Loading...

Licenziamento Ritorsivo

La sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, quanto al difetto di' proporzionalità della sanzione espulsiva; ha affermato che " il licenziamento non è giustificato anche nel caso di carenza di proporzionalità e, quindi, non sussiste la giusta causa che lo determina. Non è quindi corretto l'assunto della difesa della reclamata secondo cui la mera sussistenza del fatto addebitato consente di escludere che vi sia un unico ed esclusivo motivo determinante il licenziamento costituito dall' intento ritorsivo. Diversamente basterebbe verificare la sussistenza di qualsiasi fatto, seppure di minimo rilievo disciplinare, per consentire al datore di licenziare il dipendente senza che l' intento di. rappresaglia rilevi" (pag. 17, ultimi due cpv.). Alla luce di tutte le considerazioni svolte, ha concluso che "l'unico motivo determinante il licenziamento è costituito dall' intento ritorsivo della società.

Continue Reading
Quick Navigation
×
×

Cart