L’Autonoma Liquidazione del Danno Morale ed Esistenziale nella Giurisprudenza di Legittimità.
Premessa fattuale e iter processuale
La controversia trae origine da un caso di demansionamento protrattosi per oltre un decennio, nel quale un dipendente inquadrato nel quarto livello retributivo della terza area professionale secondo il CCNL applicabile era stato dapprima trasferito presso un’unità antiriciclaggio (periodo febbraio-novembre 2010), successivamente assegnato a mansioni di sportellista-cassiere presso filiali territoriali (mansioni classificate dal CCNL come di primo livello), per poi essere riassegnato, a partire dall’aprile 2021, a mansioni di gestore privati.
Il Tribunale adito dichiarava illegittimo il demansionamento successivo a novembre 2010, condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità, liquidato in euro 50.000,00, escludendo tuttavia la sussistenza di comportamenti vessatori integranti la fattispecie di mobbing. In particolare, il giudice di prime cure riteneva che «il trasferimento e il demansionamento, in concreto, non fossero sufficienti ad integrare la fattispecie» di straining invocata dall’attore. La Corte d’Appello, in parziale riforma, riconosceva anche il danno biologico da demansionamento, liquidato in euro 5.469,00 sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale che aveva accertato un’invalidità permanente del 5%, da liquidarsi «secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano». Tuttavia, la Corte territoriale procedeva a una liquidazione unitaria del danno patrimoniale alla professionalità e del danno morale non patrimoniale, ritenendo che «sia il profilo patrimoniale, sia quello morale non patrimoniale sono pur sempre derivati dalla medesima dequalificazione». Inoltre, pur avendo accertato in fatto che «il demansionamento subìto […] non è passato inosservato nell’ambiente lavorativo, avendo i colleghi reputato anomala l’assegnazione del ruolo di cassiere […] in relazione alle mansioni svolte in precedenza», non provvedeva alla separata liquidazione del danno esistenziale o alla vita di relazione.
Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione
Con sentenza dell’11 dicembre 2025, n. 32359, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, accoglie il primo motivo di ricorso lamentante la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 2059 e 1223 c.c., cassando la sentenza impugnata con rinvio. Il principio cardine affermato dal giudice di legittimità riguarda l’autonoma liquidazione delle componenti del danno non patrimoniale, secondo una tripartizione concettuale ormai consolidata nella giurisprudenza di vertice: «all’interno dello stesso danno non patrimoniale da lesione della salute questa Corte ha più volte affermato che il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. ord. n. 9006/2022; Cass. ord. n. 7513/2018). Peraltro le tabelle milanesi comunemente in uso prevedono la liquidazione del danno morale come separata ed autonoma sia dal danno biologico, sia da quello dinamico-relazionale (Cass. ord. n. 7892/2024)». Pertanto, la Corte rileva che «a maggior ragione se ne impone una liquidazione autonoma (in quanto appartenente al danno non patrimoniale), qualora concorra con il danno patrimoniale, come nel caso di specie». Quanto al danno esistenziale o alla vita di relazione, la Suprema Corte ribadisce che, una volta accertata in fatto la sussistenza di un pregiudizio relazionale — come nel caso in cui «il demansionamento […] non è passato inosservato nell’ambiente lavorativo» — il giudice di merito non può negarne la risarcibilità, dovendo applicare le medesime tabelle milanesi dichiarate applicabili per la liquidazione del danno biologico in senso stretto.
L’onere probatorio e i limiti del concorso colposo
La sentenza ribadisce altresì il principio secondo cui «l’onere della prova di aver adibito il dipendente a mansioni equivalenti a quelle da ultimo svolte grava sul datore di lavoro» (Cass. n. 4211/2016). Tuttavia, qualora il lavoratore abbia manifestato un comportamento collaborativo nell’accettazione delle nuove mansioni — pur in assenza di formale opposizione scritta tempestiva — tale condotta può integrare un concorso colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c., rilevante esclusivamente in sede di liquidazione equitativa del danno, e non idonea a escludere l’illegittimità del demansionamento stesso. La Corte territoriale aveva applicato il criterio equitativo di «due mesi di retribuzione per ogni anno di demansionamento», ritenendolo «in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12253/2015)» e rappresentativo del 16,6% della retribuzione annuale. Tuttavia, tale criterio — pur legittimo per la componente patrimoniale — non può assorbire le componenti non patrimoniali autonome.
Esclusione della configurabilità del mobbing
Di rilievo è altresì il principio secondo cui «trasferimento e demansionamento, singolarmente, non bastano a configurare mobbing». La mera esistenza di un demansionamento illegittimo, pur integrando una condotta unilaterale lesiva dei diritti del lavoratore ex art. 2103 c.c., non assume automaticamente i connotati della condotta vessatoria sistematica e reiterata richiesta dalla nozione giuridica di mobbing. Occorre, infatti, un apprezzamento complessivo delle condotte datoriali sotto il profilo della reiterazione, della sistematicità e dell’intento persecutorio, elementi che nel caso di specie non erano stati provati.
Conclusioni
La sentenza n. 32359/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, traccia un confine netto tra le diverse componenti risarcitorie nel demansionamento, affermando con forza il principio dell’autonoma liquidazione:
- del danno patrimoniale alla professionalità (art. 2103 c.c.);
- del danno biologico in senso stretto (lesione dell’integrità psico-fisica, accertabile medico-legalmente);
- del danno morale (sofferenza interiore soggettiva, insuscettibile di accertamento medico-legale);
- del danno esistenziale/dinamico-relazionale (pregiudizio alle relazioni sociali e professionali).
La liquidazione unitaria di tali componenti — pur derivanti dalla medesima condotta illecita — costituisce vizio di diritto insanabile, atteso che ciascuna categoria risponde a parametri valutativi e liquidatori distinti, come espressamente previsto dalle tabelle milanesi e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà pertanto procedere a una puntuale quantificazione separata di ciascuna voce, nel rispetto della tripartizione concettuale del danno non patrimoniale affermata dalla Suprema Corte.

