L’ordinanza n. 4625/2025, emessa dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro il 12 novembre 2025 (depositata il 20 gennaio 2026), offre un’importante occasione di riflessione sul delicato tema della qualificazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Il caso riguarda undici soggetti impiegati come “maschere” in occasione di un concerto organizzato da una S.r.l., e solleva questioni cruciali in merito all’onere probatorio, alla valutazione degli elementi indiziari e, soprattutto, all’uso legittimo o illegittimo del “fatto notorio” da parte del giudice di merito.
Il fatto e il percorso processuale
La vicenda trae origine da un’ispezione condotta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza in data 17 luglio 2012, nel corso della quale venne accertata la presenza di undici persone impiegate nel servizio d’ordine e controllo agli ingressi di uno stadio durante un evento musicale. In seguito a tale accertamento, fu emessa un’ordinanza ingiuntiva diretta alla S.r.l. organizzatrice dell’evento, con richiesta di pagamento di una sanzione amministrativa pari a €52.650,00 per violazioni normative connesse al mancato inquadramento dei soggetti come lavoratori subordinati. La società ricorrente ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, sostenendo che i soggetti coinvolti non fossero legati da rapporto di lavoro subordinato, bensì da un rapporto autonomo. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 415/2020 depositata il 13 luglio 2020, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo sussistente il rapporto di lavoro subordinato sulla base di tre elementi principali:
- le dichiarazioni rese dai presunti lavoratori agli ispettori;
- il fatto che essi fossero “collocati agli ingressi dello stadio ed intenti alla sorveglianza degli stessi, dunque chiaramente inseriti nell’organizzazione dell’evento facente capo alla S.r.l.”;
- l’indossare identiche divise nere.
In particolare, la Corte territoriale ha affermato che “è notorio che un’attività del genere non può essere svolta in condizioni di, sia pur parziale, autonomia da parte di meri collaboratori, necessitando di una indispensabile direzione ed organizzazione di parte datoriale”.
Contro tale sentenza, la S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
L’orientamento della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, accoglie il terzo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.
1. Il limite del “fatto notorio”
Il cuore della decisione risiede nella critica mossa all’utilizzo improprio della nozione di “fatto notorio” da parte del giudice di merito. La Corte di Cassazione chiarisce con fermezza che: “Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice”. In altri termini, non è ammissibile fondare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato su un’affermazione generica e apodittica, come quella secondo cui “è notorio” che un’attività di servizio d’ordine debba necessariamente svolgersi in regime di subordinazione. Tale affermazione, infatti, non rientra tra i fatti notori in senso tecnico-giuridico, ma costituisce una valutazione discrezionale che richiede prova specifica e contraddittorio.
2. La natura probatoria della subordinazione
La Corte richiama un consolidato principio di diritto, già affermato in Cass. n. 7171 del 2003: “Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. L’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa; altri elementi – come l’osservanza di un orario, l’assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere, invece, valore indicativo ma mai determinante”. Questo passaggio ribadisce con chiarezza che la subordinazione non si presume né si desume automaticamente dalla tipologia dell’attività svolta. Essa deve essere provata in concreto, anche attraverso elementi indiziari, purché questi siano oggetto di valutazione motivata e non sostituiti da affermazioni generiche o presunzioni basate su “notorietà” inesistenti.
3. Il rigetto degli altri motivi
La Corte dichiara infondati il primo e il secondo motivo, poiché contestano un accertamento di interposizione illecita di manodopera che non è stato effettuato dalla sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, si è limitata a riconoscere la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, senza alcun riferimento a schemi di interposizione.
Il quarto motivo, relativo a una censura per omessa pronuncia su una domanda subordinata (art. 8, legge n. 689/1981), viene dichiarato assorbito in quanto conseguente all’accoglimento del terzo motivo.
Conclusioni
L’ordinanza n. 4625/2025 della Corte di Cassazione ribadisce con forza due principi cardine del diritto del lavoro:
- La subordinazione non è deducibile dalla natura dell’attività, ma deve essere provata in concreto, anche con strumenti indiziari, nel rispetto del contraddittorio e del principio dispositivo;
- Il “fatto notorio” non può essere utilizzato per eludere l’onere probatorio, specie quando si tratta di valutazioni complesse che implicano giudizi di merito su modalità organizzative e relazionali tra le parti.
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che mira a contrastare automatismi interpretativi e a valorizzare l’analisi contestuale del rapporto di lavoro. Essa rappresenta, quindi, un utile monito per i giudici di merito affinché evitino di sostituire la prova con affermazioni apodittiche, anche quando queste sembrano intuitive o “di buon senso”.
In un’epoca di crescente ibridazione dei modelli di prestazione lavorativa, tale orientamento appare non solo giuridicamente corretto, ma anche socialmente necessario per garantire certezza del diritto e tutela equilibrata di tutte le parti coinvolte.

