(Corte d’Appello di Brescia depositata il 06/12/2018 R.G.N. 208/2018, contro la sentenza n. 420/2018)
Punti Chiave
1. Oggetto del Giudizio: Gli eredi chiedono di accedere ai ratei di pensione maturati dal defunto, che è deceduto prima di fare domanda amministrativa.
2. Decisione della Corte d’Appello: La Corte ha rigettato la richiesta degli eredi, sostenendo che il diritto alla pensione non è trasmissibile se il defunto non ha richiesto la sua liquidazione.
3. Ricorso degli Eredi: Gli eredi hanno presentato ricorso, lamentando violazioni di legge e motivazioni insufficienti.
4. Rigetto del Ricorso: La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi del ricorso e ha confermato il rigetto, sottolineando che è necessaria una domanda amministrativa per accedere alle prestazioni previdenziali.
5. Improponibilità della Domanda: È necessario presentare una domanda all’INPS prima di intraprendere un’azione legale; la mancanza di tale domanda preclude il diritto ai ratei di pensione.
6. Trasmissibilità dei Diritti: Poiché il defunto non ha presentato domanda, i diritti pensionistici non sono entrati nel suo patrimonio e non possono essere trasmessi agli eredi.
7. Compensazione delle Spese: Le spese legali del processo possono essere compensate in virtù della consolidata giurisprudenza sulla questione.
RITENUTO CHE
La questione oggetto del giudizio concerne il diritto degli eredi del signor in epigrafe indicati a riscuotere i ratei di pensione di vecchiaia maturati e non riscossi (ma mai rinunciati) dal loro dante causa, in quanto deceduto prima di presentare la domanda amministrativa di pensione.
La Corte di appello di Brescia, riformando la decisione di prime cure, ha rigettato la domanda svolta dagli eredi per essere intrasmissibile il diritto al trattamento pensionistico del quale il de cuius non abbia richiesto la liquidazione.
Nella qualità di eredi, propongono ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, con i quali si dolgono di violazione di legge e motivazione apparente in ordine al fatto storico della rinuncia al diritto da parte del de cuius; l’INPS resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è da rigettare, esaminati congiuntamente i due motivi per la loro connessione logica.
In tema di prestazioni assistenziali e previdenziali, la domanda giudiziaria di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, prevista dall’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, dev’essere preceduta, a pena d’improponibilità, da quella amministrativa rivolta all’INPS, in quanto ente competente all’erogazione della prestazione (da ultimo, Cass., n. 12357/2024, punto 6 del Considerato e Cass. n. 32288/2024).
L’improponibilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., sez. lav., 6 aprile 2021, n. 9230) e si ripercuote su tutti gli atti del processo, determinandone la nullità (Cass., sez. lav., 7 luglio 2020, n. 14074, punto 6 del Considerato).
Il ricorso è da rigettare, esaminati congiuntamente i due motivi per la loro connessione logica.
In tema di prestazioni assistenziali e previdenziali, la domanda giudiziaria di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, prevista dall’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, dev’essere preceduta, a pena d’improponibilità, da quella amministrativa rivolta all’INPS, in quanto ente competente all’erogazione della prestazione (da ultimo, Cass., n. 12357/2024, punto 6 del Considerato e Cass. n. 32288/2024).
L’improponibilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., sez. lav., 6 aprile 2021, n. 9230) e si ripercuote su tutti gli atti del processo, determinandone la nullità (Cass., sez. lav., 7 luglio 2020, n. 14074, punto 6 del Considerato).
La fattispecie a formazione progressiva “si realizza attraverso la presentazione della domanda”, che determina l’insorgere dell’obbligo dell’ente previdenziale, “colui come la costituzione in mora segna la nascita dell’obbligo alimentare ex art. 445 cod. civ.” (Cass., sez. lav., 15 gennaio 2007, n. 732, in motivazione, pagina 2 della sentenza).
La domanda amministrativa, dunque, “condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all’autorità giudiziaria” (Cass., sez. VI-L, 10 gennaio 2020, n. 313; nei medesimi termini, Cass., sez. VI-L, 17 dicembre 2019, n. 33483) e la mancata presentazione della domanda amministrativa si riverbera sulla sussistenza stessa del diritto alla prestazione, così da precluderne in radice l’accertamento (Cass., sez. lav., 24 giugno 2024, n. 17281, punto 7 del Ritenuto).
La previa domanda amministrativa, dunque, assurge a “elemento costitutivo del corrispondente diritto” (Cass., sez. lav., 22 novembre 2018, n. 30283, punto 2.1. delle Ragioni della decisione) e non si atteggia come mera condizione dell’azione, rilevante anche quando sopravviene in corso di causa: donde la necessità di presentarla prima dell’instaurazione della lite (Cass., sez. lav., 29 ottobre 2018, n. 27384).
Dalle considerazioni svolte discende che, in mancanza della domanda amministrativa, in quanto provvista di carattere costitutivo, il relativo diritto non è acquisito al patrimonio del lavoratore e neppure, dunque, è trasmissibile, in caso di decesso, agli eredi (Cass., sez. VI-L, 4 giugno 2015, n. 11574). Pertanto, alla mancata presentazione della domanda da parte del de cuius non può supplire una domanda dell’erede, quando questi, come avviene nel caso di specie, faccia valere un diritto iure hereditatis e vanti il diritto ai ratei del trattamento pensionistico di vecchiaia che, in quanto non richiesti dal dante causa (che pacificamente non ha presentato domanda all’INPS), non sono entrati nel patrimonio del de cuius e non possono pertanto essere trasmessi per successione (ordinanza n. 11574 del 2015, cit., in motivazione, pagina 6; da ultimo, Cass. n. 32288/2024 cit.).
Quanto fin qui detto assorbe ogni ulteriore profilo di censura.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in considerazione del consolidarsi dell’orientamento di questa Corte, sulle implicazioni del tema dibattuto, in epoca posteriore alla proposizione della domanda giudiziaria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.