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La legittimità della sospensione della retribuzione in caso di rifiuto del lavoratore a eseguire la prestazione dovuta.

La legittimità della sospensione della retribuzione in caso di rifiuto del lavoratore a eseguire la prestazione dovuta.
  1. Il lavoratore sia stato messo in condizione di prestare servizio (ad esempio, mediante regolare intimazione ex artt. 1208 e 1209 c.c.);
  2. Il rifiuto di lavorare non sia imputabile al datore, né derivi da condizioni organizzative, ambientali o strutturali poste in essere dall’impresa;
  3. La reazione del datore sia conforme al principio di buona fede, nel senso di una “equivalenza fra l’inadempimento altrui e quello che viene attuato in forza dell’eccezione” (Trib. Torino, 22 novembre 1999, in Dir. Lav., 2000, II, 37, TESTA).

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