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Licenziamento discriminatorio per rifiuto di avances: la nullità ex art. 26 d.lgs. 198/2006 e il nuovo orientamento della Cassazione sulla distinzione.

Licenziamento discriminatorio per rifiuto di avances: la nullità ex art. 26 d.lgs. 198/2006 e il nuovo orientamento della Cassazione sulla distinzione.

Sommario

  1. Inquadramento fattuale e profilo processuale
  2. La domanda attrice: nullità, annullamento e illegittimità del licenziamento in via subordinata
  3. La distinzione concettuale tra licenziamento discriminatorio e licenziamento ritorsivo: l’evoluzione giurisprudenziale
  4. Il regime probatorio attenuato nelle discriminazioni: oneri allegatori e probatori alla luce delle direttive UE
  5. L’applicazione dell’art. 26 d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198: molestie come discriminazione e licenziamento come reazione ritorsiva
  6. La tutela reintegratoria e risarcitoria ex art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 23/2015
  7. Il rigetto delle domande risarcitorie autonome: danno alla salute, danno morale e perdita di chance
  8. Conclusioni operative e profili di cautela per il datore di lavoro

1. Inquadramento fattuale e profilo processuale

2. La distinzione concettuale tra licenziamento discriminatorio e licenziamento ritorsivo: l’evoluzione giurisprudenziale

3. Il regime probatorio attenuato nelle discriminazioni: oneri allegatori e probatori alla luce delle direttive UE

4. L’applicazione dell’art. 26 d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198: molestie come discriminazione e licenziamento come reazione ritorsiva

Ne consegue che:

«il motivo, che ha indotto il legale rappresentante della società datrice ad assumere la decisione di procedere al licenziamento della ricorrente, ha riguardato non tanto e comunque non solo l’assenza di quest’ultima nelle giornate dal 23 al 27 giugno 2025, ma si collega all’ostilità che ha caratterizzato (a fasi alterne) la condotta di [omissis] a seguito della mancata condivisione, da parte della ricorrente, del sentimento che [omissis] provava verso di lei».


5. La tutela reintegratoria e risarcitoria ex art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 23/2015

  1. alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro presso l’unità produttiva di Trento;
  2. al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento (indicata in € 2.600,00 netti, da lordizzare), maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ex art. 429, co. 3, c.p.c.;
  3. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione.

6. Il rigetto delle domande risarcitorie autonome: danno alla salute, danno morale e perdita di chance

7. Conclusioni operative e profili di cautela per il datore di lavoro

  1. Distinzione tra nullità e annullabilità: il licenziamento discriminatorio è nullo ex lege, con tutela reintegratoria piena; il licenziamento ritorsivo (motivo illecito ex art. 1345 c.c.) richiede, invece, che il motivo illecito sia determinante ed esclusivo.
  2. Onere probatorio attenuato: nelle discriminazioni, il lavoratore deve allegare elementi idonei a rendere plausibile il nesso tra fattore protetto e trattamento deteriore; spetta poi al datore di lavoro provare circostanze inequivoche idonee a escludere la natura discriminatoria.
  3. Molestie come discriminazione: l’art. 26 d.lgs. 198/2006 qualifica come discriminatori non solo i comportamenti molesti in sé, ma anche i trattamenti sfavorevoli posti in essere in reazione al rifiuto di subirli.
  4. Esercizio di diritti come fattore protetto: la novella ex art. 24, co. 3, d.lgs. 24/2023 ha esteso la nullità del licenziamento anche all’ipotesi in cui il recesso sia «conseguente all’esercizio di un diritto», ampliando l’area di tutela oltre i tradizionali fattori protetti.
  5. Gestione dei rapporti gerarchici: i datori di lavoro e i soggetti apicali sono chiamati a una rigorosa separazione tra sfera personale e ambito professionale, pena l’esposizione a responsabilità per condotte discriminatorie.

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