Premessa
Con sentenza Tribunale di Napoli, Sez. Lav., 29 settembre 2025, n. 6629 depositata il 29 settembre 2025, Sezione Lavoro, ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria proposta da un lavoratore per danno non patrimoniale derivante dallo svolgimento di un numero ingente di ore di lavoro straordinario, ampiamente eccedenti i limiti previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale applicabile. La decisione offre un’importante occasione per approfondire i profili di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., la natura del danno da “usura psico-fisica” e i criteri di quantificazione equitativa del risarcimento.
Fatti di causa
Il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, ininterrottamente, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2019, alle dipendenze di una società operante nel settore del trasporto pubblico locale, con inquadramento professionale di “operatore tecnico – settore infrastrutture”, addetto alla manutenzione delle linee elettriche lungo le rotaie. Nel corso di tale periodo, ha svolto, con regolarità mensile, prestazioni lavorative straordinarie eccedenti i limiti massimi previsti dal CCNL applicabile (Autoferrotranvieri ed internavigatori).
In particolare, le ore di lavoro straordinario prestate annualmente sono risultate le seguenti:
- 2011: 616,80 ore
- 2012: 549,80 ore
- 2013: 539,00 ore
- 2014: 515,00 ore
- 2015: 673,18 ore
- 2016: 567,61 ore
- 2017: 691,13 ore
- 2018: 761,55 ore
- 2019: 890,28 ore
Per un totale di 3.104,35 ore di straordinario svolte in nove anni, a fronte di un limite contrattuale di 300 ore annue, calcolate come 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive. Il ricorrente ha percepito in busta paga soltanto la maggiorazione ordinaria prevista per lo straordinario, senza alcuna distinzione tra ore legittime e ore eccedenti il tetto contrattuale. Ha pertanto agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale da “usura psico-fisica”, quantificato inizialmente in €33.739,57 (al 100%) o in subordine in €23.617,69 (al 70%), oltre rivalutazione e interessi legali. La resistente ha eccepito, in via principale, la mancata prova del danno e l’infondatezza della domanda; in subordine, la prescrizione quinquennale ex artt. 2947 e 2948 c.c., ovvero decennale ex art. 2946 c.c. Ha altresì sostenuto che le carenze strutturali di personale – aggravate da vincoli normativi al turnover e dalla pandemia – avessero reso inevitabile il ricorso allo straordinario, e ha richiamato un accordo sindacale del marzo 2024, che prevede il riconoscimento di una somma pari al 15% dell’importo dello straordinario eccedente la soglia contrattuale degli ultimi dieci anni.
Quadro normativo e giurisprudenziale richiamato
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato:
- Art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario, stabilendo al comma 3 che, in assenza di disciplina collettiva, il ricorso a prestazioni straordinarie è ammesso solo previo accordo tra le parti e non oltre le 250 ore annue;
- Art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri, il quale, derogando al limite legislativo, fissa il massimo individuale di ore straordinarie a 150 per ogni periodo di 26 settimane consecutive, con un massimo annuo di 300 ore;
- Art. 27 dello stesso CCNL, che stabilisce un orario medio settimanale di 39 ore, con un massimo di 48 ore settimanali (incluso lo straordinario) nel periodo di 26 settimane.
Sul piano della responsabilità civile, il Tribunale ha applicato:
- Art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore;
- Art. 36, comma 2, Cost., quale fonte costituzionale del diritto al riposo e alla limitazione della durata del lavoro.
Per quanto concerne la giurisprudenza di legittimità, sono state richiamate le seguenti pronunce della Corte di Cassazione:
- Cass., sez. lav., 14 luglio 2015, n. 14710: la prestazione eccedente i limiti legali e contrattuali, protratta per diversi anni, cagiona un danno da usura psico-fisica di natura non patrimoniale, distinto dal danno biologico, la cui esistenza è presunta “in re ipsa” in quanto lesiva del diritto costituzionalmente protetto al riposo;
- Cass., sez. lav., 23 maggio 2014, n. 11581 e 10 maggio 2019, n. 12540: il danno si presume qualora lo straordinario sia stato svolto in modo abnorme, sistematico e protratto nel tempo;
- Cass., sez. lav., 21 luglio 2023, n. 21934: lo straordinario eccedente compromette la vita privata del lavoratore e integra una lesione della personalità morale;
- Cass., sez. lav., 19 gennaio 2017, n. 1295 e 10 maggio 2019, n. 12539: la volontarietà del lavoratore nel prestare ore oltre il limite contrattuale non costituisce concorso colposo, poiché il consenso non esime il datore dall’obbligo di garanzia ex art. 2087 c.c.
Sul tema della prescrizione, è stata citata:
- Cass., sez. lav., 2022, n. 34377: nel caso di illecito permanente, come il ricorso protratto a prestazioni straordinarie eccedenti i limiti, il termine di prescrizione decade dalla cessazione della condotta illecita. Pertanto, nella specie, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. decorre dal 2019, data di cessazione del rapporto.
Considerazioni del Giudice
Il Tribunale ha innanzitutto rilevato che la resistente non ha contestato la sussistenza delle ore di straordinario indicate dal ricorrente, documentate mediante le buste paga, né ha fornito la prova che tali ore fossero riconducibili alle ipotesi derogatorie ex art. 5, comma 4, D.Lgs. 66/2003 (esigenze eccezionali, forza maggiore, ecc.). Ha quindi affermato che lo svolgimento di un numero di gran lunga superiore al limite contrattuale, protratto sistematicamente per tutti i mesi dell’anno e per nove anni consecutivi, costituisce un comportamento illecito permanente del datore, che viola sia l’art. 2087 c.c. sia il diritto costituzionale al riposo. Inoltre, la natura “volontaria” delle prestazioni – seppure rilevata – non rileva ai fini della responsabilità, in quanto il lavoratore non può validamente rinunciare a diritti inviolabili, e il datore non può delegare a lui il rispetto dei limiti legali. Quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale ha escluso il criterio proposto dal ricorrente (maggiorazione al 100% o 70% del valore orario), ritenendolo privo di fondamento giuridico. Ha invece ritenuto equo applicare una percentuale del 15% sul valore delle ore eccedenti, in linea con l’accordo sindacale del marzo 2024 e con la giurisprudenza di merito che privilegia criteri proporzionati e contestualizzati.
Sulla base di tale calcolo, è stato riconosciuto un risarcimento pari a €10.834,41, oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso (26 marzo 2024).
Conclusioni
La sentenza offre una conferma autorevole del principio secondo cui l’eccesso di lavoro straordinario, qualora protratto nel tempo e sistematico, integra un illecito autonomo, generatore di un danno non patrimoniale risarcibile in re ipsa. Essa ribadisce, inoltre, la responsabilità oggettiva del datore di lavoro art. 2087 c.c., non escludibile né da accordi individuali né da motivazioni organizzative, e ribadisce la distinzione tra danno da usura psico-fisica e danno biologico, con differenti oneri probatori. Infine, la decisione segna un ulteriore passo verso una quantificazione razionale ed equilibrata del danno non patrimoniale da stress lavorativo, ancorata a parametri collettivi e contestuali, piuttosto che a criteri astratti o retributivi.

