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Chat Aziendali e Controlli Difensivi

Chat Aziendali e Controlli Difensivi

L’Autonoma Ratio Decidendi nella Legittimità del Licenziamento per Violazione della Confidentialità – Analisi della Cass. n. 32283/2025

  • la chat possa essere utilizzata anche per conversazioni private;
  • possa essere impiegata fuori dall’orario di lavoro;
  • possa essere installata liberamente anche da utenti privati.
  1. sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli;
  2. sia rispettato quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy).
  • a policy aziendale era pubblicata sull’intranet aziendale, accessibile a tutti i dipendenti;
  • il contenuto della policy includeva espressamente la messaggistica istantanea tra i sistemi elettronici disciplinati;
  • la policy vietava l’utilizzo dei sistemi elettronici per la commissione di atti illeciti o tali da fondare il sospetto di illiceità;
  • la policy avvertiva espressamente del possibile uso, a fini disciplinari, delle conversazioni in caso di sospetto di illecito;
  • la policy era richiamata espressamente nell’art. 11 del contratto di assunzione del lavoratore.
  • il fondato sospetto di commissione di un illecito da parte di determinati dipendenti;
  • la miratezza del controllo, che deve essere attuato ex post, ossia successivamente all’insorgere del sospetto;
  • il corretto bilanciamento tra esigenze di protezione degli interessi aziendali e tutela della dignità e riservatezza del lavoratore (art. 8 CEDU).
  • effettuata ex post rispetto all’insorgere del sospetto;
  • necessaria in presenza di illecito istantaneo o già esaurito, ove la raccolta di informazioni non può che avvenire sui dati già presenti sul server, pena l’impossibilità materiale dell’indagine.
  • l’acquisizione di chat anteriori al 30 maggio violasse il principio di posteriorità del controllo rispetto al fondato sospetto;
  • la società non avesse provato l’insorgere del fondato sospetto prima del 30 maggio, violando l’onere probatorio ex art. 2697 c.c. e art. 5 L. n. 604/1966.
  • art. 4, commi 2 e 3, legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015;
  • artt. 2104 e 2105 c.c. (doveri di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro);
  • art. 2697 c.c. (onere della prova);
  • art. 5 L. n. 604/1966 (impugnativa del licenziamento);
  • art. 115 c.p.c. (principio di disponibilità della prova);
  • D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy);
  • Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR);
  • art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
  • Cass. n. 25731/2021 (qualificazione chat aziendale come strumento di lavoro);
  • Cass. n. 25732/2021 (disciplina dei controlli difensivi);
  • Cass. n. 18168/2023 (fondato sospetto e onere probatorio del datore);
  • Cass. n. 34092/2021 (bilanciamento interessi nei controlli difensivi).
  • Grande Camera, 17 ottobre 2019, Lopez Ribalda e altri c. Spagna;
  • Grande Camera, 5 settembre 2017, Barbulescu c. Romania.
  1. Autonomia delle rationes decidendi: la Suprema Corte conferma con rigore il principio processuale secondo cui l’impugnazione deve investire tutte le fondamenta autonome della decisione di merito, pena l’inammissibilità. Ciò impone all’avvocatura una scrupolosa analisi della sentenza impugnata per individuare ogni possibile ratio decidendi.
  2. Duplice regime dei controlli: si consolida la distinzione tra:
  • controlli ex art. 4 St. lav. (soggetti ad accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato), applicabili agli strumenti di lavoro ex comma 2;
  • strumenti di lavor ex comma 2;
  • controlli difensivi ex post (sottratti al perimetro dell’art. 4), legittimi ove fondati su concreti indizi relativi a singoli dipendenti.

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