
3. Questioni Giuridiche Sottoposte al Giudizio di Legittimità
1.Violazione di norme in materia di dirigenza sanitaria (d.lgs. n. 502/1992, d.lgs. n. 165/2001, CCNL dirigenza sanitaria), con riferimento alla legittimità dei provvedimenti organizzativi adottati non iure proprio ma in veste di Responsabile di UOC, e dunque imputabili all’ASP; ne conseguirebbe l’impossibilità di ritenere responsabile la ricorrente come persona fisica, stante il passaggio in giudicato dell’esclusione di responsabilità dell’ente;
2.Violazione degli artt. 2103 e 2087 c.c., per avere i giudici di merito ritenuto configurabile il mobbing anche per fatto del dipendente, in assenza di responsabilità del datore di lavoro;
3.Violazione degli artt. 2043 e 2067 c.c., per avere la sentenza impugnata applicato a un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale i principi probatori e risarcitori propri della responsabilità contrattuale del datore di lavoro, con liquidazione equitativa del danno non applicabile a soggetti diversi dal datore di lavoro.
4. Motivazione della Corte di Cassazione: Principi di Diritto e Applicazione al Caso
I motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono stati ritenuti infondati. La Corte articola la propria decisione attraverso i seguenti passaggi argomentativi, che si riportano integralmente per il loro valore ermeneutico:
4.1. Sulla Configurabilità del Mobbing e Distinzione dallo Straining
“Ai sensi dell’art. 2087, cod.civ., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente, e tra queste dal mobbing (Cass., n. 32151 del 2018).”
“Questa Corte ha chiarito (Cass., n. 12518 del 12 maggio 2025) che è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dall’illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell’ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell’art. 2087 c.c.; e, invece, configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori.”
4.2. Sulla Responsabilità del Datore di Lavoro e del Dirigente
“Questa Corte ha affermato che la responsabilità dell’Amministrazione è esclusa nei casi in cui l’attività dei suoi organi o dipendenti non sia riferibile all’ente pubblico per avere i soggetti agito per un fine strettamente personale ed egoistico, assolutamente estraneo all’Amministrazione, o addirittura contrario ai fini che essa persegue, così escludendo ogni collegamento con le attribuzioni proprie delle loro funzioni atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l’attività del dipendente e la P.A. (Cass., n. 19196 del 2024, n. 23859 del 2017, n. 80/2017, 11597/2005).”
Nel caso di specie, stante l’accertata esclusione di responsabilità dell’ASP (passata in giudicato), permane la responsabilità personale della Dirigente:
“Di talché, esclusa la responsabilità ex 2087, cod. civ., dell’ASP di X, permane la responsabilità dell’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 2043, cod. civ.”
4.3. Sulla Qualificazione Giuridica della Domanda e sul Passaggio dall’Art. 2087 all’Art. 2043 c.c.
“La giurisprudenza di legittimità ha già affermato (cfr., Cass. n. 6182 del 2020, n. 21333 del 2019) che le condotte poste a sostegno dell’azione risarcitoria, astrattamente compatibili con la fattispecie di cui all’art. 2087 c.c., possono essere ricondotte entro il paradigma dell’art. 2043 c.c., purché tale diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l’esercizio di qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda, soprattutto nel caso di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito per risarcimento del danno), per la cui individuazione è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi allegati, che specificano la ‘causa petendi’.”
4.4. Sul Principio di Responsabilità Personale del Lavoratore Autore di Condotte Persecutorie
“Dunque, se, convenuti in giudizio datore di lavoro e dipendente come nella specie per mobbing, non vi è responsabilità del datore di lavoro, come accertato nella specie dal giudice di merito di primo grado con sentenza che non ha costituito oggetto di appello sul punto da parte della ricorrente originaria, il lavoratore che ha posto in essere le condotte persecutorie risponde a titolo personale, come statuito dalla Corte d’Appello, per responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.; le condotte persecutorie, laddove come nella specie siano frutto di comportamento non riconducibile a rapporto organico o di servizio e anzi il datore di lavoro abbia poste in essere misure per evitarle, non possono essere riferite al datore di lavoro medesimo.”
4.5. Sul Rilevanza della Sentenza Penale di Assoluzione
“Afferma la Corte d’Appello che la sentenza penale di assoluzione: è stata pronunciata con rito abbreviato senza che la parte civile si fosse costituita e lo avesse accettato (esulando dall’art. 652 che si riferisce a sentenza pronunciata a seguito di dibattimento, e non costituendo vincolo per il giudice civile, v. Cass. 14610/2020, peraltro richiamata dalla Corte di Appello), si è limitata ad affermare che il provvedimento di riordino è stato comunque emesso nei modi e termini ritenuti più consono e legittimi dall’imputata nell’esercizio della propria funzione direttiva; non specifica quali siano stati gli elementi di fatto acclarati dall’incarto processuale che hanno condotto ad un giudizio di correttezza dell’operato – seppure obiettivamente inottemperante – della dott.ssa M.”
5. Decisione e Provvedimenti Accessori
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in:
- € 4.000,00 a titolo di onorari;
- € 200,00 per esborsi;
- 15% forfettario per spese generali;
- accessori di legge, in favore della parte controricorrente costituitasi.
Viene inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, e, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, l’omissione delle generalità e dei dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.
6. Profili di Interesse per l’Operatore del Diritto
La sentenza offre spunti di particolare rilievo per la prassi giurisprudenziale in materia di responsabilità da mobbing:
- Autonomia della responsabilità del dirigente: quando le condotte persecutorie siano frutto di un intento personale ed egoistico, estraneo alle finalità istituzionali dell’ente, e l’ente abbia anzi adottato misure di vigilanza e tutela, la responsabilità si sposta sul piano extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con onere della prova a carico del lavoratore danneggiato.
- Qualificazione giuridica “dinamica” della domanda: il giudice può operare una diversa qualificazione giuridica dei fatti allegati (da art. 2087 a art. 2043 c.c.), purché restino invariati petitum e causa petendi, e non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi.
- Rilevanza del giudicato penale in sede civile: la sentenza penale di assoluzione pronunciata con rito abbreviato, senza costituzione di parte civile, non vincola il giudice civile ai sensi dell’art. 652 c.p.p., che richiede la pronuncia a seguito di dibattimento.
- Liquidazione equitativa del danno: la censura sul criterio equitativo di liquidazione è inammissibile se non specificamente dedotta in appello, confermando il principio di specificità dei motivi di gravame.
Conclusioni
La sentenza n. 3103/2026 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione costituisce un importante tassello nell’evoluzione della giurisprudenza in materia di mobbing e responsabilità dirigenziale. Essa ribadisce che la tutela del lavoratore non viene meno qualora il datore di lavoro sia esente da responsabilità, potendo il danneggiato agire direttamente nei confronti dell’autore materiale delle condotte vessatorie, a titolo di responsabilità extracontrattuale. La decisione, nel contempo, delinea con precisione i confini tra responsabilità dell’ente e responsabilità personale del dirigente, offrendo all’operatore del diritto criteri ermeneutici di sicura applicazione nelle controversie di lavoro pubblico e privato.

