Con la sentenza n. 16257/2024, depositata il 7 novembre 2025 (udienza del 24 settembre 2025), la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro, ha fornito un’importante interpretazione in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato, chiarendo la portata dei limiti temporali introdotti dal decreto-legge n. 87/2018, convertito nella legge n. 96/2018, e le conseguenze derivanti dal loro superamento.
Il quadro normativo di riferimento
La sentenza muove dall’analisi combinata di varie disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2015 (cosiddetto “Jobs Act”) come modificato dal decreto-legge 87/2018:
- Art. 19, commi 1, 1-bis e 2, che introduce un limite massimo di 24 mesi per la successione di contratti a termine tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dalle interruzioni;
- Art. 34, comma 2, che estende la disciplina del contratto a termine (capo III del d.lgs. 81/2015) anche al rapporto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore, con esclusione espressa soltanto degli artt. 21, comma 2, 23 e 24;
- Art. 38, che disciplina la somministrazione irregolare e consente al lavoratore di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore quando la somministrazione avvenga fuori dai limiti e condizioni previsti dagli artt. 31, 32 e 33.
L’orientamento della Corte
Contrariamente a un’interpretazione restrittiva — secondo cui il limite dei 24 mesi introdotto dal decreto-legge 87/2018 riguarderebbe esclusivamente il rapporto tra somministratore e lavoratore — la Cassazione afferma con chiarezza che: “Per effetto del decreto-legge in esame, deve ritenersi ora imposto un limite massimo alla durata dell’impiego di uno stesso lavoratore in missione a termine presso la medesima impresa, sulla base di uno o più contratti, coincidente con i 24 mesi”. La Corte sottolinea infatti la natura trilatera del rapporto di somministrazione (agenzia – utilizzatore – lavoratore), evidenziando il collegamento funzionale tra il contratto di lavoro e il contratto commerciale di somministrazione. Alla luce di tale collegamento, il superamento del limite dei 24 mesi coinvolge tanto il somministratore quanto l’utilizzatore, il quale non può ricevere in missione lo stesso lavoratore per mansioni identiche oltre il termine legale.
Conseguenze del superamento del limite: trasformazione in rapporto con l’utilizzatore
Il principio più rilevante emerso dalla sentenza riguarda la trasformazione del rapporto. La Cassazione chiarisce che, in caso di violazione del limite dei 24 mesi, il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’utilizzatore, e non soltanto con il somministratore.
Tale conclusione è desunta:
- dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. 81/2015, che prevede espressamente la possibilità per il lavoratore di agire nei confronti dell’utilizzatore “quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni” previste dalla legge;
- dal carattere di nullità delle pattuizioni che travalicano i confini di legittimità della somministrazione, in ossequio al principio generale (fondato su valori costituzionali) secondo cui il vero datore di lavoro è colui che effettivamente utilizza le prestazioni;
- dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, che ha più volte ribadito che la somministrazione irregolare determina la nullità del contratto e la conseguente conversione del rapporto con l’utilizzatore (Cass. n. 25918/2016; n. 1148/2013; n. 22910/2006).
La Corte rileva altresì che l’omissione di una modifica esplicita dell’art. 38 — per includere espressamente il superamento del limite temporale tra le ipotesi di somministrazione irregolare — non esclude l’applicabilità della sanzione, perché tale violazione integra una forma di abuso del diritto e di elusione della disciplina imperativa, riconducibile alla nullità ex art. 1344 c.c.
Conferma dalla direttiva europea e dalla Corte di Giustizia UE
L’interpretazione adottata è pienamente conforme alla direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle sentenze:
- C-681/18 (14 ottobre 2020): in cui si afferma che un’assegnazione reiterata in missione presso lo stesso utilizzatore, senza giustificazione oggettiva, costituisce abuso quando la durata complessiva non possa più considerarsi “temporanea”;
- C-232/20 (17 marzo 2022): che sottolinea come la “temporaneità” riguardi il rapporto tra lavoratore e utilizzatore, e non la natura del posto di lavoro.
La Cassazione ricorda che “la temporaneità è requisito immanente e strutturale del ricorso alla somministrazione”, e il giudice nazionale deve controllare, anche d’ufficio, se il ricorso ripetuto all’istituto nasconda un uso elusivo (cfr. Cass. n. 23495/2022; n. 29570/2022).
Inapplicabilità della decadenza e dei contratti collettivi
La Corte rigetta anche l’eccezione secondo cui non sarebbero computabili i contratti precedenti per i quali è intervenuta la decadenza dall’impugnazione, ribadendo quanto già affermato in Cass. n. 22861/2022: la decadenza impedisce solo di impugnare i singoli atti, ma non esclude che tali periodi siano valutabili ai fini del computo del limite temporale. Parimenti, le disposizioni dei contratti collettivi (come quella che limita a 12 mesi il computo dei periodi antecedenti il 1° gennaio 2019) non prevalgono sulla disciplina legale, in quanto non configurabili come “norme di miglior favore” rispetto alla tutela della temporaneità richiesta dalla direttiva europea.
Il principio di diritto enunciato
La Corte enuncia il seguente principio di diritto: “La reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento sempre delle stesse mansioni, è soggetta, nel vigore del d.lgs. 81/2015, come modificato dal decreto-legge 87/2018, convertito dalla legge 96/2018, al limite temporale complessivo di 24 mesi, il cui superamento determina la nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero che caratterizza il lavoro in somministrazione e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo”.
Conclusioni
La sentenza n. 16257/2024 della Corte di Cassazione segna un punto di svolta nella disciplina della somministrazione a termine, riaffermando con forza il carattere eccezionale e temporaneo di tale forma di impiego. L’utilizzatore non può più considerare la somministrazione come strumento per eludere l’assunzione diretta: il superamento dei 24 mesi comporta non solo la trasformazione del rapporto, ma la sua immediata qualificazione in capo a chi effettivamente utilizza la forza lavoro.

