In una recente ordinanza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro (n. 15329/2023, depositata il 1° dicembre 2025), si è tornati a chiarire i contorni giuridici dell’azione risarcitoria connessa a un licenziamento contestato come atto finale di una condotta di mobbing, con particolare attenzione al rapporto tra decadenza, prescrizione e ai requisiti procedurali di ammissibilità del ricorso per cassazione.
Il fatto e il percorso giudiziario
Il caso trae origine da un licenziamento intimato il 12 agosto 2005, impugnato stragiudizialmente il 21 settembre dello stesso anno. Tuttavia, il relativo ricorso giudiziale venne depositato soltanto il 21 agosto 2017, ben oltre i termini di decadenza previsti dalla legge. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 702/2022 (depositata l’11 gennaio 2023), confermando la decisione del giudice di primo grado, ha dichiarato decaduta l’azione volta all’impugnazione del licenziamento, rilevando che la domanda risarcitoria era “conseguente al recesso” e non fondata su fatti illeciti autonomi rispetto all’atto di recesso stesso. In appello, il lavoratore aveva tentato di ricondurre il licenziamento a una più ampia condotta di mobbing, richiamando sentenze passate in giudicato. Tuttavia, la Corte territoriale ha escluso che fossero stati allegati elementi sufficienti a dimostrare la ritorsività del licenziamento, né era stata contestata la sussistenza del superamento del periodo di comporto, presupposto del legittimo recesso datoriale. Contro questa sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, fondati sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 2087 e 2946 c.c., nonché dell’art. 32 della legge n. 183/2010 (ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), e dell’art. 1442 c.c. (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).
La posizione del ricorrente
Il ricorrente ha sostenuto che, pur essendo decaduta l’azione di annullamento del licenziamento (per mancata tempestiva impugnazione ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 32 della legge n. 183/2010), restava comunque proponibile un’azione risarcitoria autonoma, fondata sulla violazione dell’art. 2087 c.c. — norma che impone al datore di lavoro di adottare le misure idonee a tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore. Secondo la tesi del ricorrente, tale azione — qualificata come azione di diritto comune, con termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c. — non sarebbe stata preclusa dalla decadenza legale relativa al licenziamento, poiché fondata su un illecito autonomo: il mobbing, di cui il licenziamento costituirebbe solo l’atto finale.
Il rilievo della Cassazione: il principio dell’autosufficienza
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso, non già per motivi di merito, ma per vizi formali attinenti al difetto di autosufficienza del ricorso stesso. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorrente non ha trascritto né riassunto il contenuto essenziale dell’atto introduttivo del giudizio di merito, limitandosi a riprodurre alcuni passaggi dell’atto di appello. Tale omissione viola i requisiti di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., che impongono al ricorrente di indicare puntualmente il contenuto degli atti processuali richiamati e di fornire un riferimento idoneo a individuarli nel fascicolo di merito. Come ribadito dalla giurisprudenza della Corte — e segnatamente dalle Sezioni Unite n. 8950/2022 e dalla Cass. n. 12481/2022 — il principio di autosufficienza del ricorso, anche alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, ma richiede comunque che il giudice di legittimità possa ricostruire in modo autonomo l’oggetto e il fondamento della domanda originariamente proposta. Nel caso di specie, la Corte di merito aveva espressamente statuito che il danno era stato dedotto come “conseguente esclusivamente all’atto di licenziamento”, senza che venisse invocata una lesione autonoma dell’integrità psicofisica riconducibile al mobbing. Il ricorrente, nel ricorso per cassazione, non ha però fornito gli elementi necessari per dimostrare il contrario, omettendo del tutto di riprodurre o riassumere l’atto introduttivo del giudizio, nel quale si sarebbe dovuta trovare la prova di una domanda distinta e autonoma fondata sull’art. 2087 c.c.
Il richiamo alla giurisprudenza consolidata
La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato in base al quale, una volta divenuta non esperibile l’azione di annullamento del licenziamento, resta comunque ammissibile un’azione risarcitoria di diritto comune, purché fondata su profili di danno diversi da quelli previsti dalla normativa speciale sui licenziamenti. Come affermato da Cass. n. 606/2019, Cass. n. 9287/2021 e Cass. n. 18732/2013, tale azione è ammissibile “per far valere profili di danno che siano diversi da quelli previsti dalla normativa speciale sui licenziamenti (sia sotto il profilo procedimentale, che sostanziale, ed in primis per l’insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo)”, purché si traducano in un comportamento illecito ulteriore del datore di lavoro. Inoltre, la Corte ha ricordato che le due azioni — quella costitutiva di impugnazione del licenziamento e quella di condanna per risarcimento del danno per mobbing — sono ontologicamente distinte, poiché tutelano beni della vita differenti: il primo lo status di lavoratore, il secondo la salute psicofisica del dipendente. Di conseguenza, esse sono soggette a regimi prescrizionali e probatori differenti, e la loro proposizione non configura un illegittimo frazionamento del credito (Cass. n. 19699/2017).
La conclusione
Nonostante la correttezza della tesi giuridica sostenuta dal ricorrente, il difetto di autosufficienza del ricorso ha impedito alla Corte di esaminare nel merito se, nel caso concreto, fosse stata effettivamente proposta un’azione autonoma per danno da mobbing. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €5.850,00 per compensi professionali, oltre a €200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge.
Conclusioni giuridiche
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali del processo del lavoro:
- La distinzione tra azione di impugnazione del licenziamento e azione risarcitoria per mobbing, con conseguente diversità di termini di decadenza (60 giorni, ex art. 32, l. n. 183/2010) e di prescrizione (10 anni, ex art. 2946 c.c.);
- L’obbligo di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone di riportare o riassumere il contenuto essenziale degli atti processuali sui quali si fonda la censura, pena l’inammissibilità del ricorso stesso.
Chi intenda esperire un’azione risarcitoria autonoma per mobbing — anche a distanza di anni dal licenziamento — deve chiaramente distinguere in sede introduttiva la domanda risarcitoria dal contesto del recesso, allegando fatti specifici idonei a configurare una condotta illecita autonoma del datore di lavoro, e documentare tale distinzione fin dal primo atto di giudizio. In caso contrario, anche la più solida tesi giuridica rischia di naufragare per vizi formali in sede di legittimità.

