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Licenziamento Ritorsivo e Obbligo di Sicurezza: La Cassazione Disegna i Confini dell’Autotutela del Lavoratore.

Licenziamento Ritorsivo e Obbligo di Sicurezza: La Cassazione Disegna i Confini dell’Autotutela del Lavoratore.
  1. Ingiustificato, poiché l’assenza costituiva esercizio legittimo dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. a fronte della violazione dell’art. 2087 c.c.;
  2. Ritorsivo, in quanto frutto di una strategia volta a costringere la lavoratrice a rendersi inadempiente per poi sanzionarla disciplinarmente.
  • Il lavoratore deve allegare e provare: (a) l’esistenza del rapporto di lavoro; (b) il danno; (c) il nesso causale tra la prestazione e il danno;
  • Il datore di lavoro deve provare «che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, cioè che ha adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno».
  • L’ ingiustificatezza oggettiva del recesso;
  • Lo stretto collegamento temporale tra il rifiuto della prestazione (in reazione a condizioni illecite) e la reazione datoriale;
  • Il pregresso contenzioso giudiziale che aveva già disvelato una strategia volta a «provocare una reazione della lavoratrice da sanzionare disciplinarmente con licenziamento».
  1. L’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. è strutturalmente contrattuale e non meramente regolamentare;
  2. Il lavoratore ha diritto a rifiutare la prestazione quando l’ambiente di lavoro lede la sua dignità, senza dover attendere il verificarsi di un danno concreto;
  3. L’onere probatorio grava esclusivamente sul datore, coerentemente con la sua posizione di controllo sull’organizzazione produttiva.

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