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La rilevanza disciplinare delle condotte extralavorative: il caso della condanna per stalking e il licenziamento per giusta causa

La rilevanza disciplinare delle condotte extralavorative: il caso della condanna per stalking e il licenziamento per giusta causa
  • La condotta penalmente rilevante non presentava alcun nesso con l’attività lavorativa;
  • non era emersa alcuna ripercussione esterna sulla vita professionale del dipendente;
  • non vi era prova che l’immagine o l’affidabilità morale dell’azienda fossero state compromesse.
  1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 2105, 1175 e 1375 c.c., nonché degli artt. 2 e 3 Cost., per aver la Corte d’appello escluso che la condotta violenta e persecutoria del dipendente potesse incidere sul vincolo fiduciario, nonostante le mansioni comportassero un costante contatto con l’utenza e la società avesse espresso una chiara sensibilità sociale verso la violenza di genere;
  2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 68, par. G, lett. I, del CCNL Servizi Ambientali, unitamente agli artt. 1322, 1362 e 1363 c.c. e agli artt. 2 e 3 Cost., per aver erroneamente limitato l’applicabilità della norma contrattuale alle sole condotte realizzate nel luogo di lavoro, mentre il testo non contiene tale limitazione;
  3. In via subordinata, violazione dell’art. 18, commi 4 e 5, st. lav., per aver applicato la tutela reintegratoria nonostante la condotta fosse disciplinarmente rilevante e imputabile al lavoratore.
  1. Rilevanza delle condotte extralavorative: La Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento consolidato secondo cui una condotta posta in essere al di fuori dell’ambiente lavorativo può assumere rilevanza disciplinare qualora sia idonea a ledere gli interessi morali o materiali del datore di lavoro o a compromettere il rapporto fiduciario, soprattutto se caratterizzata da particolare gravità (Cass. n. 267/2024; n. 28368/2021; n. 16268/2015);
  2. Natura legale della giusta causa: La nozione di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo è di natura legale, ai sensi dell’art. 2119 c.c., e le elencazioni contenute nei contratti collettivi hanno valenza meramente esemplificativa. Le parti sociali, con la loro scala valoriale, offrono al giudice uno dei parametri interpretativi per dare contenuto alla clausola generale, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 183/2010 (Cass. n. 2830/2016; n. 4060/2011; n. 33811/2021);
  3. Interpretazione del CCNL: La Corte ha criticato l’interpretazione restrittiva data dalla Corte d’appello all’art. 68, par. G, lett. I, del CCNL Servizi Ambientali, che recita:“gravi atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona”. Tale formulazione non contiene alcun riferimento al luogo di commissione del fatto, né emergono elementi che indichino una volontà delle parti di limitarne l’ambito applicativo al solo contesto lavorativo. La Corte territoriale ha quindi omesso di compiere un’analisi testuale adeguata e ha trascurato il valore costituzionale della dignità della persona (artt. 2 e 3 Cost.).
  4. Gravità della condotta e natura delle mansioni: La Cassazione ha sottolineato che una condotta caratterizzata da violenza fisica o psichica abituale – come nel caso di stalking e lesioni aggravate – assume particolare rilevanza quando il lavoratore svolge mansioni con costante contatto con il pubblico, che richiedono autocontrollo, rispetto verso gli utenti e affidabilità morale.

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