(l’evoluzione giurisprudenziale e le insidie operative)
La cessione di ramo d’azienda rappresenta una delle operazioni societarie più delicate sotto il profilo giuslavoristico, civilistico e fiscale. Sebbene disciplinata dall’art. 2112 del codice civile, la sua applicazione pratica è costantemente messa alla prova da operazioni strutturate in modo ambiguo, finalizzate talvolta a eludere obblighi contrattuali, fiscali o previdenziali. La giurisprudenza, in particolare quella della Corte di Cassazione, ha più volte ribadito che non basta la qualificazione formale dell’operazione come “cessione di ramo” per attivare gli effetti ex art. 2112 c.c.: occorre, invece, l’esistenza di un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, preesistente al trasferimento e capace di conservare la propria identità post-transfer. Questo articolo analizza i principali profili critici legati alla cessione di ramo d’azienda, con particolare riferimento ai requisiti sostanziali richiesti, alle conseguenze per i lavoratori, ai rischi di riqualificazione giudiziale e alle recenti evoluzioni interpretative.
1. Nozione giuridica di ramo d’azienda: autonomia funzionale e preesistenza
L’art. 2112, comma 5, c.c. definisce il ramo d’azienda come “ogni articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”. Tale formulazione, introdotta con il D.lgs. n. 276/2003 in attuazione della direttiva comunitaria 2001/23/CE, non ha tuttavia cancellato il requisito della preesistenza dell’autonomia funzionale. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 11431 del 30 aprile 2025), “è preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore”. L’autonomia funzionale deve esistere già prima del trasferimento, non essere costruita ad hoc dalle parti. Inoltre, la Corte ha precisato che il ramo deve essere in grado di svolgere l’attività economica senza integrazioni rilevanti da parte del cessionario. In caso contrario, si configura una mera cessione di rapporti di lavoro, soggetta all’art. 1406 c.c., che richiede il consenso del lavoratore.
2. Il “ramo leggero”: quando il capitale umano basta?
La giurisprudenza ha ammesso la configurabilità di un ramo anche in assenza di beni materiali, purché vi sia un gruppo coeso di lavoratori con specifico know-how, legami organizzativi preesistenti e capacità di produrre autonomamente beni o servizi. La Cassazione (sentenza n. 6256 del 4 marzo 2019) ha affermato che “può ravvisarsi cessione di ramo di azienda anche in presenza di una struttura dematerializzata o leggera costituita in prevalenza da rapporti di lavoro organizzati, in modo idoneo, anche potenzialmente, allo svolgimento di una attività economica”. Tuttavia, questa impostazione è stata recentemente messa in discussione dal Tribunale di Ravenna (sentenza n. 228 del 26 giugno 2025), il quale, in un caso di esternalizzazione bancaria, ha negato l’esistenza del ramo proprio perché costituito “sostanzialmente dai lavoratori”, senza alcuna struttura produttiva autonoma. Il Tribunale ha così ritenuto che il dissenso della maggioranza dei dipendenti (106 su 116) fosse sufficiente a impedire il passaggio automatico previsto dall’art. 2112 c.c., introducendo di fatto un diritto di opposizione del lavoratore finora sconosciuto all’ordinamento italiano. Sebbene minoritaria, questa pronuncia apre scenari complessi, soprattutto in contesti di “terziarizzazione interna” o outsourcing strategico.
3. Effetti sul rapporto di lavoro: continuità, solidarietà e licenziamenti
Il trasferimento di ramo comporta la continuazione automatica del rapporto di lavoro con il cessionario, senza necessità di consenso (art. 2112, comma 1, c.c.). Cedente e cessionario sono obbligati in solido per i crediti maturati fino al trasferimento. L’art. 2112, comma 4, c.c. stabilisce che “il trasferimento d’azienda non costituisce in sé motivo di licenziamento”, ma non vieta il recesso se fondato su giustificato motivo oggettivo autonomo, come la soppressione del posto di lavoro a seguito di riorganizzazione. La Cassazione (sentenza n. 24835 del 9 ottobre 2018) ha chiarito che “il licenziamento è legittimo quando la ragione giustificatrice oggettiva è autonoma e il licenziamento non è in rapporto causale diretto con il trasferimento”. Tuttavia, se il licenziamento è intimato contestualmente alla cessione e riguarda lavoratori che avrebbero dovuto transitare, sorge il sospetto di elusione della normativa sui licenziamenti collettivi, con conseguente nullità del recesso e diritto alla reintegra.
