Con la sentenza n. 10843 del 27 ottobre 2025, il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – ha affrontato una questione di rilevante attualità nel panorama del diritto del lavoro italiano: la possibilità per il datore di lavoro di richiedere il rimborso delle spese sostenute per la formazione di un apprendista che si dimetta dal rapporto di lavoro senza giusta causa e senza rispettare il termine di preavviso.
Il caso concreto
La ricorrente, una società operante nel settore ferroviario (RFI), aveva assunto due lavoratori con contratti di apprendistato professionalizzante, rispettivamente in data 11 ottobre 2021 (per la qualifica di Capo Stazione) e 10 luglio 2023 (per la qualifica di Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture). Entrambi i contratti prevedevano una durata triennale (36 mesi) e contenevano una clausola esplicita in ordine alle conseguenze del recesso anticipato da parte del lavoratore: «Nel caso di dimissioni prive di giusta causa o di giustificato motivo, fermo restando, in quest’ultimo caso, il rispetto dei termini di preavviso, Le sarà trattenuta una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata (1/26 dell’importo mensile) di formazione erogata fino al momento del recesso». Entrambi gli apprendisti si sono dimessi prima della scadenza del triennio formativo – rispettivamente il 10 maggio 2023 e il 13 febbraio 2024 – senza invocare né giusta causa né giustificato motivo, e senza osservare il termine di preavviso. La società, dopo aver richiesto formalmente il rimborso delle spese formative e l’indennità sostitutiva del preavviso, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento di € 9.086,51 e € 8.587,58 rispettivamente.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Il fondamento giuridico della decisione
Il Tribunale di Roma, nella motivazione della sentenza, ha rilevato innanzitutto la validità della clausola contrattuale che prevede il rimborso delle spese formative in caso di dimissioni non giustificate. La Giudice D.B. ha richiamato una consolidata orientamento giurisprudenziale, osservando che: «Ferma la disciplina contrattuale delle condizioni del contratto di apprendistato fissate dal legislatore, nessun limite è posto dall’ordinamento all’autonomia privata relativamente alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore. Si è infatti in presenza di una clausola di durata minima correlata ad un diritto potestativo disponibile, per cui il datore di lavoro che lamenti il mancato rispetto del periodo minimo di durata può chiedere al lavoratore il risarcimento del danno». La legittimità di tale clausola trova fondamento nella meritevolezza dell’interesse del datore di lavoro, che ha sostenuto un onere economico specifico per formare il lavoratore, al fine di destinarlo a mansioni altamente specializzate – nel caso di specie, figure come Capo Stazione o Operatore Specializzato richiedono specifiche abilitazioni e lunghi percorsi formativi. Il Tribunale ha altresì evidenziato che: «Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, tale patto deve ritenersi legittimo quando da parte dell’imprenditore sia stato sostenuto un reale costo finalizzato alla formazione del lavoratore per poter beneficiare per un periodo di tempo minimo ritenuto congruo, del bagaglio di conoscenze acquisito dal lavoratore». Nel caso in esame, la ricorrente ha dimostrato non solo di aver erogato la formazione (58 ore per la prima apprendista, 69 giorni per il secondo), ma anche che i lavoratori non avevano mai svolto attività produttiva effettiva, essendo stati impegnati esclusivamente in percorsi formativi. Pertanto, la clausola non è stata ritenuta eccessivamente onerosa né in contrasto con i principi di buona fede o equità contrattuale.
Conseguenze patrimoniali
Il Tribunale, a seguito del mancato rispetto sia del termine minimo contrattuale sia del termine di preavviso, ha condannato ciascun convenuto al pagamento delle somme richieste, pari rispettivamente a € 9.086,51 e € 8.587,58, a titolo di rimborso spese formative e indennità sostitutiva del preavviso. Inoltre, ha disposto la rivalutazione monetaria e il pagamento degli interessi legali dal giorno della scadenza dell’obbligazione fino al saldo definitivo. I convenuti sono stati anche condannati al rimborso delle spese di lite, stabilite in € 1.500,00 come compenso per l’avvocato, con l’aggiunta di spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA e contributo unificato.
Conclusioni
La sentenza del Tribunale di Roma del 27 ottobre 2025 rappresenta un importante precedente in materia di contratti di apprendistato, poiché conferma la piena legittimità delle clausole di rimborso delle spese formative, purché proporzionate e giustificate da un effettivo investimento da parte del datore. La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che riconosce non solo il valore economico della formazione professionale, ma anche la tutela degli interessi del datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore, dopo aver beneficiato gratuitamente di un percorso altamente qualificante, si sottragga unilateralmente agli obblighi assunti. Tale orientamento risulta coerente con i principi di responsabilità contrattuale e correttezza negoziale sanciti dall’ordinamento italiano, e costituisce un utile strumento per bilanciare i diritti del lavoratore con le legittime aspettative dell’impresa che investe nella crescita professionale dei propri collaboratori.

