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Eccesso di lavoro straordinario e danno da usura psico-fisica: il Tribunale di Napoli riconosce il risarcimento per violazione dell’art. 2087 c.c.

Eccesso di lavoro straordinario e danno da usura psico-fisica: il Tribunale di Napoli riconosce il risarcimento per violazione dell’art. 2087 c.c.

Premessa

Fatti di causa

  • 2011: 616,80 ore
  • 2012: 549,80 ore
  • 2013: 539,00 ore
  • 2014: 515,00 ore
  • 2015: 673,18 ore
  • 2016: 567,61 ore
  • 2017: 691,13 ore
  • 2018: 761,55 ore
  • 2019: 890,28 ore

Quadro normativo e giurisprudenziale richiamato

  • Art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario, stabilendo al comma 3 che, in assenza di disciplina collettiva, il ricorso a prestazioni straordinarie è ammesso solo previo accordo tra le parti e non oltre le 250 ore annue;
  • Art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri, il quale, derogando al limite legislativo, fissa il massimo individuale di ore straordinarie a 150 per ogni periodo di 26 settimane consecutive, con un massimo annuo di 300 ore;
  • Art. 27 dello stesso CCNL, che stabilisce un orario medio settimanale di 39 ore, con un massimo di 48 ore settimanali (incluso lo straordinario) nel periodo di 26 settimane.
  • Art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore;
  • Art. 36, comma 2, Cost., quale fonte costituzionale del diritto al riposo e alla limitazione della durata del lavoro.
  • Cass., sez. lav., 14 luglio 2015, n. 14710: la prestazione eccedente i limiti legali e contrattuali, protratta per diversi anni, cagiona un danno da usura psico-fisica di natura non patrimoniale, distinto dal danno biologico, la cui esistenza è presunta “in re ipsa” in quanto lesiva del diritto costituzionalmente protetto al riposo;
  • Cass., sez. lav., 23 maggio 2014, n. 11581 e 10 maggio 2019, n. 12540: il danno si presume qualora lo straordinario sia stato svolto in modo abnorme, sistematico e protratto nel tempo;
  • Cass., sez. lav., 21 luglio 2023, n. 21934: lo straordinario eccedente compromette la vita privata del lavoratore e integra una lesione della personalità morale;
  • Cass., sez. lav., 19 gennaio 2017, n. 1295 e 10 maggio 2019, n. 12539: la volontarietà del lavoratore nel prestare ore oltre il limite contrattuale non costituisce concorso colposo, poiché il consenso non esime il datore dall’obbligo di garanzia ex art. 2087 c.c.
  • Cass., sez. lav., 2022, n. 34377: nel caso di illecito permanente, come il ricorso protratto a prestazioni straordinarie eccedenti i limiti, il termine di prescrizione decade dalla cessazione della condotta illecita. Pertanto, nella specie, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. decorre dal 2019, data di cessazione del rapporto.

Considerazioni del Giudice

Conclusioni

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