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L’infortunio sul lavoro e il c.d. “danno differenziale”

Il principio per cui il danno debba essere integralmente ripartito, costituisce un vero e proprio dogma (Cass. 6 maggio 2020, n. 8508; Cass. 29 ottobre 2019, n.27590), tale per cui il lavoratore, quale vittima dell’infortunio ha diritto di ricevere né più né meno di quanto necessario a reintegrare la sua situazione rispetto a quella che si sarebbe avuta ove l’infortunio non si fosse verificato (Cass. sez. un, 22 maggio 2018, n. 12564-12567).

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