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DALLA CESSIONE FITTIZIA AL DISTACCO ELUSIVO: ILLEGITTIMITÀ PERMANENTE DEL LAVORO NELLA NUOVA “SPECCHIO” EX ART. 2112 C.C.

DALLA CESSIONE FITTIZIA AL DISTACCO ELUSIVO: ILLEGITTIMITÀ PERMANENTE DEL LAVORO NELLA NUOVA “SPECCHIO” EX ART. 2112 C.C.
  1. Inefficacia del distacco e diritto alla reintegrazione: Il lavoratore ha diritto alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione in via sostanziale. Nel caso di distacco fittizio, “non si produrrà quello spostamento degli obblighi di protezione e prevenzione dal distaccante al distaccatario che si avrebbe in caso di distacco legittimo”. Corte d’Appello di Roma ha ordinato la “reintegra effettiva dei lavoratori presso la distaccante (anziché l’utilizzatrice)”.
  2. Responsabilità solidale per i crediti retributivi: Ai sensi dell’art. 2112, comma 2, c.c., cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti maturati dal lavoratore al tempo del trasferimento. solidarietà si estende, per analogia, al periodo successivo alla declaratoria di illegittimità, in quanto la banca, non avendo ottemperato all’ordine di reintegro, è rimasta inadempiente alle proprie obbligazioni retributive.
  3. Risarcimento del danno: Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra la declaratoria di illegittimità e l’effettiva reintegrazione. La Cassazione ha precisato che tale diritto sorge “a prescindere dalla messa in mora del lavoratore” solo per il periodo successivo alla sentenza, mentre per il periodo antecedente è necessaria la costituzione in mora. Nel caso di specie, la continuità della prestazione e la formale intestazione del distacco alla banca potrebbero integrare una messa in mora ex re.
  4. Profili di responsabilità amministrativa e penale: Il distacco illegittimo può integrare gli estremi della somministrazione illecita di manodopera (art. 38 d.lgs. n. 276/2003), con sanzioni amministrative pecuniarie a carico del distaccante e del distaccatario. Inoltre, in caso di infortunio occorso a lavoratore fittiziamente distaccato, entrambi i datori di lavoro (formale e sostanziale) possono essere chiamati a rispondere, ai sensi dell’art. 299 T.U.S.L., per omessa adozione delle misure di sicurezza.
  • Art. 2112 c.c. – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda;
  • Art. 30 d.lgs. n. 276/2003 – Disciplina del distacco;
  • Art. 3, comma 6, d.lgs. n. 81/2008 – Ripartizione degli obblighi di sicurezza in caso di distacco;
  • Cass. civ., Sez. Lav., n. 20422/2012 – Cessione fittizia di ramo d’azienda e reintegrazione;
  • Cass. civ., Sez. Lav., n. 18948/2025 – Autonomia funzionale e preesistenza del ramo ceduto;
  • Cass. civ., Sez. Lav., n. 5796/2023 – Risarcimento del danno in caso di cessione illegittima;
  • Corte d’Appello Roma, n. 2639/2025 – Distacco elusivo e difetto di interesse del distaccante;
  • Tribunale Roma, n. 9923/2021 – Inefficacia del trasferimento per mancanza di autonomia funzionale;
  • Cass. pen., Sez. IV, n. 49593/2018 – Distacco fittizio e posizione di garanzia in materia di sicurezza;

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