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Oltre le sei ore di lavoro: il buono pasto diventa un diritto soggettivo, non un benefit discrezionale

Oltre le sei ore di lavoro: il buono pasto diventa un diritto soggettivo, non un benefit discrezionale
  • Un dipendente con contratto da 4 ore che, in un determinato giorno, effettua 2 ore di straordinario (arrivando a 6 ore totali) non ha ancora diritto all’intervallo, perché la soglia è superiore a 6 ore (quindi 7 ore o più).
  • Tuttavia, se lo stesso lavoratore supera le 6 ore (es. 4 ore contrattuali + 3 di straordinario = 7 ore totali), scatta automaticamente il diritto all’intervallo e, in mancanza di mensa, al buono pasto sostitutivo.
  • Il buono pasto non può essere negato unilateralmente dal datore.
  • La sua mancata erogazione configura una violazione del diritto al riposo e può dar luogo a azioni risarcitorie.
  • In sede ispettiva (INL, ex Ispettorato Nazionale del Lavoro), la mancata concessione può essere sanzionata come violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
  • è in malattia,
  • fruisce di ferie,
  • è in aspettativa non retribuita,
  • è in cassa integrazione,
  • partecipa a uno sciopero,
  • è in smart working senza prestazione effettiva (se non previsto da accordo).

6. Conclusioni: un cambio di paradigma


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