Il principio di realtà nell’assistenza al disabile: quando il riposo psicofisico è funzionale al dovere di cura
Con sentenza emessa nel corso del 2024, il Tribunale civile di Forlì, nella persona del Giudice dott.ssa A. C., ha annullato il licenziamento per giusta causa intimato in data 13 ottobre 2023 nei confronti di una lavoratrice dipendente con qualifica di carrellista, riconoscendo il carattere legittimo di un breve allontanamento dal domicilio della madre – affetta da demenza senile – durante il periodo di fruizione del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
Il fatto e la pretesa datoriale
La lavoratrice, beneficiaria del congedo straordinario biennale per l’assistenza alla madre convivente in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, era stata sottoposta a pedinamento da investigatori privati incaricati dal datore di lavoro. Le indagini avevano documentato il trascorrere di alcune ore della dipendente presso uno stabilimento balneare di Cesenatico, circostanza che l’azienda aveva ritenuto idonea a configurare un abuso del diritto al congedo e una violazione del dovere di fedeltà e buona fede ex art. 2104 cod. civ., giustificando pertanto il recesso ad nutum per giusta causa.
La ratio decidendi: l’assistenza non richiede sorveglianza continuativa
Il Tribunale, con argomentazione di particolare pregnanza dottrinale, ha ribaltato integralmente la prospettiva datoriale, affermando un principio di diritto fondamentale: l’assistenza al familiare disabile non implica un obbligo di presenza fisica ininterrotta né una “clausura monastica” del caregiver. La sentenza ha chiarito che la finalità del congedo straordinario – quale strumento di sostegno alla persona con disabilità grave – non può tradursi in una compressione irragionevole della dignità e dell’integrità psicofisica di chi presta assistenza. In particolare, il Giudice ha evidenziato che il breve allontanamento presso lo stabilimento balneare, finalizzato al recupero delle energie psicofisiche in un contesto di estremo stress emotivo derivante dalla cura di una persona affetta da demenza senile, costituisce attività funzionalmente connessa al dovere di assistenza stesso. La giurisprudenza ha infatti consolidato l’orientamento secondo cui il diritto al riposo del caregiver è strumentale alla qualità e alla continuità dell’assistenza, non già elemento ostativo alla sua legittima fruizione. Tale principio trova conferma nell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, che ha più volte affermato che l’assistenza ex Legge n. 104/1992 non richiede una presenza continuativa e assoluta, ma deve intendersi come attività finalizzata a garantire il benessere complessivo del disabile, compatibilmente con le esigenze di recupero del caregiver (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12032/2020; Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28606/2021).
L’onere probatorio e la violazione del principio di proporzionalità
Il Tribunale ha inoltre rilevato la carenza probatoria della posizione datoriale. Ai sensi dell’art. 2104 cod. civ., il datore di lavoro che intenda giustificare un licenziamento per giusta causa deve fornire la prova rigorosa della gravità e della reiterazione della condotta illecita, nonché della sua idoneità a ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia. Nel caso di specie, l’azienda non ha dimostrato che le due ore trascorse al mare avessero determinato una lesione concreta e attuale dell’obbligo di assistenza, né che la madre della lavoratrice fosse rimasta priva di cure adeguate. Al contrario, la difesa ha documentato che l’assistenza alla madre era “direttamente percepibile dall’esterno dell’abitazione“, circostanza che rendeva paradossale l’assunto accusatorio fondato su un mero allontanamento temporaneo. Il Giudice ha pertanto ritenuto che il licenziamento costituisse una sanzione sproporzionata rispetto alla condotta contestata, violando il principio di gradualità delle sanzioni disciplinari sancito dall’art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
La qualificazione giuridica: nullità del licenziamento
Il Tribunale ha qualificato il licenziamento come nullo ex art. 18, comma 4, della Legge n. 300/1970, in quanto fondato su una motivazione discriminatoria connessa alla condizione di caregiver e alla legittima fruizione di un diritto soggettivo riconosciuto dall’ordinamento. Tale nullità comporta l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno subito. In applicazione del principio di cui all’art. 18, comma 7, della Legge n. 300/1970, il Giudice ha condannato il datore di lavoro al pagamento di un indennizzo pari a 12 mensilità (pari a circa € 31.000,00), oltre al versamento integrale dei contributi previdenziali maturati dal momento della sospensione del rapporto e al rimborso delle spese di lite quantificate in € 6.000,00.
Conclusioni de iure condendo
La sentenza del Tribunale di Forlì rappresenta un significativo contributo alla giurisprudenza in materia di tutela dei caregiver familiari, riaffermando con forza che il diritto al congedo straordinario non può essere interpretato in senso restrittivo fino a negare la dimensione umana e psicofisica di chi presta assistenza. L’orientamento giurisprudenziale consolidato – oggi ulteriormente rafforzato – riconosce che la qualità dell’assistenza è strettamente connessa alla capacità del caregiver di preservare il proprio equilibrio, attraverso momenti di necessario distacco funzionali al mantenimento dell’efficienza psicofisica.n un contesto sociale in cui l’invecchiamento della popolazione e la prevalenza delle patologie neurodegenerative impongono crescenti oneri assistenziali alle famiglie, tale pronuncia assume rilevanza paradigmatica, fungendo da monito contro pratiche datoriali invasive e vessatorie fondate su una concezione distorta del dovere di cura. Il principio di realtà, così come applicato dal Giudice forlivese, costituisce un baluardo imprescindibile contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che, con spirito di abnegazione, si fanno carico dell’assistenza a familiari in condizioni di gravità.

