Il sistema di tutela della genitorialità nel nostro ordinamento, pur essendo strutturalmente finalizzato a garantire un equilibrio tra vita familiare e professionale, non può essere strumentalizzato per ottenere vantaggi economici ingiustificati. Questo principio è stato recentemente ribadito con forza dal Ministero della Funzione Pubblica, in relazione al diritto all’indennità sostitutiva del preavviso in caso di dimissioni volontarie rassegnate durante il cosiddetto “periodo protetto”. L’occasione per una precisazione dottrinale e applicativa è stata offerta da un quesito sollevato da un ente locale del Friuli-Venezia Giulia, cui ha fatto seguito il parere DFP-0070797-P del 18 ottobre 2024, pubblicato sulla piattaforma ufficiale lavoropubblico.gov.it. Il caso riguardava un dipendente che, pur avendo presentato le dimissioni entro il primo anno di vita del figlio, era stato immediatamente riassunto dalla stessa amministrazione pubblica a seguito del superamento di un concorso interno, con conseguente miglioramento della posizione economica e professionale. La questione centrale era se, in tali circostanze, sussistesse ancora il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’articolo 55 del decreto legislativo n. 151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
La disciplina normativa: l’art. 55 del D.Lgs. 151/2001
L’articolo 55, comma 1, del D.Lgs. 151/2001 dispone testualmente: “La lavoratrice madre che si dimette entro il primo anno di vita del bambino ovvero entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento, non è tenuta a dare il preavviso al datore di lavoro ed ha diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso”.
Il comma 2 dello stesso articolo estende tale beneficio anche al lavoratore padre, purché abbia fruito dei congedi di paternità di cui agli articoli 27-bis e 28 del medesimo decreto: “Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì al lavoratore padre che si dimetta entro il primo anno di vita del bambino ovvero entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento, qualora abbia fruito dei congedi di cui agli articoli 27-bis e 28”.
La ratio di tali norme è chiaramente assistenziale: si presuppone che il genitore che recede dal rapporto di lavoro in tale arco temporale lo faccia per oggettive difficoltà legate alla cura del neonato, con conseguente necessità di un sostegno economico transitorio.
L’orientamento ministeriale: il parere DFP-0070797-P del 18/10/2024
Il Ministero della Funzione Pubblica, con il citato parere, ha chiarito che non sussiste il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso quando le dimissioni sono “preordinate a una riassunzione immediata presso lo stesso datore di lavoro”, specie in ambito pubblico. In particolare, il parere afferma che: “Le disposizioni di favore contenute nel Testo Unico non possono essere estese a fattispecie dove le dimissioni sono preordinate a una riassunzione immediata presso lo stesso datore di lavoro”. Ciò perché, in tali ipotesi, “viene meno il presupposto logico della norma”: l’indennità non è un automatismo legato alla sola nascita del figlio, ma uno strumento compensativo per chi subisce un reale pregiudizio economico derivante dall’abbandono del posto di lavoro.
Il rischio di abuso del diritto e la giurisprudenza della Corte di Cassazione
Il parere ministeriale richiama espressamente il concetto di abuso del diritto, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. Sebbene in passato la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16176 del 17 giugno 2019, avesse affermato che l’indennità spetta “indipendentemente dai motivi personali che spingono il genitore alle dimissioni”, tale orientamento deve oggi essere letto alla luce del più generale principio secondo cui: “L’ordinamento non può avallare condotte che utilizzano strumenti legali per fini diversi da quelli per cui sono stati creati”. Come osservato dagli esperti del Ministero, richiedere l’indennità sostitutiva del preavviso in presenza di una riassunzione programmata e di un miglioramento della posizione lavorativa configura un utilizzo distorto della tutela della maternità e paternità, trasformando uno strumento assistenziale in un “bonus” indebito.
Conseguenze operative per le pubbliche amministrazioni
Alla luce di tale interpretazione, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare, in sede di accettazione delle dimissioni rassegnate nel periodo protetto, se il dipendente abbia già maturato la prospettiva di una riassunzione immediata presso lo stesso ente o comparto. Qualora emerga che il recesso dal rapporto di lavoro sia meramente formale — finalizzato esclusivamente a consentire un cambio di inquadramento professionale — l’erogazione dell’indennità sostitutiva del preavviso deve essere negata. Resta invece pienamente valido il diritto all’indennizzo nei casi in cui il genitore lasci effettivamente il mercato del lavoro o si trovi a fronteggiare una transizione occupazionale incerta, non preordinata a un vantaggio economico immediato.
Conclusioni
Il recente intervento del Ministero della Funzione Pubblica ristabilisce un necessario equilibrio tra la tutela dei diritti fondamentali della famiglia e il principio di corretta gestione delle risorse pubbliche. La legge non può diventare un veicolo per arricchimenti ingiustificati, nemmeno quando invocata sotto la bandiera della genitorialità. Come ricordato nel parere, il mandato parlamentare che ha ispirato il D.Lgs. 151/2001 mirava a proteggere la famiglia nei momenti di fragilità. È compito degli interpreti — amministrativi e giurisdizionali — assicurare che tale spirito venga rispettato, senza trasformare la norma in un automatismo economico slegato dalla sua funzione sociale originaria.