4. Cessione illegittima: quali conseguenze economiche per il lavoratore?
Quando la cessione è dichiarata illegittima, il rapporto di lavoro si considera mai interrotto con il cedente. Ma quale trattamento economico spetta al lavoratore per il periodo intercorrente tra il trasferimento e la sentenza di illegittimità? La Corte di Cassazione (sentenze nn. 5788 e 5796 del 24 febbraio 2023) ha stabilito un principio fondamentale: il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno (commisurato alle retribuzioni perdute) solo se ha preventivamente costituito in mora il datore di lavoro ex art. 1217 c.c., offrendogli la prestazione lavorativa. Come riportato in dottrina (Esterino Cafasso, 2024), “altrimenti si creerebbe un’ingiustificata aporia: il lavoratore potrebbe ottenere la retribuzione dopo la sentenza solo con messa in mora, ma il risarcimento per il periodo precedente senza alcun atto formale”. Pertanto, non basta la declaratoria giudiziale di illegittimità: occorre una messa a disposizione tempestiva delle energie lavorative, pena la perdita del diritto al risarcimento.
5. Cessione occulta e responsabilità verso i creditori
Un ulteriore rischio riguarda la cessione occulta d’azienda, ovvero il trasferimento di fatto senza formalizzazione scritta. Il Tribunale di Treviso (sentenza n. 2395/2018) ha individuato elementi rivelatori di tale condotta, tra cui:
- identità di sede tra cedente e cessionario;
- somiglianza o identità dell’attività svolta;
- trasferimento di clientela e fornitori;
- continuità del personale.
In tali casi, i creditori possono far valere i propri diritti anche contro la società cessionaria, poiché “l’assenza della forma scritta non impedisce ai terzi di provare il trasferimento con qualsiasi mezzo, incluso testimonianze e presunzioni” (Cass. n. 6071/1987, citata dal Tribunale di Treviso).
6. Abuso della personalità giuridica e appalti pubblici
La giurisprudenza amministrativa ha esteso questi principi anche al settore degli appalti pubblici. Il Tar Calabria (sentenza n. 475/2020) ha escluso un’impresa da una gara perché, pur formalmente distinta, era riconducibile a un “unico centro di imputazione degli interessi” con una società precedentemente sanzionata per inadempimenti contributivi. Il principio applicato è quello secondo cui “ubi commoda, ibi incommoda”: chi beneficia dei requisiti del cedente ne subisce anche le responsabilità.
Conclusioni
La cessione di ramo d’azienda non è un mero atto negoziale, ma un’operazione complessa che richiede rigore sostanziale, trasparenza e rispetto dei diritti dei lavoratori. La mera qualificazione contrattuale non basta: il giudice verifica sempre l’esistenza di un’entità economica autonoma, preesistente e funzionalmente organizzata. Le imprese devono quindi evitare operazioni strutturate per aggirare obblighi legali, poiché la giurisprudenza — nazionale ed europea — tende a privilegiare la sostanza sulla forma. Al contempo, i lavoratori devono essere informati e, ove necessario, attivarsi tempestivamente per tutelare i propri diritti, anche mediante messa in mora formale. In un contesto in cui la flessibilità organizzativa incontra i limiti della tutela sociale, la cessione di ramo d’azienda rimane un campo minato, dove la consulenza legale specializzata non è un optional, ma una necessità.
Fonti principali: art. 2112 c.c.; Cass. SS.UU. n. 2990/2018; Cass. n. 6256/2019, n. 24835/2018, nn. 5788 e 5796/2023; Trib. Ravenna n. 228/2025; Trib. Treviso n. 2395/2018; Tar Calabria n. 475/2020; Direttiva UE 2001/23/CE.

