Il paradosso italiano: lavorare a tempo pieno e vivere sotto la soglia di povertà
L’Italia resta uno dei pochi Paesi dell’Unione Europea privo di un salario minimo legale universalmente applicabile. Mentre la Direttiva UE 2022/2041 impone agli Stati membri di garantire salari minimi adeguati, nel nostro ordinamento la tutela retributiva si affida esclusivamente alla contrattazione collettiva. Questo vuoto normativo genera una situazione paradossale: lavoratori a tempo pieno che, pur rispettando orari di 40 ore settimanali, percepiscono retribuzioni nette inferiori alla soglia di povertà assoluta, violando il precetto costituzionale dell’art. 36 Cost., che garantisce «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa».
La frattura retributiva nei servizi di custodia: dati dalle sentenze
L’analisi di tre recenti pronunce giudiziarie rivela una drammatica disparità retributiva tra contratti collettivi che regolano mansioni sostanzialmente identiche – portierato, custodia, controllo accessi – nel settore dei servizi fiduciari:
Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, sentenza n. RG 6125/2020 del 21 luglio 2023 Un lavoratore inquadrato nel livello F del CCNL Vigilanza Privata – Sezione Servizi Fiduciari percepiva:
- Retribuzione mensile lorda: €797,14 (€10.362,82 annui)
- Retribuzione oraria lorda: €4,607
- Retribuzione netta mensile: circa €613,80
Confronto con altri CCNL per mansioni analoghe (custodia e controllo accessi):
- CCNL Proprietari di Fabbricati (livello D1): €1.218,21 mensili → +34,56%
- CCNL Terziario Confcommercio (livello VI): €1.407,95 mensili → +43,39%
- CCNL Multiservizi (livello II): €1.183,50 mensili → +32,65%
Il Tribunale ha dichiarato: «l’ampio e consistente scostamento tra la retribuzione erogata al ricorrente e quella che egli avrebbe percepito per lo svolgimento delle stesse mansioni con identico orario di lavoro in forza degli altri contratti collettivi […] appare elemento idoneo ad intaccare nel profondo la presunzione di conformità all’art. 36 Cost.»
Tribunale di Milano, sentenza n. 1355/2025 del 24 marzo 2025 (RG 11027/2024) Per una socia lavoratrice inquadrata nel livello D del medesimo CCNL Servizi Fiduciari, il Giudice Perillo ha accertato:
- Retribuzione netta mensile inferiore alla soglia di povertà ISTAT (€819,13 nel 2015)
- Retribuzione inferiore anche al reddito di cittadinanza (€780 netti mensili) e alla Naspi
- Ha applicato come parametro il CCNL Multiservizi (livello II), condannando la cooperativa al pagamento di differenze retributive per €10.151,26 oltre interessi e rivalutazione
Tribunale di Milano, sentenza n. 2251/2023 del 20 luglio 2023 (RG 9324/2022) Tre lavoratori inquadrati nel livello D con retribuzione mensile lorda di €950,00 (€12.350,00 annui) hanno visto riconoscere:
- Differenza del 25,9% rispetto al CCNL Multiservizi
- Differenza del 25,57% rispetto al CCNL Proprietari di Fabbricati
- Differenza del 32,52% rispetto al CCNL Terziario Confcommercio
Il Giudice Pazienza ha liquidato equitativamente la retribuzione minima a:
- €1.250,00 lordi mensili per il 2020
- €1.275,00 lordi mensili per il 2021
- €1.285,00 lordi mensili per il 2022
La presunzione di adeguatezza dei CCNL: quando cade
La giurisprudenza consolidata riconosce che «nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una “presunzione” di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza» (Cass. n. 12356/2020; Cass. n. 38666/2021). Tuttavia, questa presunzione non è assoluta e può essere superata quando:
- lo scostamento retributivo supera il 25-30% rispetto a CCNL di settori affini per mansioni e orario identici;
- La retribuzione netta è inferiore alla soglia di povertà assoluta ISTAT;
- La retribuzione è inferiore al minimo impignorabile (triplo assegno sociale: €1.359 nel 2018, €1.373,97 nel 2019);
- La retribuzione è pari o inferiore a misure assistenziali (reddito di cittadinanza, Naspi, CIGO), che per definizione garantiscono solo un’esistenza di sopravvivenza, non una vita dignitosa.
Come affermato dal Tribunale di Catania: «la retribuzione mensile netta percepita dal ricorrente […] è pari circa ad euro 613,80, che avrebbe la funzione non di contrastare la povertà, ma di garantire un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore».
I parametri esterni per dimostrare l’inadeguatezza: la giurisprudenza li indica
- Il parametro relativo ad altri CCNL affini, come il CCNL Proprietari di Fabbricati (livello D1), il CCNL Multiservizi (livello II) e il CCNL Terziario (livello VI), riveste un’importanza centrale. Questo elemento assume rilevanza giuridica in quanto rappresenta il principale criterio per valutare la proporzionalità, come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26953/2016;
- Il parametro minimo impignorabile si basa sul valore di riferimento del triplo dell’assegno sociale, che era compreso tra 1.359 e 1.373 euro negli anni 2018-2019. Tale limite ha una significativa rilevanza giuridica, essendo giustificato dalla necessità di garantire la soddisfazione dei bisogni essenziali della vita, come sottolineato dal Tribunale di Catani;
- Il Reddito di Cittadinanza rappresenta un sostegno economico stabilito come livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 4/2019. Il valore di riferimento massimo previsto per questo strumento è di 780 euro netti al mese;
- Il parametro della soglia di povertà stabilito dall’ISTAT è considerato un indice statistico fondamentale per valutare un’esistenza libera e dignitosa. Nel 2015, questo valore di riferimento era fissato a €819,13, crescendo fino a raggiungere €839,78 nel 2020. Questi dati non solo forniscono una misura economica, ma hanno anche una rilevanza giuridica significativa, utilizzata come punto di riferimento per valutare il benessere sociale e le politiche pubbliche;
- Il parametro minimo contributivo INPS, con un valore di riferimento pari a €7,35 orari, è stabilito come indicato nella circolare INPS n. 9 del 2020. Tale importo riveste una rilevanza giuridica significativa, rappresentando la soglia minima del valore attribuito al lavoro umano, come previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 463/1983.
