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Somministrazione a tempo determinato: la Corte di Cassazione fissa il limite massimo di 24 mesi: Trasformazione del rapporto in capo all’utilizzatore in caso di superamento.

Somministrazione a tempo determinato: la Corte di Cassazione fissa il limite massimo di 24 mesi: Trasformazione del rapporto in capo all’utilizzatore in caso di superamento.
  • Art. 19, commi 1, 1-bis e 2, che introduce un limite massimo di 24 mesi per la successione di contratti a termine tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dalle interruzioni;
  • Art. 34, comma 2, che estende la disciplina del contratto a termine (capo III del d.lgs. 81/2015) anche al rapporto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore, con esclusione espressa soltanto degli artt. 21, comma 2, 23 e 24;
  • Art. 38, che disciplina la somministrazione irregolare e consente al lavoratore di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore quando la somministrazione avvenga fuori dai limiti e condizioni previsti dagli artt. 31, 32 e 33.
  • dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. 81/2015, che prevede espressamente la possibilità per il lavoratore di agire nei confronti dell’utilizzatore “quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni” previste dalla legge;
  • dal carattere di nullità delle pattuizioni che travalicano i confini di legittimità della somministrazione, in ossequio al principio generale (fondato su valori costituzionali) secondo cui il vero datore di lavoro è colui che effettivamente utilizza le prestazioni;
  • dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, che ha più volte ribadito che la somministrazione irregolare determina la nullità del contratto e la conseguente conversione del rapporto con l’utilizzatore (Cass. n. 25918/2016; n. 1148/2013; n. 22910/2006).
  • C-681/18 (14 ottobre 2020): in cui si afferma che un’assegnazione reiterata in missione presso lo stesso utilizzatore, senza giustificazione oggettiva, costituisce abuso quando la durata complessiva non possa più considerarsi “temporanea”;
  • C-232/20 (17 marzo 2022): che sottolinea come la “temporaneità” riguardi il rapporto tra lavoratore e utilizzatore, e non la natura del posto di lavoro.

Conclusioni

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