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Retribuzioni da Fame nei Servizi Fiduciari: Quando l’Art. 36 Costituzione Spezza la Presunzione di Adeguatezza dei CCNL

Retribuzioni da Fame nei Servizi Fiduciari: Quando l’Art. 36 Costituzione Spezza la Presunzione di Adeguatezza dei CCNL
  • Retribuzione mensile lorda: €797,14 (€10.362,82 annui)
  • Retribuzione oraria lorda: €4,607
  • Retribuzione netta mensile: circa €613,80
  • CCNL Proprietari di Fabbricati (livello D1): €1.218,21 mensili → +34,56%
  • CCNL Terziario Confcommercio (livello VI): €1.407,95 mensili → +43,39%
  • CCNL Multiservizi (livello II): €1.183,50 mensili → +32,65%
  • Retribuzione netta mensile inferiore alla soglia di povertà ISTAT (€819,13 nel 2015)
  • Retribuzione inferiore anche al reddito di cittadinanza (€780 netti mensili) e alla Naspi
  • Ha applicato come parametro il CCNL Multiservizi (livello II), condannando la cooperativa al pagamento di differenze retributive per €10.151,26 oltre interessi e rivalutazione
  • Differenza del 25,9% rispetto al CCNL Multiservizi
  • Differenza del 25,57% rispetto al CCNL Proprietari di Fabbricati
  • Differenza del 32,52% rispetto al CCNL Terziario Confcommercio
  • €1.250,00 lordi mensili per il 2020
  • €1.275,00 lordi mensili per il 2021
  • €1.285,00 lordi mensili per il 2022
  • lo scostamento retributivo supera il 25-30% rispetto a CCNL di settori affini per mansioni e orario identici;
  • La retribuzione netta è inferiore alla soglia di povertà assoluta ISTAT;
  • La retribuzione è inferiore al minimo impignorabile (triplo assegno sociale: €1.359 nel 2018, €1.373,97 nel 2019);
  • La retribuzione è pari o inferiore a misure assistenziali (reddito di cittadinanza, Naspi, CIGO), che per definizione garantiscono solo un’esistenza di sopravvivenza, non una vita dignitosa.

I parametri esterni per dimostrare l’inadeguatezza: la giurisprudenza li indica

  • Il parametro relativo ad altri CCNL affini, come il CCNL Proprietari di Fabbricati (livello D1), il CCNL Multiservizi (livello II) e il CCNL Terziario (livello VI), riveste un’importanza centrale. Questo elemento assume rilevanza giuridica in quanto rappresenta il principale criterio per valutare la proporzionalità, come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26953/2016;
  • Il parametro minimo impignorabile si basa sul valore di riferimento del triplo dell’assegno sociale, che era compreso tra 1.359 e 1.373 euro negli anni 2018-2019. Tale limite ha una significativa rilevanza giuridica, essendo giustificato dalla necessità di garantire la soddisfazione dei bisogni essenziali della vita, come sottolineato dal Tribunale di Catani;
  • Il Reddito di Cittadinanza rappresenta un sostegno economico stabilito come livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 4/2019. Il valore di riferimento massimo previsto per questo strumento è di 780 euro netti al mese;
  • Il parametro della soglia di povertà stabilito dall’ISTAT è considerato un indice statistico fondamentale per valutare un’esistenza libera e dignitosa. Nel 2015, questo valore di riferimento era fissato a €819,13, crescendo fino a raggiungere €839,78 nel 2020. Questi dati non solo forniscono una misura economica, ma hanno anche una rilevanza giuridica significativa, utilizzata come punto di riferimento per valutare il benessere sociale e le politiche pubbliche;
  • Il parametro minimo contributivo INPS, con un valore di riferimento pari a €7,35 orari, è stabilito come indicato nella circolare INPS n. 9 del 2020. Tale importo riveste una rilevanza giuridica significativa, rappresentando la soglia minima del valore attribuito al lavoro umano, come previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 463/1983.
  1. CCNL Proprietari di Fabbricati (livello D1): parametro privilegiato per attività di vigilanza non discontinua in ambito commerciale/residenziale (Trib. Catania, Trib. Milano 2023). «Tale contratto regola l’attività dei lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali […] e lo stesso appare un parametro coerente ed omogeneo rispetto al CCNL Vigilanza Privata-Servizi Fiduciari» (Trib. Catania);
  2. CCNL Multiservizi (livello II): parametro secondario, ma applicabile quando il datore non dimostri la prevalenza di attività di pulizia rispetto alla custodia (Trib. Milano 2025). «Trattasi di una contrattazione troppo disomogenea […] rispetto ai quali l’attività di custodia assume oggettivamente un ruolo marginale» (Trib. Milano 2025);
  3. CCNL Terziario Confcommercio (livello VI): parametro meno coerente per la eterogeneità delle attività regolate (Trib. Catania).
  1. Documentare la retribuzione effettiva: buste paga complete, evidenziando paga base tabellare, scatti, mensilità aggiuntive;
  2. Dimostrare l’inadeguatezza con parametri oggettivi: Confronto con CCNL Proprietari di Fabbricati (livello D1) o Multiservizi (livello II) Calcolo della retribuzione oraria netta (< €5,00/ora è indice di criticità)Raffronto con soglia povertà ISTAT e reddito di cittadinanza;
  3. Richiedere in via principale: Dichiarazione di nullità degli artt. 23 e 24 CCNL Servizi Fiduciari per violazione art. 36 Cost. Accertamento del diritto a percepire retribuzione pari al livello D1 CCNL Proprietari di Fabbricati Condanna al pagamento delle differenze retributive con interessi e rivalutazione;
  4. Attenzione alle prescrizioni: il termine biennale decorre dalla cessazione del rapporto (Cass. n. 26246/2022), ma è possibile interromperlo con lettera raccomandata.
  • Rafforzamento della contrattazione collettiva;
  • Meccanismi di determinazione dei salari minimi legali o collettivi;
  • Monitoraggio dell’adeguatezza rispetto al costo della vita.

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