(L’Orientamento della Corte di Cassazione tra Obblighi Datoriali e Tutele del Lavoratore)
Premessa
Con ordinanza depositata il 25 novembre 2025 e pubblicata il 28 gennaio 2026 (R.G.N. 1683/2022, Cron. Rep. Ud 25/11/2025, CC), la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, composta dagli Ill.mi Magistrati Dott. M. M. L. – Presidente, Dott. C. P. – Rel. Consigliera, Dott. G. C., Dott. F. A. e Dott. F. G. L. C. – Consiglieri, ha definitivamente chiarito i rapporti tra l’obbligo datoriale di ricollocamento del lavoratore divenuto inidoneo alle mansioni originarie e il diritto all’indennità di trasferta prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il Fatto e il Percorso Processuale
La vicenda trae origine dalla condizione di un lavoratore – assunto con qualifica di macchinista – che, al rientro da un periodo di malattia, era stato dichiarato «temporaneamente inidoneo alle mansioni inerenti alla sicurezza». In adempimento dell’obbligo di legge, la società datrice di lavoro lo aveva riassegnato a mansioni diverse, presso sedi ubicate in Comuni differenti rispetto a quello di assunzione, al fine di individuare una collocazione lavorativa «compatibile con le limitazioni derivanti dal suo stato di salute». Il lavoratore agiva per ottenere il pagamento dell’indennità di trasferta per il periodo dal 23.11.2013 al 7.7.2015. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 331/2021 depositata il 20 luglio 2021 (R.G.N. 701/2019), confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione della società al decreto ingiuntivo, riconoscendo il diritto del lavoratore alla predetta indennità. Avverso tale pronuncia, la società proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi.
L’Iter Argomentativo della Suprema Corte
Primo motivo: l’art. 4, comma 4, legge n. 68/1999
La società lamentava la violazione dell’«art. 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999», sostenendo che l’assegnazione a sede diversa non fosse avvenuta per «esigenze di servizio», bensì esclusivamente «allo scopo di adibirlo a mansioni (diverse da quelle di macchinista) compatibili con la sua residua capacità lavorativa e con le abilitazioni possedute», chiedendo pertanto la restituzione delle somme indebitamente corrisposte. La Corte rigetta tale censura, ricordando che «in base al disposto dell’art. 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia “l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori“». La Suprema Corte precisa che «la datrice di lavoro si è conformata all’obbligo, imposto da tale disposizione, di ricercare, per il lavoratore divenuto inabile alle mansioni svolte, compiti confacenti alle sue condizioni di salute». L’ordinanza sottolinea che la decisione d’appello «non si pone in alcun modo in contrasto con la disposizione di legge invocata nel motivo di ricorso», evidenziando altresì che «la società ricorrente [non] evidenzia le ragioni della dedotta violazione o falsa applicazione di legge (v. sull’onere di specificità dei motivi Cass., Sez. U. n. 23745 del 2020)».
Secondo motivo: artt. 32 e 77 CCNL Mobilità attività ferroviarie
Con il secondo motivo, la società denunciava la violazione degli «artt. 32 e 77 c.c.n.l. mobilità attività ferroviarie», sostenendo che l’assegnazione ad altra sede fosse avvenuta in applicazione dell’«art. 32, punto 12, del c.c.n.l. Mobilità 2012 che concerne la “Malattia e infortunio non sul lavoro”», e non per «esigenze di servizio» come richiesto dall’art. 77 c.c.n.l. per il riconoscimento dell’indennità. La Corte respinge anche tale doglianza, operando un’approfondita ricostruzione testuale e sistematica delle norme collettive. L’«art. 77 c.c.n.l. Mobilità, rubricato “Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede”, riconosce il diritto all’indennità di trasferta ai “lavoratori che per esigenze di servizio vengano inviati temporaneamente dall’Azienda fuori dal comune della sede di lavoro formalmente assegnata”». Quanto all’art. 32, punto 12, il Collegio ricorda che esso stabilisce: «”Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità stabilite dai decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che lo stato patologico abbia determinato una invalidità parziale che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa. Compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, l’individuazione mirerà prioritariamente alla ricollocazione nell’ambito dello stesso livello professionale e ne sarà data informativa alle RSU. A tal fine l’azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale qualora necessari[…]”».
Il Principio di Diritto Affermato
La Corte enuncia un principio di rilievo sistematico, affermando che «dal punto di vista letterale, deve evidenziarsi, anzitutto, come l’art. 77 c.c.n.l., nell’individuare i presupposti per il riconoscimento dell’indennità di trasferta, non ponga limiti o eccezioni di sorta, dal che discende che l’indennità spetta in tutti i casi in cui il lavoratore sia inviato temporaneamente a lavorare fuori dal Comune sede di assunzione, a prescindere dalle ragioni sottese a tale invio; quindi anche ove ciò avvenga in adempimento dell’obbligo di assegnare al dipendente, divenuto inidoneo alle originarie mansioni, compiti compatibili con la residua capacità lavorativa». In particolare, la Suprema Corte chiarisce che «ove il datore, nell’adempimento di tale obbligo, individui una mansione compatibile con le condizioni di salute del dipendente, e collochi il dipendente nel posto così selezionato, il ricorrere di “esigenze di servizio” deve ritenersi immanente a tale scelta organizzativa e logicamente necessitato dall’esistenza, nell’organico aziendale e nel concreto assetto produttivo, di quella determinata postazione di lavoro, anche ove appositamente creata o rimodulata per risultare compatibile con le limitazioni derivanti dai problemi di salute del dipendente». La tesi della società – secondo cui la ricollocazione per inidoneità sopravvenuta non integrerebbe «esigenze di servizio» – viene definita «priva, oltre che di fondamento giuridico, di un substrato logico, in quanto presuppone una coazione datoriale alla ricollocazione sganciata da qualsiasi utilità produttiva; soluzione che sarebbe non compatibile con i principi costituzionali e, specificamente, con l’art. 41 Cost.». La Corte osserva altresì che tale tesi «è, peraltro, contraddetta dallo stesso tenore dell’art. 32 c.c.n.l., là dove impone all’azienda di provvedere agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, prescrizione che evoca, in modo inequivoco, l’esigenza di rendere la prestazione del lavoratore nelle mutate mansioni confacente alle “esigenze di servizio“».
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un importante contributo interpretativo in materia di tutela del lavoratore divenuto inidoneo alle mansioni originarie. La Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza che l’obbligo datoriale di ricollocamento – previsto dall’art. 4, comma 4, legge n. 68/1999 e dalle norme collettive – non può tradursi in una compressione dei diritti economici del lavoratore. L’indennità di trasferta matura automaticamente allorché il lavoratore venga assegnato a sede diversa dal Comune di assunzione, anche quando tale assegnazione costituisca adempimento dell’obbligo di ricollocazione ex art. 32 CCNL. La nozione di «esigenze di servizio» va interpretata in senso ampio e funzionale: essa è immanente alla stessa scelta organizzativa del datore che, nel rispetto dei suoi obblighi legali e contrattuali, individua una postazione lavorativa compatibile con la ridotta capacità del dipendente. Negare tale qualificazione equivarrebbe a svuotare di contenuto l’obbligo di ricollocamento, trasformandolo in un onere meramente formale privo di effettività produttiva – soluzione incompatibile con i principi costituzionali di cui all’art. 41 Cost. che tutelano l’iniziativa economica privata nella sua dimensione organizzativa e produttiva. La Corte, concludendo, «correttamente […] ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del diritto alla indennità di trasferta, e ciò determina il rigetto del ricorso», condannando la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

