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Licenziamento e azione risarcitoria per mobbing: la Corte di Cassazione sul rapporto tra decadenza, prescrizione e autosufficienza del ricorso.

Licenziamento e azione risarcitoria per mobbing: la Corte di Cassazione sul rapporto tra decadenza, prescrizione e autosufficienza del ricorso.

Il fatto e il percorso giudiziario

La posizione del ricorrente

Il rilievo della Cassazione: il principio dell’autosufficienza

Il richiamo alla giurisprudenza consolidata

La conclusione

  1. La distinzione tra azione di impugnazione del licenziamento e azione risarcitoria per mobbing, con conseguente diversità di termini di decadenza (60 giorni, ex art. 32, l. n. 183/2010) e di prescrizione (10 anni, ex art. 2946 c.c.);
  2. L’obbligo di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone di riportare o riassumere il contenuto essenziale degli atti processuali sui quali si fonda la censura, pena l’inammissibilità del ricorso stesso.

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