La nullità delle clausole e l’adeguamento retributivo: come funziona
Quando la retribuzione contrattuale viola l’art. 36 Cost., si applica il principio di conservazione ex art. 1419, comma 2, c.c.: «ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e […] il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell’art. 36, con valutazione discrezionale» (Cass. n. 2245/2006). Il Tribunale di Catania ha dichiarato espressamente: «deve affermarsi l’inadeguatezza della retribuzione corrisposta al ricorrente […] rispetto al parametro costituzionale posto dall’art. 36 Cost. Va, quindi, conseguentemente accertata – in via incidentale – la nullità degli artt. 23 e 24 CCNL Vigilanza Privata-sezione Servizi Fiduciari per violazione della norma imperativa di cui all’art. 36 della Costituzione».
Quale CCNL applicare come parametro? La gerarchia giurisprudenziale
- CCNL Proprietari di Fabbricati (livello D1): parametro privilegiato per attività di vigilanza non discontinua in ambito commerciale/residenziale (Trib. Catania, Trib. Milano 2023). «Tale contratto regola l’attività dei lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali […] e lo stesso appare un parametro coerente ed omogeneo rispetto al CCNL Vigilanza Privata-Servizi Fiduciari» (Trib. Catania);
- CCNL Multiservizi (livello II): parametro secondario, ma applicabile quando il datore non dimostri la prevalenza di attività di pulizia rispetto alla custodia (Trib. Milano 2025). «Trattasi di una contrattazione troppo disomogenea […] rispetto ai quali l’attività di custodia assume oggettivamente un ruolo marginale» (Trib. Milano 2025);
- CCNL Terziario Confcommercio (livello VI): parametro meno coerente per la eterogeneità delle attività regolate (Trib. Catania).
Come strutturare un ricorso per adeguamento retributivo
Per un lavoratore che percepisce una retribuzione inadeguata secondo il CCNL Servizi Fiduciari, ecco i passaggi essenziali:
- Documentare la retribuzione effettiva: buste paga complete, evidenziando paga base tabellare, scatti, mensilità aggiuntive;
- Dimostrare l’inadeguatezza con parametri oggettivi: Confronto con CCNL Proprietari di Fabbricati (livello D1) o Multiservizi (livello II) Calcolo della retribuzione oraria netta (< €5,00/ora è indice di criticità)Raffronto con soglia povertà ISTAT e reddito di cittadinanza;
- Richiedere in via principale: Dichiarazione di nullità degli artt. 23 e 24 CCNL Servizi Fiduciari per violazione art. 36 Cost. Accertamento del diritto a percepire retribuzione pari al livello D1 CCNL Proprietari di Fabbricati Condanna al pagamento delle differenze retributive con interessi e rivalutazione;
- Attenzione alle prescrizioni: il termine biennale decorre dalla cessazione del rapporto (Cass. n. 26246/2022), ma è possibile interromperlo con lettera raccomandata.
La prospettiva europea: la Direttiva 2022/2041 cambierà il quadro?
La Direttiva UE 2022/2041, recepita in Italia con il d.lgs. 15 giugno 2023 n. 75, impone agli Stati membri di garantire «salari minimi adeguati» attraverso:
- Rafforzamento della contrattazione collettiva;
- Meccanismi di determinazione dei salari minimi legali o collettivi;
- Monitoraggio dell’adeguatezza rispetto al costo della vita.
Tuttavia, come osservato dal Tribunale di Milano (2025), «la questione dell’adeguatezza […] ha assunto una dimensione sovranazionale anche al precipuo scopo di ridurre le disuguaglianze retributive». La frammentazione dei CCNL nei servizi fiduciari – con tre contratti principali (CGIL-CISL, UIL-SAFI, UGL-AISS) che prevedono retribuzioni differenti per mansioni identiche – rappresenta proprio il fenomeno che la Direttiva intende contrastare.
Conclusione: dignità non è un optional
Le sentenze analizzate dimostrano che la retribuzione di €4,60/ora lordi (€3,20 netti) per un lavoro a tempo pieno non è semplicemente «bassa», ma incostituzionale. Come ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 695/2021 citata dal Tribunale di Milano: «la retribuzione assicurata dal CCNL servizi fiduciari per un lavoratore a tempo pieno di livello D […] non è pertanto idonea a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà». Per i lavoratori del settore, la strada giudiziaria è oggi tracciata: non si tratta di chiedere un aumento arbitrario, ma di far valere un diritto costituzionale fondamentale. La presunzione di adeguatezza dei CCNL è caduta di fronte all’evidenza dei numeri. E quando la legge del mercato produce risultati in contrasto con la dignità umana, è compito del giudice – come recita l’art. 1419 c.c. – ricostruire il rapporto secondo equità, perché nessun lavoro debba essere «povero» in una società che si definisce civile.

