In caso di errata indicazione nei prospetti presenze del numero di giorni di malattia in concreto realizzati dal lavoratore rispetto a quelli indicati nella lettera di licenziamento, il datore di lavoro deve preavvertire il lavoratore dell’imminente superamento del periodo di conservazione del posto, pur in assenza di espresso obbligo previsto da contratto collettivo.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 22455 dell’8 agosto 2024.
1. Il caso
Un lavoratore conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro per accertare l’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato nei suoi confronti.
La Corte d’Appello di Roma, ribaltando la pronuncia di primo grado, accertava che la società fosse tenuta ad avvisare il lavoratore della prossima scadenza del periodo di comporto, avendo indicato nei prospetti presenze allegati ai cedolini un numero di giorni di assenze per malattia inferiori (241) rispetto a quelli in concreto realizzati dal lavoratore (371), generando in quest’ultimo un incolpevole affidamento.
2. L’obbligo di comunicazione del superamento del comporto
La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia di secondo grado, ricorda che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il dipendente dell’imminente superamento del comporto, in assenza di una disposizione in tal senso del contratto collettivo.
Tuttavia, nel caso di specie la società era tenuta ad adempiere all’obbligo di comunicazione al fine di correggere le indicazioni erronee e fuorvianti fornite al lavoratore nei prospetti presenze allegati alle buste paga ed eliminare dunque “quel ragionevole affidamento ingenerato nel lavoratore dal precedente e reiterato comportamento datoriale”.
È vero che il lavoratore avrebbe potuto verificare autonomamente il numero effettivo di giornate di assenza per malattia accedendo al portale INPS; tuttavia, il comportamento datoriale era da considerarsi contrario ai principi di buona fede e correttezza.
3. Conclusioni
In assenza di un obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, l’azienda non ha l’onere di informare il dipendente della prossima scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettergli, ad esempio, di avanzare istanza di fruizione di un periodo di aspettativa previsto dal CCNL o di fruire delle ferie maturate e non godute per evitare il superamento dello stesso.
Diversi sono i CCNL che prevedono un trattamento migliorativo in tal senso per il lavoratore.
Ad esempio, il CCNL Carta Industria prevede che a richiesta del lavoratore una volta all’anno l’azienda comunichi al lavoratore il numero di giorni di assenza effettuati; il CCNL Vetro Lampade e Display dispone che sempre su richiesta scritta del dipendente l’azienda fornisca informazioni sulla situazione relativa al periodo di conservazione del posto, mentre secondo il CCNL Palestre e Impianti Sportivi “Il datore di lavoro comunicherà con un preavviso di 30 giorni la data di scadenza del periodo di comporto mediante lettera raccomandata AR o PEC”.
Anche in assenza di un obbligo espresso da parte del contratto collettivo, in caso di richiesta da parte del dipendente è sempre preferibile fornire indicazioni puntuali circa il numero di giornate di assenza realizzate e astenersi da qualsiasi indicazione errata o fuorviante che, come nel caso di specie, violando i principi di buona fede e correttezza, potrebbe condurre all’illegittimità del licenziamento.