Introduzione
Nel panorama del diritto penale italiano, il confine tra comportamenti socialmente accettabili e condotte penalmente rilevanti si è progressivamente affinato, soprattutto in materia di libertà sessuale. Un tema particolarmente dibattuto — e spesso frainteso — riguarda la possibilità che un semplice bacio sulla guancia, se non consensuale, possa integrare il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito che non è la tipologia del gesto in sé a determinarne la rilevanza penale, ma il contesto, l’intenzione e l’impatto sulla libertà sessuale della vittima. Questo articolo analizza le principali pronunce della Suprema Corte, confrontando le diverse sentenze e verificando coerenza o eventuali tensioni interpretative, alla luce delle fonti normative e dottrinali disponibili.
1. La cornice normativa: art. 609-bis c.p.
L’art. 609-bis del codice penale, introdotto con la legge n. 66/1996, punisce chiunque, con violenza o minaccia, ovvero abusando di autorità, costringa taluno a compiere o subire un atto sessuale. La nozione di “atto sessuale” non è definita tassativamente dal legislatore, ma è stata elaborata dalla giurisprudenza in modo funzionale alla tutela della libertà sessuale, intesa come autonomia decisionale in ordine alla propria sfera intima. Come chiarito da Cass. pen., sez. III, n. 26440/2013, è atto sessuale qualsiasi condotta che coinvolga la corporietà sessuale della persona offesa, posta in essere con coscienza e volontà al fine di invadere la libertà sessuale della persona non consenziente.
2. Il bacio sulla guancia: da gesto sociale a atto sessuale?
La giurisprudenza ha progressivamente superato una visione riduttiva basata esclusivamente sulle “zone erogene”. In particolare:
- Cass. pen., sez. III, n. 6158/2021: un uomo, durante un intervento lavorativo presso l’abitazione di una donna, le dà un bacio sulla guancia, le rivolge complimenti e le sfiora il seno. La Corte conferma la condanna per violenza sessuale, rilevando che il bacio, pur non essendo diretto a una zona erogena, assume valenza sessuale nel contesto complessivo della condotta, caratterizzata da modalità “repentine e subdole” e da un intento inequivocabilmente erotico.
- Cass. pen., sez. III, n. 22696/2023: un capotreno tenta di baciare una passeggera sulle labbra; questa, ritraendosi, riceve il bacio sulla guancia. La Corte afferma che anche il bacio sulla guancia può costituire violenza sessuale consumata, poiché il gesto è inserito in una dinamica di aggressione sessuale insidiosa e rapida, volta a sorprendere la vittima;
- Cass. pen., sez. III, n. 13940/2016: un uomo “ruba” un bacio sulla guancia a una donna e tenta di ripeterlo nonostante il suo rifiuto. La Corte qualifica entrambi gli episodi come tentativi di violenza sessuale, ravvisando anche il reato di stalking per la condotta persecutoria;
In tutti questi casi, emerge un principio consolidato: la rilevanza penale del bacio non dipende dalla parte del corpo toccata, ma dall’intento dell’agente, dal contesto relazionale e dall’effetto lesivo sulla libertà sessuale della vittima.
3. Gli elementi valutati dalla giurisprudenza
La Corte di Cassazione, in particolare con le sentenze n. 6596/2023 e n. 857/2024, ha individuato i seguenti criteri di valutazione:
- Contesto ambientale e sociale: un bacio in un luogo isolato, in un rapporto asimmetrico (es. datore di lavoro/dipendente) o in assenza di confidenza assume connotazioni diverse rispetto a un gesto tra familiari o amici;
- Rapporto tra le parti: la mancanza di precedenti relazioni affettive o confidenziali esclude la natura “consuetudinaria” del gesto;
- Condotta complessiva: il bacio non è valutato isolatamente, ma inserito in un quadro di atteggiamenti molesti, commenti allusivi o contatti fisici non richiesti;
- Impatto sulla libertà sessuale: elemento centrale è la lesione dell’autodeterminazione sessuale, anche se momentanea o limitata;
- Dolo specifico: deve sussistere la volontà di soddisfare un impulso erotico, anche fugace, a prescindere dalla gravità oggettiva del gesto.
4. Consumazione vs. tentativo
Un aspetto rilevante riguarda la distinzione tra reato consumato e tentato. La Cassazione ha chiarito che la violenza sessuale si consuma già con il primo contatto corporeo non consensuale che invada la sfera sessuale, anche se fulmineo o “insidiosamente rapido” (Cass. pen., sez. III, n. 6596/2023). Tuttavia, in casi come quello della sentenza n. 13940/2016, dove il bacio è stato interrotto o non pienamente realizzato, la qualificazione in tentativo è stata ritenuta corretta, con applicazione della diminuzione di pena ex art. 609-bis, comma 3, c.p.
Non vi è contraddizione: la differenza risiede nella materialità del contatto e nella sua capacità di ledere effettivamente la libertà sessuale.
5. Coerenza giurisprudenziale e assenza di contraddizioni
Analizzando le sentenze citate — non emergono contraddizioni sostanziali. Al contrario, si osserva una linea interpretativa coerente e progressivamente consolidata:
- Il bacio sulla guancia può costituire violenza sessuale;
- Tale qualificazione non è automatica, ma dipende da una valutazione contestuale;
- L’elemento soggettivo (dolo erotico) e l’effetto lesivo sono decisivi;
- Il reato è consumato con il contatto effettivo, tentato se il gesto è abortito.
Eventuali critiche (come quelle espresse nei commenti ai vari articoli) riflettono percezioni culturali o emotive, ma non discostano la giurisprudenza da un approccio rigoroso e orientato ai principi costituzionali di dignità e autodeterminazione (artt. 2, 3 e 32 Cost.).
Conclusioni
La giurisprudenza italiana ha ormai superato ogni residuo formalismo anatomico: non è la parte del corpo toccata a definire la sessualità di un atto, ma il significato che esso assume nella relazione tra due persone. Il bacio sulla guancia, se imposto, subdolo, inserito in una dinamica di pressione o desiderio erotico non condiviso, lesiona la libertà sessuale e integra il reato di cui all’art. 609-bis c.p. Questa evoluzione riflette una concezione moderna del consenso, in linea con gli standard europei e con la Convenzione di Istanbul, che pone al centro l’autonomia della persona e il rispetto dei suoi confini. In un’epoca in cui si rafforza la cultura del “no significa no”, anche un gesto apparentemente innocuo, se non voluto, può — e deve — avere conseguenze penali.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati
- Art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale)
- Art. 56 c.p. (Delitto tentato)
- Cass. pen., sez. III, n. 6158/2021
- Cass. pen., sez. III, n. 22696/2023
- Cass. pen., sez. III, n. 13940/2016
- Cass. pen., sez. III, n. 26440/2013
- Cass. pen., sez. III, n. 6596/2023
- Cass. pen., sez. III, n. 857/2024

